AS 2026 300
AS 2026 300
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Ingressovista la legge del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne);
visto l’articolo 38 della legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici;
visti gli articoli 35i, 39 capoverso 1 e 40 della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio,
Art. 1 cpv. 11 La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l’efficienza energetica e delle risorse.
Art. 3 Condizioni generaliGli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–2.15 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:a. soddisfano le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia;b. sono stati sottoposti alla procedura di valutazione della conformità; ec. sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.
Art. 4 cpv. 11 Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.15.
Art. 5 cpv. 11 Il consumo di energia specifico, l’efficienza energetica e delle risorse nonché le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una procedura di valutazione della conformità; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–2.15.
Art. 6 cpv. 11 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.23 deve apporvi l’etichettaEnergia.
Art. 7 cpv. 11 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–2.15.
Art. 8 cpv. 11 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–2.15 sono adempiute.
Art. 14 cpv. 2 lett. c, 2bis, 3, frase introduttiva, e 52 Nell’ambito dell’attività di controllo può in particolare:c. ordinare una verifica della conformità per gli impianti e gli apparecchi; i fabbricanti, gli importatori e i commercianti devono mettere gratuitamente a disposizione dell’UFE gli impianti e gli apparecchi necessari a questo scopo.2bis Può esigere che, per un determinato periodo di tempo, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini gli fornisca informazioni sull’importazione di impianti e apparecchi. 3 Se dal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l’UFE ordina misure adeguate. Può in particolare:5 Nella misura in cui le prescrizioni della presente ordinanza riguardano l’efficienza delle risorse, la competenza per il controllo e la disposizione di misure spetta all’Ufficio federale dell’ambiente.
II
1 Gli allegati 1.3, 1.7, 1.23, 2.1 e 2.6 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 3.2 è abrogato.
III
L’ordinanza del 19 maggio 20106 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 5, frase introduttiva, e decimo trattinoCostituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:c. i seguenti altri prodotti:5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14 e 2.15 dell’ordinanza del 1° novembre 20177 sull’efficienza energetica: – Abrogato
IV
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
2 La modifica dell’allegato 2.6 entra in vigore il 24 luglio 2026.
27 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete
N. 1.1, nota a piè di pagina1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/25338.
N. 2
2. Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III sezione 1 del regolamento (UE) 2023/2533 non è superiore a 60 e se sono soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.
2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l’uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (programma eco con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.
N. 3
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2023/2533 nonché gli allegati II, IV e X del regolamento delegato (UE) 2023/25349; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l’allegato IV numero 3 del regolamento (UE) 2023/2533 e secondo l’allegato IX numero 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2534.
N. 4.14.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI, VIa e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534, ad eccezione delle prescrizioni sull’inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2027 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2027.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete
N. 3
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/2014 nonché l’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/201410; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una cappa da cucina per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014 e l’allegato VIII numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
N. 4.14.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo energetico e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/2014. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet
N. 1.1 nota a piè di pagina1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/167011.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand‑by e stand‑by in rete
N. 1.1 nota a piè di pagina1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand‑by e stand‑by in rete conformemente all’articolo 1 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/82612.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori
N. 1.1 nota a piè di pagina1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/183413.