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AS 2026 300

AS 2026 300
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:

Ingressovista la legge del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne);
visto l’articolo 38 della legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici;
visti gli articoli 35i, 39 capoverso 1 e 40 della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio,

Art. 1 cpv. 11 La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne lefficienza energetica e delle risorse.

Art. 3 Condizioni generaliGli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–2.15 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:a. soddisfano le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia;b. sono stati sottoposti alla procedura di valutazione della conformità; ec. sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.

Art. 4 cpv. 11 Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e delle risorse nonché alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.15.

Art. 5 cpv. 11 Il consumo di energia specifico, l’efficienza energetica e delle risorse nonché le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una procedura di valutazione della conformità; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–2.15.

Art. 6 cpv. 11 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.23 deve apporvi l’etichettaEnergia.

Art. 7 cpv. 11 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–2.15.

Art. 8 cpv. 11 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–2.15 sono adempiute.

Art. 14 cpv. 2 lett. c, 2bis, 3, frase introduttiva, e 52 Nell’ambito dell’attività di controllo può in particolare:c. ordinare una verifica della conformità per gli impianti e gli apparecchi; i fabbricanti, gli importatori e i commercianti devono mettere gratuitamente a disposizione dell’UFE gli impianti e gli apparecchi necessari a questo scopo.2bis Può esigere che, per un determinato periodo di tempo, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini gli fornisca informazioni sull’importazione di impianti e apparecchi. 3 Se dal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l’UFE ordina misure adeguate. Può in particolare:5 Nella misura in cui le prescrizioni della presente ordinanza riguardano l’efficienza delle risorse, la competenza per il controllo e la disposizione di misure spetta all’Ufficio federale dell’ambiente.

II

1 Gli allegati 1.3, 1.7, 1.23, 2.1 e 2.6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3.2 è abrogato.

III

L’ordinanza del 19 maggio 20106 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 5, frase introduttiva, e decimo trattinoCostituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:c. i seguenti altri prodotti:5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14 e 2.15 dell’ordinanza del 1° novembre 20177 sull’efficienza energetica: – Abrogato

IV

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

2 La modifica dell’allegato 2.6 entra in vigore il 24 luglio 2026.

27 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

N. 1.1, nota a piè di pagina1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/25338.

N. 2

2. Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • 2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III sezione 1 del regolamento (UE) 2023/2533 non è superiore a 60 e se sono soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.

  • 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l’uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (programma eco con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.

N. 3

3 Procedura di valutazione della conformità

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2023/2533 nonché gli allegati II, IV e X del regolamento delegato (UE) 2023/25349; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

  • 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l’allegato IV numero 3 del regolamento (UE) 2023/2533 e secondo l’allegato IX numero 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

N. 4.14.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI, VIa e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534, ad eccezione delle prescrizioni sull’inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

  • Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2027 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2027.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete

N. 3

3 Procedura di valutazione della conformità

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/2014 nonché l’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/201410; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

  • 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una cappa da cucina per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014 e l’allegato VIII numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

N. 4.14.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo energetico e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/2014. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet

N. 1.1 nota a piè di pagina1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/167011.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand‑by e stand‑by in rete

N. 1.1 nota a piè di pagina1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand‑by e stand‑by in rete conformemente all’articolo 1 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/82612.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori

N. 1.1 nota a piè di pagina1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/183413.

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