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AS 2026 308

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC

Preambolo

37007

Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC

Chemie- und Pharmatechnologin EFZ / Chemie- und Pharmatechnologe EFZ

Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I tecnologi di chimica e chimica farmaceutica con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  • a. conducono processi di produzione nell’ambito dell’industria chimica, farmaceutica e delle life sciences per fabbricare prodotti chimici e farmaceutici intermedi e finali; durante l’intero processo di produzione attuano le severe disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente, qualità dei prodotti e igiene sul lavoro;

  • b. pianificano le procedure, preparano gli impianti, gli spazi di lavoro e le materie prime; controllano la sicurezza e la qualità del prodotto durante la produzione;

  • c. documentano lo svolgimento del processo sulla base delle disposizioni in materia di qualità, analizzano i dati di processo, puliscono gli impianti e gli spazi di lavoro e smaltiscono o riciclano i sottoprodotti e i rifiuti in maniera sicura ed ecologica;

  • d. si contraddistinguono per la spiccata sensibilità in materia di qualità e sicurezza, pensano in maniera sistemica, lavorano in modo preciso e affidabile, sono flessibili e proattivi nell’affrontare nuove sfide o risolvere problemi;

  • e. lavorano sia in maniera indipendente sia in team, comunicano nella lingua locale o in inglese o in una seconda lingua nazionale in base all’azienda e al settore di attività.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura tre anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  • a. preparazione dei processi di produzione:

    1. ottenere informazioni sugli ordini di produzione e sulle sostanze di processo,

    2. strutturare e pianificare processi di produzione chimici, farmaceutici e biotecnologici,

    3. configurare e preparare impianti e apparecchiature impiegati secondo i principi dell’ingegneria di processo,

    4. preparare i locali di produzione e gli spazi di lavoro;

  • b. gestione e manipolazione di sostanze di processo:

    1. preparare sostanze di processo per la produzione chimica, farmaceutica e biotecnologica,

    2. trasportare e stoccare in azienda sostanze di processo per la produzione chimica, farmaceutica e biotecnologica,

    3. porzionare sostanze di processo e introdurle ed estrarle negli e dagli impianti e dalle apparecchiature impiegati nella produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo;

  • c. conduzione dei processi di produzione:

    1. condurre processi di produzione chimici, farmaceutici e biotecnologici,

    2. registrare e valutare i parametri di processo della produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo,

    3. eliminare o segnalare guasti o deviazioni durante la produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo,

    4. prelevare e analizzare campioni provenienti da processi di produzione chimici, farmaceutici e biotecnologici;

  • d. post-elaborazione dei processi di produzione:

    1. valutare dati di processo inerenti alla qualità e alla resa di prodotti chimici e farmaceutici,

    2. completare la documentazione di processo relativa all’ordine di produzione per l’inoltro al controllo qualità,

    3. pulire impianti, apparecchiature, mezzi ausiliari e piccole parti impiegati nella produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo,

    4. pulire e riordinare i locali di produzione e gli spazi di lavoro,

    5. restituire, riciclare o smaltire i sottoprodotti e i rifiuti della produzione chimica, farmaceutica e biotecnologica.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3 ⅔ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

  • a. Conoscenze professionali

  • – Preparazione dei processi di produzione, post-elaborazione dei processi di produzione

120

60

80

260

  • – Gestione e manipolazione di sostanze di processo

120

60

0

180

  • – Conduzione dei processi di produzione

280

80

120

480

Totale conoscenze professionali

520

200

200

920

  • b. Cultura generale

120

120

120

360

  • c. Educazione fisica

80

40

40

160

Totale delle lezioni

720

360

360

1440

Nell’insegnamento delle conoscenze professionali, lo sviluppo delle competenze di un’altra lingua nazionale o d’inglese richieste dal profilo professionale avviene nel campo di competenze operative di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a durante 80 lezioni nei primi due anni di formazione.

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20254 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 45 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in due corsi come segue:

Anno

Corsi

Competenze operative

Num. giorni

1

1

a1 Ottenere informazioni sugli ordini di produzione e sulle sostanze di processo

a3 Configurare e preparare impianti e apparecchiature impiegati secondo i principi dell’ingegneria di processo

a4 Preparare i locali di produzione e gli spazi di lavoro

b1 Preparare sostanze di processo per la produzione chimica, farmaceutica e biotecnologica

b2 Trasportare e stoccare in azienda sostanze di processo per la produzione chimica, farmaceutica e biotecnologica

b3 Porzionare sostanze di processo e introdurle ed estrarle negli e dagli impianti e dalle apparecchiature impiegati nella produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo

c1 Condurre processi di produzione chimici, farmaceutici e biotecnologici

c2 Registrare e valutare i parametri di processo della produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo

c4 Prelevare e analizzare campioni provenienti da processi di produzione chimici, farmaceutici e biotecnologici

d3 Pulire impianti, apparecchiature, mezzi ausiliari e piccole parti impiegati nella produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo

d4 Pulire e riordinare i locali di produzione e gli spazi di lavoro

d5 Restituire, riciclare o smaltire i sottoprodotti e i rifiuti della produzione chimica, farmaceutica e biotecnologica

21

2

2

a1 Ottenere informazioni sugli ordini di produzione e sulle sostanze di processo

a2 Strutturare e pianificare processi di produzione chimici, farmaceutici e biotecnologici

a3 Configurare e preparare impianti e apparecchiature impiegati secondo i principi dell’ingegneria di processo

b3 Porzionare sostanze di processo e introdurle ed estrarle negli e dagli impianti e dalle apparecchiature impiegati nella produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo

c1 Condurre processi di produzione chimici, farmaceutici e biotecnologici

c2 Registrare e valutare i parametri di processo della produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo

c3 Eliminare o segnalare guasti o deviazioni durante la produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo

c4 Prelevare e analizzare campioni provenienti da processi di produzione chimici, farmaceutici e biotecnologici

d1 Valutare dati di processo inerenti alla qualità e alla resa di prodotti chimici e farmaceutici

d2 Completare la documentazione di processo relativa all’ordine di produzione per l’inoltro al controllo qualità

d3 Pulire impianti, apparecchiature, mezzi ausiliari e piccole parti impiegati nella produzione secondo i principi dell’ingegneria di processo

d5 Restituire, riciclare o smaltire i sottoprodotti e i rifiuti della produzione chimica, farmaceutica e biotecnologica

24

Totale

45

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  • a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

    1. il profilo professionale,

    2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

    3. il livello richiesto per la professione;

  • b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;

  • c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  • a. attestato federale di capacità di tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • b. attestato federale di capacità di preparatore chimico tecnico qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • e. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  • a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;

  • b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o

  • c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:

    1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

    2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC,

    3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  • a. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 16 – 32 ore; vale quanto segue:

    1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

    2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

    3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,

    4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce

Descrizione

Ponderazione

1

Esecuzione, risultato del lavoro e documentazione

70 %

2

Presentazione e colloquio professionale

30 %

    1. la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente 45 minuti;

  • b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:

    1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

    2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative e le competenze operative sottoelencati con le durate e le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Durata

Ponderazione

1

Preparazione dei processi di produzione

Post-elaborazione dei processi di produzione

60 min.

30 %

2

Gestione e manipolazione di sostanze di processo

60 min.

20 %

3

Conduzione dei processi di produzione

120 min

50 %

  • c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20256 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  • a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e

  • b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

  • a. lavoro pratico: 40 per cento;

  • b. conoscenze professionali: 20 per cento;

  • c. cultura generale: 20 per cento;

  • d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  • a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 75 per cento;

  • b. nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle due note conseguite nei controlli delle competenze.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr, viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  • a. lavoro pratico: 50 per cento;

  • b. conoscenze professionali: 30 per cento;

  • c. cultura generale: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 21

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Tecnologa di chimica e chimica farmaceutica AFC» o «Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  • a. la nota complessiva;

  • b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 6, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi di chimica e chimica farmaceutica AFC

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi di chimica e chimica farmaceutica AFC è composta da:

  • a. da 2 a 3 rappresentanti di scienceindustries;

  • b. da 2 a 3 rappresentanti della Schweizerischer Chemie- und Pharmaberufe-Verband;

  • c. da 2 a 3 rappresentanti delle scuole professionali;

  • d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  • a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

  • b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  • a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

  • b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

  • c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;

  • d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

Sono responsabili dei corsi interaziendali:

  • a. scienceindustries;

  • b. Schweizerischer Chemie- und Pharmaberufe-Verband.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 19 agosto 20147 sulla formazione professionale di base Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2030.

Le persone che hanno iniziato la formazione di tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

Le persone che, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

3 giugno 2026

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato