AS 2026 310
Ordinanza concernente il materiale bellico (OMB)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 2 dell’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
27 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(art. 6 cpv. 2, 7 e 9e cpv. 2)
Elenco degli Stati per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione specifica
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bulgaria
Canada
Cechia
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Ungheria