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AS 2026 312

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’allegato 34 dell’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

27 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2a cpv. 6bis, 6 cpv. 1ter, 9a cpv. 3bis e 9b cpv. 2ter)

Lista dei Paesi verso i quali è consentita la fornitura di beni da incorporare in altri beni

Argentina

Australia

Austria

Belgio

Bulgaria

Canada

Cechia

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Irlanda

Islanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Ungheria