AS 2026 325
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze nell’ambito della previdenza professionale nel 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Art. 1 cpv. 33 Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell’AVS, non superano l’85 per cento dell’ultimo salario o reddito soggetto all’AVS conseguito prima del pensionamento. La 13a mensilità della rendita di vecchiaia di cui all’articolo 34ter della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) non è presa in considerazione per valutare l’adeguatezza di un piano di previdenza.
Art. 27h cpv. 11 Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali di previdenza, compresi gli accantonamenti tecnici.
Art. 53 cpv. 6 e 76 La legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d’esecuzione, in particolare l’ordinanza FINMA del 27 agosto 20144 sugli investimenti collettivi, si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Alle operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente possono essere destinate le seguenti quote del patrimonio totale dell’istituto di previdenza: a. al massimo l’1 per cento per la gestione delle liquidità, in particolare per adempiere gli impegni derivanti da operazioni di copertura;b. al massimo il 3 per cento per al massimo 30 giorni civili per soddisfare il fabbisogno di liquidità derivante dalla copertura dei rischi di cambio.7 Le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente non devono esercitare effetti leva sistematici sul patrimonio totale.
Art. 55 lett. eAlle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:e. 30 per cento: per gli investimenti in valute estere senza copertura dei rischi di cambio;
Art. 62a cpv. 11 L’età ordinaria di pensionamento delle donne nella LAVS5 vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 cpv. 1 LPP).
Art. 62dL’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 20216 della LAVS7 vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.
Allegato cpv. 11 Il grado di copertura dell’istituto di previdenza è determinato come segue:Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all’utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all’articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali di previdenza e accantonamenti tecnici).
2. Ordinanza del 13 novembre 19858 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)
Art. 2 cpv. 2 e 32 L’intestatario può: a. precisare i diritti dei singoli beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2;b. includere nella cerchia dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numero 1 una o più persone menzionate al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti dei singoli beneficiari;c. modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3–5 e precisare i diritti di ciascuna di queste persone.3 In caso di precisazione dei diritti, l’intestatario non può ridurre la quota di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numero 1 o 2 a meno del 10 per cento del capitale di previdenza.
3. Ordinanza del 3 ottobre 19949 sul libero passaggio (OLP)
Art. 8a cpv. 11 In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l’articolo 22 LFLP, il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici effettuati fino al giorno del promovimento della procedura di divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l’articolo 12 OPP 210. L’articolo 65d capoverso 4 LPP11 non è applicabile.
Art. 15 cpv. 33 In caso di precisazione dei diritti, gli assicurati non possono ridurre la quota di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1 o 2 a meno del 10 per cento del capitale di previdenza.
II
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.
2 L’articolo 2 capoversi 2 e 3 OPP 312 e l’articolo 15 capoverso 3 OLP13 entrano in vigore il 1° giugno 2027.
3 L’articolo 27h capoverso 1 e l’allegato 1 OPP 214 entrano in vigore il 1° gennaio 2030.
12 giugno 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |