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AS 2026 327

Ordinanza
concernente la proroga dei termini transitori relativi al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali
del 5 giugno 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Art. 115 Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10c o 10d possono essere importati fino al 30 giugno 2029 e venduti fino al 30 giugno 2030.

2. Ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord

Art. 52 Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5c o 5d possono essere importati fino al 30 giugno 2029 e venduti fino al 30 giugno 2030.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.

5 giugno 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza<br />concernente la proroga dei termini transitori relativi al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali<br />del 5 giugno 2026 | Lexipedia | Lexipedia