AS 2026 327
Ordinanza
concernente la proroga dei termini transitori relativi al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali
del 5 giugno 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 115 Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10c o 10d possono essere importati fino al 30 giugno 2029 e venduti fino al 30 giugno 2030.
2. Ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord
Art. 52 Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5c o 5d possono essere importati fino al 30 giugno 2029 e venduti fino al 30 giugno 2030.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.
5 giugno 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |