AS 2026 328
Regolamento d’esecuzione comune
all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale e all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
RS 0.232.111.141; RU 2021 744
Modifica del regolamento d’esecuzione comune
Approvata dall’Assemblea dell’Unione di Lisbona l’8 dicembre 2021
Entrata in vigore l’8 dicembre 2021
Traduzione
Capitolo I Disposizioni generali e preliminari
[...]
Regola 2bisGiustificazione dei ritardi nell’osservanza dei termini1.[Giustificazione dei ritardi nell’osservanza dei termini dovuti a cause di forza maggiore]L’inosservanza, ad opera di un’Autorità competente o, nel caso di cui all’articolo 5.3) dell’Atto di Ginevra, ad opera dei beneficiari oppure di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii) di detto Atto, di un termine previsto dal regolamento d’esecuzione per il compimento di un atto dinanzi all’Ufficio internazionale è giustificata se l’Autorità competente o, nel caso di cui all’articolo 5.3) dell’Atto di Ginevra, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii) di detto Atto, forniscono la prova, in modo soddisfacente per l’Ufficio internazionale, che tale termine non è stato osservato a causa di guerra, di rivoluzione, di disordini civili, di sciopero, di catastrofe naturale, di perturbazioni nel servizio postale, di un’impresa di spedizione della corrispondenza o della comunicazione elettronica dovute a circostanze indipendenti dalla volontà dell’Autorità competente o, nel caso di cui all’articolo 5.3) dell’Atto di Ginevra, dei beneficiari o di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii) di detto Atto, o ad altre cause di forza maggiore.2.[Limiti alla giustificazione]L’inosservanza di un termine è scusata in virtù della presente regola unicamente se la prova e l’atto di cui all’alinea 1) sono ricevuti dall’Ufficio internazionale e compiuti dinanzi a esso non appena ciò sia ragionevolmente possibile e al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine.[…]