AS 2026 336
AS 2026 336
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 4a cpv. 1 lett. e e 1bis1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti:e. esecuzione di vaccinazioni profilattiche secondo l’articolo 12a su persone dai 16 anni di età, purché il farmacista:1. sia titolare di un diploma federale conseguito dopo il 1° gennaio 2022 o di un diploma estero equivalente che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 9 lettera f della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche, oppure di un certificato di formazione complementare FPH «Vaccinazione e prelievi di sangue» valido basato sul programma di formazione complementare del 1° gennaio 20243, e2. sia autorizzato, secondo il diritto cantonale applicabile, a eseguire la rispettiva vaccinazione. 1bis Nei casi seguenti, i costi per l’esecuzione di vaccinazioni profilattiche di cui al capoverso 1 lettera e sono assunti soltanto se la prestazione è fornita su prescrizione medica:a. vaccinazione in persone con un sistema immunitario debole;b. vaccinazione in persone con stato vaccinale sconosciuto;c. vaccinazione in donne incinte;d. prima vaccinazione con un vaccino vivo;e. vaccinazione post-esposizione, ad eccezione della profilassi contro il tetano a seguito di lesioni, in persone con immunità di base completa;f. vaccinazione di recupero per l’immunizzazione di base contro difterite, tetano o poliomielite in persone non vaccinate o non completamente vaccinate; g. vaccinazione contro l’mpox.
Art. 12a cpv. 1, frase introduttiva e 51 L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche secondo le indicazioni di vaccinazione, gli schemi di vaccinazione e le limitazioni supplementari specifiche di cui al «Documento di riferimento vaccinazioni profilattiche» dell’UFSP, versione del 1° luglio 20264:5 I costi delle vaccinazioni sono assunti soltanto se il vaccino utilizzato per il rispettivo gruppo di età e la rispettiva indicazione figura nell’elenco delle specialità e sono osservate le limitazioni ivi stabilite; è fatta salva la vaccinazione di cui al capoverso 1 lettera r.
Art. 12b lett. c e gL’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate: Misura Condizione c. Profilassi post-esposizione ad HIV Secondo le raccomandazioni della Commissione federale per le questioni relative alle infezioni sessualmente trasmissibili del 7 novembre 20255. Se effettuata per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. g. Anticorpi monoclonali per la profilassi dell’RSV 1. Con un anticorpo monoclonale umanizzato a lunga durata d’azione, se il preparato utilizzato per l’indicazione figura nell’elenco delle specialità, dal 1° ottobre al 31 marzo come segue:a. per tutti i neonati e i lattanti di meno di 1 anno (fino al compimento del primo anno di età) durante la loro prima stagione di RSV, come segue:– nati da ottobre a marzo:
una dose idealmente durante la prima settimana di vita,– nati da aprile a settembre:
una dose idealmente a ottobre.I costi della vaccinazione preventiva della madre contro l’RSV ai fini dell’immunizzazione passiva del neonato non sono assunti dall’assicurazione, eccetto quando:– la nascita avviene entro 14 giorni dalla somministrazione del vaccino,– si verifica un parto prematuro prima della 37a settimana di età gestazionale,– sussistono motivi di ordine medico per la madre o per il neonato, come un’immunosoppressione materna, infezioni da HIV con carica virale non soppressa, una nota allergia materna a un componente del vaccino, un rischio di perdita dell’immunità umorale (in seguito a bypass cardiopolmonare, a ossigenazione extracorporea a membrana o a plasmaferesi) o una comorbilità che secondo il medico specialista curante comporta il rischio di contrarre una malattia da RSV potenzialmente letale;b. per bambini di meno di 2 anni (fino al compimento del secondo anno di età) con maggiore rischio a causa di nascita prematura (settimana di gravidanza < 32+0) o a causa di malattie croniche, come segue:– malattie cardiache emodinamicamente significative, come la cardiopatia cianotica,– ipertensione arteriosa polmonare,– malattie polmonari croniche, come displasia broncopolmonare da moderata a grave, malformazioni polmonari e fibrosi cistica,– disturbi congeniti del metabolismo con effetti sulla funzionalità cardiaca o polmonare,– malattie neurologiche, come epilessia e paralisi cerebrale, nonché malattie neuromuscolari,– immunodeficienza congenita, acquisita o causata da medicamenti,– trisomia 21 e altre anomalie cromosomiche,– altre malattie croniche che possono comportare una malattia grave da RSV, come malattie epatiche croniche o malformazioni degli organi,– con una dose supplementare in seguito a intervento cardiochirurgico con bypass cardiopolmonare, ossigenazione extracorporea a membrana o plasmaferesi.2. Con un anticorpo monoclonale umanizzato a breve durata d’azione, se il preparato utilizzato per l’indicazione figura nell’elenco delle specialità, come segue:a. indicazione secondo le raccomandazioni «Dichiarazione di consenso e raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni da RSV con l’anticorpo monoclonale umanizzato palivizumab (Synagis®) (aggiornamento 2016)»6 del gruppo di lavoro interdisciplinare composto da membri del Gruppo malattie infettive pediatriche della Svizzera (Pediatric Infectious disease Group of Switzerland, PIGS), della Società svizzera di pneumologia pediatrica (SSPP), della Società svizzera di cardiologia pediatrica (SSCP) e della Società svizzera di neonatologia (SSN);b. per i bambini nati prematuri e affetti da displasia broncopolmonare: indicazione da parte di un medico specializzato in pediatria con formazione approfondita in neonatologia (programma di perfezionamento del 1° luglio 2015, riveduto il 17 giugno 20217) o pneumologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, riveduto il 16 giugno 20168);c. per i bambini affetti da vizio cardiaco congenito emodinamicamente significativo: indicazione da parte di un medico specializzato in pediatria con formazione approfondita in cardiologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, riveduto il 16 giugno 20169).
Art. 12e lett. dL’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate: Misura Condizione d. Individuazione precoce del carcinoma del colon Persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni.Metodi d’esame:– identificazione di sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA), colonscopia in caso di esito positivo; oppure– colonscopia, ogni dieci anni.Se l’esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Soletta, Ticino, Uri, Vaud o Vallese, per la prestazione non è riscossa alcuna franchigia.
Art. 13 lett. bquaterIn caso di maternità, l’assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal10): Misura Condizione bquater. Screening della preeclampsia nel primo trimestre In caso di gravidanze singole. Determinazione del rischio di sviluppo di preeclampsia nel quadro dell’esame di routine tra la 12a e la 14a settimana di gravidanza: in base al rilevamento dei fattori di rischio materni, alla misurazione standardizzata ripetuta della pressione arteriosa media della madre, alla misurazione mediante ecodoppler della resistenza nelle arterie uterine (Aa. uterinae) e alla determinazione del biomarcatore «placental growth factor» (PlGF) nel sangue della madre. Lo screening deve essere preceduto da un colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza, che va documentato. La valutazione del rischio è eseguita secondo le condizioni e le raccomandazioni della comunicazione degli esperti n. 80 del 15 giugno 202311 della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO). La resistenza nelle arterie uterine può essere misurata solo da medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza (SSUM)», riveduto il 15 marzo 201212. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA).
Art. 28 cpv. 33 Per la rimunerazione delle analisi che secondo l’allegato 3 possono essere eseguite nei laboratori degli studi medici è possibile fissare tariffe secondo l’articolo 46 LAMal.
II
Gli allegati 1–413 sono modificati.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
2 L’articolo 4a capoversi 1 lettera e e 1bis e l’articolo 12a capoverso 5 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
9 giugno 2026 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |