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AS 2026 342

Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 20251,

decreta:

I

La legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 1bis, 2 e 2bis1bis Questi esami sono offerti nelle lingue ufficiali della Confederazione. In aggiunta, possono essere offerti anche in inglese.2 Le organizzazioni del mondo del lavoro competenti disciplinano nei regolamenti d’esame le condizioni di ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati, i titoli, le traduzioni inglesi semplificate dei titoli e i titoli complementari. Nel farlo, tengono conto dei successivi cicli di formazione.2bis I regolamenti d’esame necessitano dell’approvazione della SEFRI. Sono pubblicati nel Foglio federale mediante rimando secondo l’articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali.

Art. 29 cpv. 3, 3bis e 53 In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione dispensati dalle scuole specializzate superiori. Tali esigenze riguardano le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati, i titoli, le traduzioni inglesi semplificate dei titoli e i titoli complementari.3bis Il DEFR stabilisce esigenze minime per l’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori. Tali esigenze riguardano in particolare le condizioni d’ammissione, la durata e i titoli.5 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 29a Diritto alla denominazioneL’istituto di formazione che offre almeno un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione può affiancare al suo nome la denominazione «Scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «École supérieure».

Inserire prima del titolo del capitolo 6

Art. 44a Titoli complementari e traduzioni inglesi semplificate1 I titoli complementari della formazione professionale superiore sono:a. «Professional Bachelor» se il titolo è stato conseguito mediante un esame federale di professione o al termine di un ciclo di formazione di una scuola specializzata superiore riconosciuto dalla Confederazione;b. «Professional Master» se il titolo è stato conseguito mediante un esame professionale federale superiore.2 I titoli complementari possono essere utilizzati soltanto insieme a un titolo protetto della formazione professionale superiore coniato in una lingua ufficiale della Confederazione o come parte della traduzione inglese semplificata, così come riportati nel regolamento d’esame o nel programma quadro d’insegnamento.3 Le traduzioni inglesi semplificate dei titoli protetti presentano la seguente struttura:a. per gli esami federali di professione: denominazione professionale in inglese seguita da una virgola e da «Professional Bachelor»;b. per gli esami professionali federali superiori: denominazione professionale in inglese seguita da una virgola e da «Professional Master»; c. per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori: «Professional Bachelor in» seguito dalla denominazione professionale in inglese.

Art. 62 cpv. 1, frase introduttiva1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 63 cpv. 1, frase introduttiva1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 63a Utilizzo illecito della denominazione1 Chi, in qualità di responsabile di un’azienda che non offre cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione, si avvale intenzionalmente della denominazione «Scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «École supérieure» è punito con una multa fino a 100 000 franchi.2 Alle infrazioni commesse nell’azienda si applica l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.3 Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo il capoverso 2 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.4 Il capoverso 3 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica.

Art. 73 Disposizione transitoriaI titoli protetti conseguiti secondo il diritto previgente rimangono protetti.

Art. 73b Disposizioni transitorie della modifica del 19 dicembre 20251 Gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori che non si basano su un programma quadro d’insegnamento e sono stati riconosciuti prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono considerati riconosciuti per tre anni al massimo dopo tale entrata in vigore.2 Gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori che si basano su un programma quadro d’insegnamento e sono stati riconosciuti prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono considerati riconosciuti per cinque anni al massimo dopo tale entrata in vigore.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2025

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2025

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 17 aprile 2026.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2026.

24 giugno 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi