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AS 2026 345

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie
per l’accreditamento nel settore universitario
(Ordinanza per l’accreditamento LPSU)
(Ordinanza per l’accreditamento LPSU)

Preambolo

Il Consiglio delle scuole universitarie

ordina:

I

L’ordinanza del 28 maggio 20151 per l’accreditamento LPSU è modificata come segue:

Art. 1, parte introduttiva e lett. cLa presente ordinanza specifica le condizioni per l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 30 LPSU e per l’accreditamento di programmi secondo l’articolo 31 LPSU. Essa stabilisce:c. la procedura dell’accreditamento iniziale e del rinnovo dell’accreditamento;

Art. 2 lett. bSono considerati programmi di studio ai sensi della presente ordinanza:b. programmi di studio master di 90 o 120 ECTS; sono fatti salvi altri requisiti concernenti il numero di crediti risultanti da disposizioni speciali sancite in leggi federali o nel diritto intercantonale sul riconoscimento dei diplomi;

Titolo prima dell’art. 8aSezione 5:
Procedura dell’accreditamento iniziale e del rinnovo dell’accreditamento

Art. 8aAbrogato

Art. 9 cpv. 11 La procedura di accreditamento verifica se il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico consente di assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalla presente ordinanza.

Art. 15 cpv. 33 Qualora vengano fissati degli oneri, il termine per il loro adempimento è compreso tra 6 e 18 mesi per l’accreditamento iniziale e tra 12 e 24 mesi per il rinnovo dell’accreditamento. Nel quadro della decisione relativa all’accreditamento il Consiglio di accreditamento stabilisce il termine e le modalità di verifica dell’adempimento degli oneri.

Art. 19 Durata dell’accreditamento1 L’accreditamento iniziale dura cinque anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.2 Il rinnovo dell’accreditamento dura otto anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.

Art. 22 cpv. 11 Gli standard di qualità per l’accreditamento istituzionale comprendono gli standard di cui all’allegato 1. Gli standard attuano le prescrizioni secondo l’articolo 30 LPSU.

Art. 23 Standard di qualità per l’accreditamento di programmiGli standard di qualità per l’accreditamento di programmi di studio comprendono gli standard di cui all’allegato 2.

Art. 24 Disposizioni transitorie della modifica del 22 maggio 20261 Le domande presentate prima della modifica del 22 maggio 2026, per le quali l’agenzia di accreditamento ha avviato la procedura al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 maggio 2026, sono valutate secondo il diritto anteriore.2 Alle domande di rinnovo dell’accreditamento per le quali l’agenzia di accreditamento ha già avviato la procedura al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 maggio 2026, si applica la durata di otto anni del rinnovo dell’accreditamento.

II

L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2026.

22 maggio 2026

In nome del Consiglio delle scuole universitarie:

Il presidente, Guy Parmelin

(art. 22 cpv. 1)

Standard di qualità per l’accreditamento istituzionale

Ambito I: Organizzazione e direzione della scuola universitaria, governance e gestione della qualità

1. Organizzazione e direzione della scuola universitaria

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico (di seguito la scuola universitaria) dispone di un’organizzazione e di una direzione che le permettono di adempiere il suo mandato.

2. Governance
  • 2.1 La scuola universitaria garantisce la libertà e l’indipendenza dell’insegnamento e della ricerca.

  • 2.2 La scuola universitaria garantisce i diritti di partecipazione di tutti i suoi gruppi rappresentativi a tutti i livelli e consente loro di funzionare in modo indipendente.

  • 2.3 La scuola universitaria pubblica informazioni sulla sua organizzazione, sulla sua governance, sul suo finanziamento e sulle sue attività.

  • 2.4 La scuola universitaria adempie i suoi compiti tenendo conto della sostenibilità sociale. Promuove le pari opportunità, in particolare la parità tra donna e uomo, la diversità e l’inclusione. In questo ambito si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento.

  • 2.5 La scuola universitaria adempie i suoi compiti tenendo conto della sostenibilità economica ed ecologica. In questo ambito si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento.

3. Gestione della qualità
  • 3.1 La scuola universitaria dispone di un sistema di gestione della qualità che supporta il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici e operativi. Definisce il proprio sistema di gestione della qualità attraverso un processo partecipativo e promuove una cultura della qualità.

  • 3.2 La scuola universitaria ha assegnato in modo trasparente e chiaro i compiti e le responsabilità nell’ambito della gestione della qualità.

  • 3.3 La scuola universitaria verifica regolarmente il sistema di gestione della qualità e, se necessario, apporta modifiche.

Ambito II: Insegnamento, ricerca e servizi

4. Insegnamento
  • 4.1 La scuola universitaria svolge l’attività di insegnamento conformemente alla sua tipologia. Si pone obiettivi per l’insegnamento e ne verifica il raggiungimento.

  • 4.2 La scuola universitaria imposta l’offerta formativa e i diplomi conformemente alla sua tipologia. Definisce le qualifiche che possono essere acquisite nell’ambito dei cicli di studio e le rende pubbliche.

  • 4.3 La scuola universitaria disciplina tutte le fasi degli studi, in particolare l’ammissione, l’avanzamento, la mobilità, il riconoscimento delle prestazioni e il conseguimento del diploma, conformemente alla sua tipologia e agli Standard e Linee guida per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio europeo dell’Istruzione Superiore. Dispone di una procedura adeguata per la gestione dei ricorsi degli studenti. Definisce le relative norme e le pubblica.

  • 4.4 La scuola universitaria valuta regolarmente l’insegnamento. Informa i principali gruppi d’interesse sui risultati ottenuti e sulle misure che ne derivano.

5. Ricerca
  • 5.1 La scuola universitaria svolge l’attività di ricerca conformemente alla sua tipologia. Si pone obiettivi per la ricerca e ne verifica il raggiungimento.

  • 5.2 La scuola universitaria valuta regolarmente la ricerca. Informa i principali gruppi d’interesse sui risultati ottenuti e sulle misure che ne derivano.

6. Servizi
  • 6.1 La scuola universitaria fornisce servizi conformemente alla sua tipologia. Si pone obiettivi per i servizi e ne verifica il raggiungimento.

  • 6.2 La scuola universitaria valuta regolarmente i servizi. Informa i principali gruppi d’interesse sui risultati ottenuti e sulle misure che ne derivano.

Ambito III: Personale, finanze e infrastrutture

7. Personale
  • 7.1 La scuola universitaria dispone di una pianificazione del personale conforme alla sua tipologia e impiega personale accademico e tecnico-amministrativo proprio.

  • 7.2 La scuola universitaria dispone di procedure di selezione, di nomina e di promozione del personale trasparenti e non discriminatorie. Le qualifiche accademiche sono conformi alla sua tipologia. La scuola universitaria informa i principali gruppi d’interesse in merito alle procedure.

  • 7.3 La scuola universitaria valuta regolarmente il personale accademico e quello tecnico-amministrativo.

  • 7.4 La scuola universitaria sostiene lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.

8. Finanze

La scuola universitaria dispone di una pianificazione finanziaria coerente con la sua tipologia e dei mezzi finanziari necessari ad adempiere il suo mandato e assicurare la continuazione delle sue attività sul lungo periodo.

9. Infrastrutture

La scuola universitaria dispone di una pianificazione delle infrastrutture conforme alla sua tipologia. Dispone delle infrastrutture, in particolare locali in Svizzera, accesso alle biblioteche e infrastrutture di ricerca, nonché delle risorse necessarie ad adempiere il suo mandato.

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