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AS 2026 351

Ordinanza
concernente la preparazione di misure
di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento
di gas in una situazione di grave penuria
del 27 agosto 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 8a della legge federale del 30 settembre 20161 sull’energia (LEne);
visti gli articoli 5 capoverso 4, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge
del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese;
in esecuzione dell’Accordo del 19 marzo 20243 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo
della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana,

ordina:

Sezione 1 Principi

Art. 1 Competenza

La preparazione di misure di solidarietà ai sensi dell’Accordo del 19 marzo 2024 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana («Accordo») è di competenza della Società Anonima Svizzera per il Gas Naturale (Swissgas).

Swissgas conclude accordi sull’attuazione tecnica delle misure di solidarietà con gli altri operatori dei sistemi di trasporto della Svizzera e gli operatori dei sistemi di trasporto di Germania e Italia e, in caso di necessità, con altre imprese del settore del gas.

Art. 2 Clienti protetti nel quadro della solidarietà

Per clienti protetti nel quadro della solidarietà secondo l’Accordo s’intendono:

  • a. le economie domestiche private;

  • b. gli ospedali, le case per partorienti, i centri medici ambulatoriali, gli studi medici nonché le case per anziani e le case di cura;

  • c. gli istituti per bambini e adolescenti, le strutture di assistenza per persone disabili, i centri per richiedenti l’asilo e le strutture di accoglienza per le vittime di violenza domestica;

  • d. la polizia, i pompieri e i servizi di salvataggio;

  • e. gli istituti penitenziari;

  • f. l’esercito, nella misura in cui il gas è necessario al mantenimento della sua infrastruttura di approvvigionamento;

  • g. le aziende che garantiscono l’approvvigionamento di acqua potabile, l’approvvigionamento di energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti;

  • h. le lavanderie che igienizzano tessuti per le strutture del sistema sanitario;

  • i. le aziende che sterilizzano i dispositivi medici di ospedali, laboratori e studi medici;

  • j. i gestori di infrastrutture, relativamente ai sistemi di riscaldamento degli scambi ferroviari;

  • k. le aziende che forniscono calore residuo o teleriscaldamento ai clienti protetti nel quadro della solidarietà di cui alle lettere a–j.

Sezione 2 Preparazione di misure in caso di richiesta di forniture di gas da parte della Svizzera

Art. 3 Calcolo

Il fabbisogno di gas dei clienti protetti nel quadro della solidarietà è calcolato in chilowattora al giorno per zona di bilancio.

I gestori regionali della rete del gas e Swissgas sono tenuti a trasmettere al delegato all’approvvigionamento economico del Paese («delegato») i dati giornalieri relativi all’offerta e al consumo necessari per il calcolo del fabbisogno.

Art. 4 Richiesta di offerte di misure volontarie di solidarietà

Swissgas provvede affinché:

  • a. su incarico del Consiglio federale, possano essere richieste offerte di misure volontarie di solidarietà ai partecipanti al mercato di Germania e Italia;

  • b. previa accettazione di un’offerta da parte del Consiglio federale, possano essere stipulati i contratti con i partecipanti al mercato e prenotate le necessarie capacità di trasporto.

Art. 5 Accettazione di offerte di misure obbligatorie di solidarietà

Previa accettazione di un’offerta di misure obbligatorie di solidarietà da parte del Consiglio federale, Swissgas provvede affinché l’accettazione dell’offerta sia comunicata agli operatori dei sistemi di trasporto in questione di Germania e Italia e vengano prenotate le necessarie capacità di trasporto.

Art. 6 Prelievo e trasferimento dei volumi di gas

Swissgas provvede affinché i volumi di gas pattuiti possano essere prelevati presso il punto di consegna convenuto e messi a disposizione delle imprese del settore del gas.

I gestori della rete del gas provvedono affinché i volumi di gas possano essere trasferiti ai clienti protetti nel quadro della solidarietà.

Art. 7 Disciplinamento dei costi

Swissgas provvede affinché:

  • a. i costi derivanti dalle misure di solidarietà possano essere fatturati ai gestori regionali della rete del gas in base al principio di causalità;

  • b. i volumi di gas erogati nell’ambito di misure volontarie di solidarietà possano essere pagati entro i termini stabiliti.

Sezione 3 Richieste di fornitura di gas dall’estero

Art. 8 Esame delle richieste di misure di solidarietà

Se la Svizzera riceve una richiesta di misure di solidarietà, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) verifica se:

  • a. la richiesta è stata redatta in modo esaustivo e corretto conformemente alle disposizioni della Confederazione e dell’Accordo nonché agli accordi conclusi con gli operatori dei sistemi di trasporto di Germania e Italia;

  • b. vi è il rischio che l’attuazione delle misure pregiudichi l’operatività e la sicurezza della rete elettrica e del gas della Svizzera.

L’UFAE chiede previamente le informazioni necessarie a Swissgas.

Art. 9 Richiesta di misure volontarie di solidarietà

Qualora uno Stato contraente trasmetta alla Svizzera una richiesta di misure volontarie di solidarietà, Swissgas, unitamente agli altri operatori dei sistemi di trasporto della Svizzera e ai gestori regionali della rete del gas, verifica se è possibile presentare un’offerta.

Swissgas, gli altri operatori dei sistemi di trasporto della Svizzera, i gestori regionali della rete del gas e i consumatori di gas adottano le misure preparatorie necessarie.

Se è possibile presentare un’offerta, Swissgas la prepara e la sottopone al delegato per verifica. L’offerta deve contenere indicazioni relative ai volumi di gas, al prezzo e al trasporto.

Art. 10 Richiesta di misure obbligatorie di solidarietà

Qualora uno Stato contraente trasmetta alla Svizzera una richiesta di misure obbligatorie di solidarietà, spetta al delegato preparare un’offerta.

Art. 11 Fornitura

Swissgas, gli altri operatori dei sistemi di trasporto della Svizzera, i gestori della rete del gas e altre imprese del settore del gas provvedono affinché per ogni contratto stipulato sia possibile fornire gas.

Se si concorda una fornitura, devono mettere a disposizione le capacità di trasporto necessarie e consegnare i volumi di gas pattuiti al punto di consegna convenuto.

Art. 12 Fatturazione

Swissgas fattura i costi delle misure volontarie di solidarietà allo Stato contraente.

Può fatturare solo i costi concordati con lo Stato contraente.

Art. 13 Ricavi

I ricavi generati dall’attuazione delle misure volontarie di solidarietà sono ridistribuiti da Swissgas, in conformità con i contratti stipulati, ai partecipanti al mercato che hanno prestato solidarietà.

I ricavi generati dall’attuazione delle misure obbligatorie di solidarietà sono ridistribuiti da Swissgas ai gestori regionali della rete del gas in base al principio di causalità.

Sezione 4 Costi di rete computabili

Art. 14

I costi sostenuti da Swissgas per la preparazione delle misure di solidarietà sono considerati costi di rete computabili secondo l’articolo 8a LEne.

La ripartizione dei costi tra i gestori della rete del gas deve avvenire in modo non discriminatorio.

I costi per la preparazione delle misure di solidarietà devono essere indicati separatamente nelle fatture emesse ai consumatori finali.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza spetta al delegato.

L’UFAE vigila sull’opportunità, sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate.

L’UFAE emana le direttive necessarie.

Art. 16 Strategia di attuazione

Swissgas, i gestori della rete del gas e altre imprese del settore del gas mettono a punto una strategia per l’attuazione delle misure preparatorie entro sei mesi dall’adozione della presente ordinanza e la sottopongono, per approvazione, al delegato.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente all’Accordo4.

27 agosto 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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