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AS 2026 44

Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti Haiti

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 20221 che istituisce provvedimenti concernenti Haiti è modificata come segue:

Ingressovisto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2653 (2022), 2664 (2022), 2699 (2023) e 2752 (2024)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 2 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito a destinazione di Haiti di materiale d’armamento di ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio.2 È vietata la fornitura a destinazione di Haiti di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, l’assistenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, o in relazione ad attività militari.3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:a. alla vendita, alla fornitura, all’esportazione o al transito di beni a destinazione delle Nazioni Unite o delle missioni o dei servizi di sicurezza autorizzati dalle Nazioni Unite che sottostanno al comando del Governo haitiano, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione, a condizione che servano esclusivamente alla promozione della pace e della stabilità ad Haiti;b. alla fornitura di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione, a condizione che servano esclusivamente a promuovere la pace e la stabilità ad Haiti.4 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), e previa approvazione da parte del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 3 cpv. 1 e 4–61 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui agli allegati 1 e 2;c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a o b.4 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi e alla messa a disposizione di averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 2 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione. 5 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti a persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 2, effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo (SEE) o nel Regno Unito. 6 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.

Art. 3a Disposizioni derogatorie concernenti averi o risorse economiche bloccati1 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche per prevenire casi di rigore.2 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 1 per:a. rispettare contratti esistenti;b. onorare crediti oggetto di:1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria.3 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 2 per:a. rispettare contratti esistenti;b. onorare crediti oggetto di:1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.4 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a favore di una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 2 per:a. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;b. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;c. tutelare interessi svizzeri.5 La SECO autorizza le deroghe di cui ai capoversi 1–4 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito1 L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 1 e 2.2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe per le persone fisiche di cui all’allegato 1:a. se l’entrata o il transito sono necessari per partecipare a un procedimento giudiziario; ob. in conformità con il paragrafo 5 della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.3 La SEM può autorizzare deroghe per le persone fisiche di cui all’allegato 2:a. per motivi umanitari comprovati;b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti Haiti; c. per la partecipazione a procedimenti giudiziari; od. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti secondo l’articolo 3 capoverso 6 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

Titolo prima dell’art. 8Sezione 4: Recepimento automatico e pubblicazione

Art. 81 Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono recepite automaticamente nell’allegato 1.2 Il contenuto dell’allegato 2 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

II

1 L’allegato diventa l’allegato 1 ed è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2026 alle ore 23.004.

28 gennaio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 3 cpv. 1 lett. a, 3a cpv. 2, 5 cpv. 1 e 2, nonché 8 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

  1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

  2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite.

(art. 3 cpv. 1 lett. a, 4 e 5 lett. c, 3a cpv. 3 e 4, 5 cpv. 1 e 3, nonché 8 cpv. 2)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie5