Le scuole medie superiori private possono ammettere allievi provenienti da fuori Cantone per i quali i presupposti di cui all'articolo 4 non sono soddisfatti a una sezione di scuola media superiore secondo disposizioni interne se: *
- la prima lingua di questi allievi è una lingua cantonale che nella scuola di destinazione viene utilizzata in prevalenza quale lingua di insegnamento oppure se essi dispongono di conoscenze di questa lingua cantonale pari almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento;
- al momento dell'ammissione gli allievi non sono di oltre due anni più giovani o più anziani rispetto all'anno di riferimento della classe secondo il sistema scolastico grigionese; e se
- né nell'anno scolastico in corso né in quello precedente gli allievi hanno sostenuto, senza superarlo, l'esame d'ammissione cantonale alla sezione.
Con la procedura d'ammissione secondo disposizioni interne alla scuola si verifica per iscritto secondo le direttive dell'Ufficio, in particolare nelle materie dell'esame d'ammissione cantonale, se gli allievi da ammettere sono in grado di seguire le lezioni in una sezione di scuola media superiore. *
Le disposizioni interne alla scuola devono essere portate a conoscenza dell'Ufficio. Su richiesta, a quest'ultimo deve essere concessa la consultazione degli atti correlati alla procedura d'ammissione. *
Le scuole medie private notificano all'Ufficio secondo le direttive di quest'ultimo gli allievi che sono impegnati in una procedura d'ammissione secondo disposizioni interne alla scuola. *
La procedura d'ammissione a una sezione di una scuola media superiore grigionese secondo disposizioni interne alla scuola può essere svolta soltanto una volta e deve essere conclusa al più tardi prima dell'accesso al penultimo anno di formazione. *