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Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'istruzione complementare)

del 13.06.1976 (stato 31.12.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 13 giugno 1976

[1]

1. 1. Generalità

Art. 1 Scopo

Il Cantone appoggia quanto viene intrapreso per elevare la cultura popolare. Esso può concedere sussidi per manifestazioni e istituzioni che servono all'istruzione complementare degli adolescenti in età postscolastica e degli adulti.

Art. 2 Organizzatori

Sono versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni o regioni e a organizzazioni di utilità pubblica e culturali, quali le scuole per contadine e di economia domestica nonché le università popolari, purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e dipendano da sussidi. Per corsi di formazione complementare degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o altre tasse oppure soltanto in misura modesta. *

Art. 3 Manifestazioni

Si versano sussidi:

  1. per un'istruzione complementare generica o d'economia domestica degli adolescenti, che approfondisca ed ampli l'insegnamento acquisito nella scuola popolare, prepari gli adolescenti alla vita pratica e promuova il loro sviluppo intellettuale e spirituale su base cristiana. Il Governo emana un programma quadro

    [2]

    ,

  2. per corsi e cicli di conferenze aperti a tutti gli adulti, che educhino e istruiscano i partecipanti in generale o in speciali rami della cultura, quali sarebbero corsi di lingue e di civica, temi scientifici, letteratura, arte, musica e folclore, problemi educativi e l'impiego del tempo libero; per corsi artigiani e d'economia domestica; per biblioteche aperte al pubblico;
  3. per offerte di perfezionamento professionale funzionali all'acquisizione di competenze professionali pratiche necessarie per l'attuazione di misure nel settore della protezione del clima nonché per l'impiego efficiente delle risorse e di interesse per l'economia pubblica grigionese.

2. 2. Prestazioni del Cantone

Art. 4 Presupposti

Chi vuol ottenere sussidi cantonali in base alla presente legge deve presentare al Dipartimento dell'educazione, dopo la relativa pubblicazione di questo Dipartimento, un preventivo e il programma dell'insegnamento o della manifestazione comunicando il numero di partecipanti previsto. Il Governo può emanare disposizioni sul numero dei partecipanti.

Art. 5 Istruzione complementare a) Degli adolescenti

Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adolescenti il Cantone può accordare nel quadro del preventivo sussidi pari a metà di tutte le spese computabili.

Art. 6 b) Degli adulti

Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adulti il Cantone può versare sussidi varianti dal 20 al 40 percento delle spese computabili. Il Governo stabilisce annualmente i singoli sussidi in base al credito concesso dal Gran Consiglio e alle richieste pervenute.

Art. 7 Conteggi

I conteggi vanno presentati semestralmente per esame al Dipartimento dell'educazione entro il 31 marzo e il 31 ottobre con tutte le fatture quietanzate e un rapporto sullo svolgimento delle manifestazioni o sull'attività svolta dalle biblioteche. Anche i versamenti si fanno ogni semestre.

Ove siano ottenibili sussidi federali, il Dipartimento dell'educazione trasmette i conteggi agli organi competenti.

3. 3. Esecuzione e entrata in vigore

Art. 8 Esecuzione

Il Governo regola l'esecuzione della presente legge.[3]

Art. 9 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.[4]

A tal data sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti della legislazione cantonale, e specialmente:

  1. la legge concernente le scuole complementari e l'istruzione degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole complementari), del 16 ottobre 1966

    [5]

    ,

  2. l'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti e direttori di scuole complementari nel Cantone dei Grigioni, del 27 maggio 1969

    [6]

    ,

  3. il programma per le scuole complementari del Cantone dei Grigioni, del 28 ottobre 1968.

    [7]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

13.06.1976

01.07.1976

atto normativo

prima versione

-

28.09.1997

01.01.1998

Art. 2

revisione totale

-

19.10.2011

01.12.2012

Art. 5

revisione totale

-

13.01.2015

01.01.2016

Art. 2 cpv. 1

modifica

2015-005

24.04.2025

31.12.2025

Art. 3 cpv. 1, b)

modifica

2025-056

24.04.2025

31.12.2025

Art. 3 cpv. 1, c)

introduzione

2025-056

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

13.06.1976

01.07.1976

prima versione

-

Art. 2

28.09.1997

01.01.1998

revisione totale

-

Art. 2 cpv. 1

13.01.2015

01.01.2016

modifica

2015-005

Art. 3 cpv. 1, b)

24.04.2025

31.12.2025

modifica

2025-056

Art. 3 cpv. 1, c)

24.04.2025

31.12.2025

introduzione

2025-056

Art. 5

19.10.2011

01.12.2012

revisione totale

-