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760.180

Ordinanza sulle tasse per le licenze di pesca (OTP)

del 06.11.2001 (stato 01.11.2017)

Preambolo

emanata dal Governo il 6 novembre 2001

ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 30 cpv. 1 della legge cantonale sulla pesca del 26 novembre 2000[1]

Art. 1 Tasse di licenza per persone non domiciliate nel Cantone

Le persone non domiciliate nel Cantone devono versare le seguenti tasse per la licenza di pesca:

  1. licenza stagionale

    fr. 429.–

  2. licenza mensile

    fr. 322.–

  3. licenza per mezzo mese

    fr. 215.–

  4. licenza settimanale

    fr. 129.–

  5. licenza giornaliera

    fr. 40.–

Art. 2 Tasse di licenza per giovani

Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse: *

  1. licenza stagionale

    fr. 107.–

  2. licenza mensile

    fr. 80.–

  3. licenza per mezzo mese

    fr. 64.–

  4. licenza settimanale

    fr. 43.–

  5. licenza giornaliera

    fr. 15.–

Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, non domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse: *

  1. licenza stagionale

    fr. 215.–

  2. licenza mensile

    fr. 161.–

  3. licenza per mezzo mese

    fr. 107.–

  4. licenza settimanale

    fr. 64.–

  5. licenza giornaliera

    fr. 20.–

Per il diritto al conseguimento della licenza per giovani fa stato l'anno di nascita della richiedente o del richiedente.

Art. 3 Durata della validità della licenza

La licenza stagionale autorizza ad esercitare la pesca durante tutto il periodo di pesca. La licenza giornaliera vale solo per la data annotata sulla licenza. *

La validità della licenza mensile, per mezzo mese e settimanale decorre dalla data annotata sulla licenza. Essa scade rispettivamente dopo 30, 15 e 7 giorni.

Art. 3a Rilascio della licenza onoraria

La licenza di pesca viene rilasciata ai pescatori una volta a titolo gratuito, se:

  1. hanno acquistato almeno 50 licenze stagionali;
  2. negli ultimi dieci anni la licenza di pesca non è stata loro revocata né con la condizionale, né senza condizionale;
  3. negli ultimi dieci anni non sono stati condannati per un delitto di pesca intenzionale.

Per il rilascio della licenza onoraria non vengono riscosse tasse.

Art. 4 Tasse di cancelleria

Per tutte le operazioni d'ufficio connesse con la compilazione e il rilascio di una licenza annuale, mensile o quindicinale si riscuote una tassa di cancelleria di 20 franchi.

Per il rilascio di una licenza settimanale si riscuote una tassa di cancelleria di 12 franchi e per il rilascio di una licenza giornaliera una tassa di 6 franchi.

*

Art. 5 Persone domiciliate nel Cantone

Gli articoli 3 e 4 della presente ordinanza valgono anche per persone ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 della legge cantonale sulla pesca[2].

Art. 6 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza sulle tasse per le licenze di pesca del 5 dicembre 2000 è abrogata[3].

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

06.11.2001

01.01.2002

atto normativo

prima versione

-

05.11.2013

01.01.2014

Art. 1

revisione totale

-

05.11.2013

01.01.2014

Art. 2 cpv. 1

modifica

-

05.11.2013

01.01.2014

Art. 2 cpv. 2

modifica

-

05.11.2013

01.01.2014

Art. 3 cpv. 1

modifica

-

28.02.2017

01.11.2017

Art. 3a

introduzione

2017-010

28.02.2017

01.11.2017

Art. 4 cpv. 3

abrogazione

2017-010

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

06.11.2001

01.01.2002

prima versione

-

Art. 1

05.11.2013

01.01.2014

revisione totale

-

Art. 2 cpv. 1

05.11.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 2 cpv. 2

05.11.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 3 cpv. 1

05.11.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 3a

28.02.2017

01.11.2017

introduzione

2017-010

Art. 4 cpv. 3

28.02.2017

01.11.2017

abrogazione

2017-010