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870.110

Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (OLALCStr)

del 08.12.2008 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo l'8 dicembre 2008

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. 1. Competenze

Art. 1 Governo

Il Governo fissa per le strade cantonali i limiti massimi di dimensioni e peso dei veicoli a motore ammissibili sulle stesse dal punto di vista della circolazione ed edilizio. Esso determina le categorie di veicoli non ammessi a circolare o ammessi a circolare solo temporaneamente su certi tratti stradali.

In relazione a progetti cantonali che esso stesso approva, in particolare in caso di progetti cantonali di risanamento fonico, dispone limitazioni di velocità conformemente all'articolo 32 della legge federale sulla circolazione stradale[2] su tutte le strade del territorio cantonale. *

Art. 2 Dipartimento

Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è l'autorità competente per: *

  1. l'autorizzazione di tutte le manifestazioni sportive con veicoli a motore e di quelle ciclistiche di importanza sovraregionale ai sensi dell'articolo 52 della legge federale sulla circolazione stradale

    [3]

    .

Art. 3 Ufficio della circolazione

L'Ufficio della circolazione:

  1. per quanto non esplicitamente disciplinato altrimenti, attua quanto rientra nella competenza del Cantone o di un'autorità conformemente alla legislazione federale;
  2. si occupa della tassazione e dell'incasso delle imposte di circolazione e della tassa sul traffico pesante;
  3. autorizza veicoli e trasporti speciali, nonché viaggi speciali su tratti stradali con limitazioni di peso segnalate;

Art. 4 Polizia cantonale 1. Regolazione del traffico

La Polizia cantonale è l'autorità cantonale per:

  1. la regolazione del traffico ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LALCStr

    [4]

    , nonché per la segnaletica delle strade cantonali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 LALCStr, se non è responsabile un'altra autorità;

  2. l'approvazione di altri segnali e demarcazioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LALCStr;
  3. l'autorizzazione di segnali e demarcazioni lungo strade comunali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LALCStr;
  4. l'autorizzazione di personale di cantiere e di servizi privati ai sensi dell'articolo 9 LALCStr;
  5. la disposizione di tutte le limitazioni di velocità conformemente all'articolo 32 della legge federale sulla circolazione stradale

    [5]

    su tutte le strade del territorio cantonale che non rientrano nel settore di competenza del Governo.

È inoltre responsabile per:

  1. l'autorizzazione di manifestazioni ciclistiche di importanza regionale;
  2. la sorveglianza in materia di segnaletica stradale ai sensi dell'articolo 105 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale

    [6]

    , nonché in materia di demarcazioni;

  3. la disposizione di demarcazioni speciali con carattere di prescrizione, segnatamente linee di sicurezza, strisce pedonali, parcheggi, barriere e sbarramenti su tutti i tratti all'interno e fuori delle località ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2 OSStr;
  4. l'approvazione di semafori all'interno e fuori delle località.

Art. 5 2. Autorizzazioni eccezionali

Per quanto non esplicitamente disciplinato altrimenti, la Polizia cantonale rilascia le autorizzazioni d'eccezione previste dal diritto federale e cantonale. In particolare, essa è competente per eccezioni:

  1. al divieto di circolare la domenica e di notte;
  2. alla larghezza massima su determinati tratti stradali e al divieto di circolazione per rimorchi;
  3. alla larghezza massima per autobus nel traffico di linea;
  4. alla circolazione su tratti bloccati con merci pericolose.

Art. 6 3. Durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore

La Polizia cantonale attua le ordinanze sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1[7] e dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL2[8]).

L'Ufficio della circolazione consegna i libretti di lavoro e gli altri moduli e mette a disposizione della Polizia cantonale i dati necessari.

Art. 7 4. Trasporto di merci pericolose su strada

La Polizia cantonale attua l'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)[9].

Art. 8 5. Provvedimenti

La Polizia cantonale e gli organi di polizia autorizzati sono competenti per il ritiro immediato di licenze di circolazione e di condurre ai sensi della legislazione federale.

Art. 8a Ufficio tecnico

L'Ufficio tecnico può fornire informazioni a persone che desiderano ricevere un permesso speciale per veicoli speciali o per veicoli le cui dimensioni, il cui peso, le cui misure o le cui condizioni del percorso circolare divergono da quelli previsti dalla legge o segnalati, se a questo scopo è presumibilmente necessaria una verifica statica di manufatti.

Art. 9 Dipartimento delle finanze e dei comuni

Il Dipartimento delle finanze e dei comuni stipula un'assicurazione collettiva di responsabilità civile per i veicoli e i ciclomotori per i quali sono state rilasciate licenze temporanee. *

2. 2. Viaggi di servizio

Art. 10 Adempimento di compiti pubblici

Alla polizia, alle organizzazioni di soccorso, ai pompieri, ai servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi, ai servizi di manutenzione stradale, agli organi di vigilanza della caccia e della pesca, al servizio forestale, nonché agli organi di giustizia è permesso circolare per ragioni di servizio su tutte le strade in territorio cantonale e su altro terreno a proprio rischio e pericolo.

Questo vale anche per i veicoli a motore di ogni categoria chiesti in aiuto dal Cantone o dai comuni nell'ambito della gestione di un evento.

3. 3. Imposte di circolazione

Art. 11 Modalità di pagamento

L'imposta di circolazione viene riscossa in anticipo. Essa diventa esigibile con la fatturazione e deve essere pagata entro 30 giorni.

I detentori di veicoli sono soggetti all'obbligo di pagare l'imposta fino alla restituzione delle targhe di controllo, all'annullamento della licenza di circolazione o alla registrazione nel RIPOL quale persona esente da imposte.

Pagamenti e accrediti vengono computati con le fatture non saldate.

Non vengono addebitati né interessi rimuneratori, né interessi di mora.

Art. 12 Targhe trasferibili

L'imposta di circolazione per targhe trasferibili è calcolata sulla base del veicolo soggetto all'imposta più elevata. Per ogni ulteriore veicolo viene riscosso il 20 percento dell'imposta corrispondente.

Macchine, carri e rimorchi di lavoro sottostanno all'imposizione totale anche con targhe trasferibili.

Art. 13 Calcolo delle imposte di circolazione

Per il calcolo dell'imposta di circolazione è determinante l'anno civile.

Essa viene riscossa a partire dalla data di validità dell'attestato di assicurazione o dalla data di rilascio, rispettivamente di consegna delle targhe di controllo e calcolata fino alla fine dell'anno civile.

Essa ammonta al 100 percento per 365 giorni e si riduce di un trecentosessantacinquesimo al giorno in caso di una durata inferiore di immatricolazione del veicolo.

In caso di sostituzione del veicolo, il giorno della trascrizione viene attribuito al nuovo veicolo.

Art. 14 Rimborso

Se un veicolo viene ritirato dalla circolazione durante l'anno civile consegnando le targhe di controllo o in caso di immatricolazione con targhe intercambiabili annullando la licenza di circolazione, le imposte di circolazione già pagate saranno rimborsate dopo il computo con le posizioni non ancora saldate e dopo deduzione di eventuali spese di mandato. *

Il diritto al rimborso si calcola applicando per analogia l'articolo 13 capoverso 3 a partire dal giorno successivo al deposito delle targhe di controllo o all'annullamento della licenza di circolazione.

Se le targhe di controllo vengono depositate mediante recapito postale, fa stato il timbro postale. Se questo è illeggibile, vale il giorno precedente alla presa in consegna da parte dell'Ufficio della circolazione.

Art. 15 Riduzione d'ufficio

L'imposta di circolazione viene ridotta:

  1. del 60 per cento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO2 di 85 g/km (secondo il NEDC

    [10]

    ) o di 100 g/km (secondo la WLTP

    [11]

    );

  2. dell'80 per cento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO2 di 70 g/km (secondo il NEDC) o di 90 g/km (secondo la WLTP);
  3. dell'80 per cento per veicoli a motore pesanti del codice emissioni più recente della classe EURO con i limiti più severi ottenibile sul mercato svizzero.

Veicoli a motore leggeri conformemente al capoverso 1 con motori diesel non possono inoltre superare emissioni di polveri fini di 0,01 g/km.

Il detentore deve comprovare quale criterio di riduzione soddisfa il suo veicolo. Lo stesso vale per i veicoli sottoposti all'approvazione del tipo con diversi tipi di cambio.

Il Governo riduce i valori limite per le emissioni di CO2 ogni due anni, la prima volta il 1° gennaio 2011.

Il diritto alla riduzione dell'imposta di circolazione inizia e termina per analogia secondo le regole dell'articolo 13.

Art. 16 Riduzione su domanda

Su domanda, l'Ufficio della circolazione può ridurre l'imposta di circolazione:

  1. del 50 percento per ambulanze e carri funebri privati, che possono essere utilizzati unicamente per questo scopo;
  2. del 50 per cento per veicoli che conformemente alla licenza di circolazione vengono utilizzati nel servizio pubblico di linea.

Esenzione e riduzione valgono a partire dalla ricezione della domanda. Imposte di circolazione già pagate vengono rimborsate solo per l'anno corrente e applicando per analogia l'articolo 13 capoverso 3.

4. 4. Targhe di controllo per veicoli a motore e rimorchi

Art. 17 Trasferimento delle targhe di controllo

Le targhe di controllo sono trasferibili a terzi.

5. 5. Targhe di controllo per ciclomotori *

Art. 18 Servizio emittente per targhe di controllo *

*

L'Ufficio della circolazione è il servizio emittente per le targhe di controllo dei ciclomotori. *

*

5a. 5a. Acquisto mediante contratto di targhe di controllo *

Art. 18a Disposizioni generali

I detentori di veicoli possono acquistare il diritto d'opzione e il diritto di utilizzare determinate targhe di controllo a un prezzo convenuto mediante un contratto di diritto pubblico.

L'Ufficio della circolazione stabilisce quali targhe di controllo possono essere acquistate mediante un contratto di diritto pubblico.

Esso disciplina i diritti e i doveri delle parti contrattuali in condizioni generali di contratto.

Art. 18b Incanto pubblico

L'Ufficio della circolazione può mettere in vendita targhe di controllo tramite una piattaforma online accessibile al pubblico.

A tale incanto pubblico può prendere parte chi soddisfa i presupposti di diritto in materia di circolazione stradale per una messa in circolazione ordinaria di un veicolo a motore nel Cantone dei Grigioni.

L'aggiudicazione va a chi offre la somma più alta entro il termine dell'incanto.

Art. 18c Acquisto diretto

L'Ufficio della circolazione può mettere in vendita a un prezzo fisso le targhe di controllo messe in circolazione le quali sono state restituite e non sono destinate all'incanto pubblico.

Art. 18d Targhe di controllo desiderate

Un detentore di veicolo può chiedere all'Ufficio della circolazione di acquistare il diritto d'opzione e il diritto di utilizzare una targa di controllo non ancora messa in circolazione.

L'Ufficio della circolazione accoglie tale richiesta se la targa di controllo desiderata non è destinata all'incanto pubblico e se il detentore di veicolo che presenta la domanda è disposto a pagare il prezzo richiesto dall'Ufficio della circolazione.

6. 6. Disposizioni di procedura e organizzative

Art. 19 Accertamento dei fatti e denuncia penale

L'accertamento dei fatti in caso di infrazione alle prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale è compito della Polizia cantonale e dei comuni autorizzati.

Essi comunicano i casi di infrazione alla Procura pubblica, su riserva delle disposizioni particolari dell'articolo 19 LALCStr[12].

Denunce per contravvenzioni a regolazioni locali del traffico vanno inoltrate al comune, nella misura in cui esso sia competente per il perseguimento e il giudizio, conformemente alla legislazione d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero[13]. *

Art. 20 Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale *

*

Per la riscossione di multe sul posto la Polizia cantonale rilascia ai comuni autorizzati ricevute per multe disciplinari e moduli concernenti il termine di riflessione conformemente alle prescrizioni del diritto federale.

Nell'autorizzazione il Dipartimento stabilisce in particolare la regolamentazione per quanto riguarda l'incasso e la procedura amministrativa.

Se i presupposti per una multa disciplinare non sono soddisfatti, il comune deve denunciare l'infrazione alla procura pubblica tramite la Polizia cantonale. La riscossione di cauzioni si conforma al diritto federale.

7. 7. Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009. Essa sostituisce l'ordinanza d'esecuzione del Governo del 24 ottobre 1977[14].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

08.12.2008

01.01.2009

atto normativo

prima versione

-

21.12.2010

01.01.2011

Art. 3 cpv. 1, d)

abrogazione

2010, 4817

21.12.2010

01.01.2011

Art. 19 cpv. 3

modifica

2010, 4817

21.12.2010

01.01.2011

Art. 20

revisione totale

2010, 4817

09.09.2014

01.01.2015

Art. 14 cpv. 1

modifica

-

09.09.2014

01.01.2015

Art. 15 cpv. 1, a)

modifica

-

09.09.2014

01.01.2015

Art. 15 cpv. 1, b)

modifica

-

09.09.2014

01.10.2014

Art. 16 cpv. 1, b)

modifica

-

27.09.2016

01.01.2017

Art. 15 cpv. 1, a)

modifica

2016-022

27.09.2016

01.01.2017

Art. 15 cpv. 1, b)

modifica

2016-022

19.12.2017

01.01.2018

Art. 1 cpv. 2

introduzione

2017-048

19.12.2017

01.01.2018

Art. 2 cpv. 1

modifica

2017-048

19.12.2017

01.01.2018

Art. 2 cpv. 1, b)

modifica

2017-048

10.12.2019

01.01.2020

Art. 20

modifica titolo

2019-030

10.12.2019

01.01.2020

Art. 20 cpv. 1

abrogazione

2019-030

10.11.2020

01.01.2021

Art. 15 cpv. 1, a)

modifica

2020-051

10.11.2020

01.01.2021

Art. 15 cpv. 1, b)

modifica

2020-051

21.12.2021

01.01.2022

Art. 1 cpv. 2

modifica

2021-047

21.12.2021

01.01.2022

Art. 2 cpv. 1, a)

modifica

2021-047

21.12.2021

01.01.2022

Art. 2 cpv. 1, b)

abrogazione

2021-047

21.12.2021

01.01.2022

Art. 4 cpv. 1, d)

modifica

2021-047

21.12.2021

01.01.2022

Art. 4 cpv. 1, e)

introduzione

2021-047

01.03.2022

01.01.2023

Art. 15 cpv. 1, c)

modifica

2022-012

01.03.2022

01.01.2023

Titolo 5.

modifica

2022-012

01.03.2022

01.01.2023

Art. 18

modifica titolo

2022-012

01.03.2022

01.01.2023

Art. 18 cpv. 1

abrogazione

2022-012

01.03.2022

01.01.2023

Art. 18 cpv. 2

modifica

2022-012

01.03.2022

01.01.2023

Art. 18 cpv. 3

abrogazione

2022-012

17.10.2022

01.01.2023

Art. 15 cpv. 1, a)

modifica

2022-035

17.10.2022

01.01.2023

Art. 15 cpv. 1, b)

modifica

2022-035

22.11.2022

01.01.2023

Art. 8a

introduzione

2022-036

22.11.2022

01.01.2023

Art. 9 cpv. 1

modifica

2022-036

22.11.2022

01.01.2023

Titolo 5a.

introduzione

2022-036

22.11.2022

01.01.2023

Art. 18a

introduzione

2022-036

22.11.2022

01.01.2023

Art. 18b

introduzione

2022-036

22.11.2022

01.01.2023

Art. 18c

introduzione

2022-036

22.11.2022

01.01.2023

Art. 18d

introduzione

2022-036

15.10.2024

01.01.2025

Art. 15 cpv. 1, a)

modifica

2024-028

15.10.2024

01.01.2025

Art. 15 cpv. 1, b)

modifica

2024-028

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

08.12.2008

01.01.2009

prima versione

-

Art. 1 cpv. 2

19.12.2017

01.01.2018

introduzione

2017-048

Art. 1 cpv. 2

21.12.2021

01.01.2022

modifica

2021-047

Art. 2 cpv. 1

19.12.2017

01.01.2018

modifica

2017-048

Art. 2 cpv. 1, a)

21.12.2021

01.01.2022

modifica

2021-047

Art. 2 cpv. 1, b)

19.12.2017

01.01.2018

modifica

2017-048

Art. 2 cpv. 1, b)

21.12.2021

01.01.2022

abrogazione

2021-047

Art. 3 cpv. 1, d)

21.12.2010

01.01.2011

abrogazione

2010, 4817

Art. 4 cpv. 1, d)

21.12.2021

01.01.2022

modifica

2021-047

Art. 4 cpv. 1, e)

21.12.2021

01.01.2022

introduzione

2021-047

Art. 8a

22.11.2022

01.01.2023

introduzione

2022-036

Art. 9 cpv. 1

22.11.2022

01.01.2023

modifica

2022-036

Art. 14 cpv. 1

09.09.2014

01.01.2015

modifica

-

Art. 15 cpv. 1, a)

09.09.2014

01.01.2015

modifica

-

Art. 15 cpv. 1, a)

27.09.2016

01.01.2017

modifica

2016-022

Art. 15 cpv. 1, a)

10.11.2020

01.01.2021

modifica

2020-051

Art. 15 cpv. 1, a)

17.10.2022

01.01.2023

modifica

2022-035

Art. 15 cpv. 1, a)

15.10.2024

01.01.2025

modifica

2024-028

Art. 15 cpv. 1, b)

09.09.2014

01.01.2015

modifica

-

Art. 15 cpv. 1, b)

27.09.2016

01.01.2017

modifica

2016-022

Art. 15 cpv. 1, b)

10.11.2020

01.01.2021

modifica

2020-051

Art. 15 cpv. 1, b)

17.10.2022

01.01.2023

modifica

2022-035

Art. 15 cpv. 1, b)

15.10.2024

01.01.2025

modifica

2024-028

Art. 15 cpv. 1, c)

01.03.2022

01.01.2023

modifica

2022-012

Art. 16 cpv. 1, b)

09.09.2014

01.10.2014

modifica

-

Titolo 5.

01.03.2022

01.01.2023

modifica

2022-012

Art. 18

01.03.2022

01.01.2023

modifica titolo

2022-012

Art. 18 cpv. 1

01.03.2022

01.01.2023

abrogazione

2022-012

Art. 18 cpv. 2

01.03.2022

01.01.2023

modifica

2022-012

Art. 18 cpv. 3

01.03.2022

01.01.2023

abrogazione

2022-012

Titolo 5a.

22.11.2022

01.01.2023

introduzione

2022-036

Art. 18a

22.11.2022

01.01.2023

introduzione

2022-036

Art. 18b

22.11.2022

01.01.2023

introduzione

2022-036

Art. 18c

22.11.2022

01.01.2023

introduzione

2022-036

Art. 18d

22.11.2022

01.01.2023

introduzione

2022-036

Art. 19 cpv. 3

21.12.2010

01.01.2011

modifica

2010, 4817

Art. 20

21.12.2010

01.01.2011

revisione totale

2010, 4817

Art. 20

10.12.2019

01.01.2020

modifica titolo

2019-030

Art. 20 cpv. 1

10.12.2019

01.01.2020

abrogazione

2019-030