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Accordo sullo sviluppo e sulla gestione della Scuola forestale intercantonale di Maienfeld (SFIM)

Preambolo

920.750 Accordo sullo sviluppo e sulla gestione della Scuola forestale intercantonale di Maienfeld (SFIM) I Cantoni di Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, 1) Turgovia e Ticino, nonché il Principato del Liechtenstein (partner contraenti) concordano in esecuzione alle disposizioni federali di diritto forestale: I. Disposizioni generali

Art. 1 Per la formazione di forestali i partner contraenti hanno convenuto di

costituire una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC che gestisca una scuola forestale. 2) Principio

Art. 2 1 La Scuola si trova a Maienfeld. Scuola

2 Per quanto la formazione professionale dei forestali lo consenta, possono essere organizzati anche altri corsi ed attività. 3 La Scuola è esentata dalle imposte cantonali nel quadro delle prescrizioni legislative.

Art. 3 Altri Cantoni possono aderire all'accordo. Essi devono versare una

prestazione d'entrata adeguata. Adesione all'accordo

Art. 4 1 Ciascun partner contraente può denunciare l'accordo per la fine di un

anno, osservando un termine di tre anni. Denuncia dell'accordo 2 Non vengono rimborsate prestazioni finanziarie. 1) Approvazione con DGC del 29 mag. 1992; M del 12 feb. 1991; PGC 1991/92, 120 2) Accordo sulla costituzione e sulla gestione della Scuola forestale intercantonale di Maienfeld. Deciso l'8 lug. 1971 dalla Conferenza dei direttoti forestali dei Cantoni contraenti e del Principato del Liechtenstein; diventato esecutivo l'11 ott. 1972 con la ratifica dell'atto di fondazione da parte dei rappresentanti autorizzati dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein; approvato dal Consiglio federale il 21 feb. 1973 1.7.2008 1

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920.750 Accordo sullo sviluppo e sulla gestione della SFIM II. Organizzazione

Art. 5 Gli organi sono: Organi

a) il Consiglio di fondazione; b) il Comitato del Consiglio di fondazione; c) l'Ufficio di controllo; d) la Commissione d’esame; e) la Direzione.

Art. 6 1 Il Consiglio di fondazione si compone di un rappresentante della

Confederazione e di un rappresentante per ogni partner contraente. I Cantoni dei Grigioni e di San Gallo designano due rappresentanti ciascuno. Consiglio di fondazione a) Composizione 2 Un rappresentante dell'Associazione dei forestali svizzeri può prendere parte alle sedute del Consiglio di fondazione. Esso ha voto consultivo.

Art. 7 1 Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo di fondazione e di

amministrazione della Scuola. Esso emana un regolamento organico. b) Compiti 2 Il Consiglio di fondazione: a) emana prescrizioni complementari, in particolare regolamenti sull'organizzazione e sulla gestione della Scuola; b) stabilisce i compiti del Comitato del Consiglio di fondazione, della Commissione d'esame e della Direzione della Scuola; c) approva il concetto di gestione ed i programmi didattici; d) fissa le tasse scolastiche e d'internato; e) nomina i membri del Comitato del Consiglio di fondazione, della Commissione d'esame, il direttore della Scuola e gli insegnanti specialisti; f) approva progetti di sviluppo e di rinnovo su riserva della concessione dei crediti necessari; g) decide in merito a domande di adesione di altri Cantoni e fissa la prestazione d'entrata da versare; h) stabilisce le condizioni in base alle quali vengono ammessi gli studenti che non provengono da un partner contraente; i) decide sull'importo del versamento annuo nell'accantonamento; k) decide il preventivo e approva il rapporto annuale e il bilancio; l) decide sui crediti aggiuntivi. 3 Il Consiglio di fondazione può delegare i compiti secondo il capoverso 2 lettera d, h e l di queste disposizioni al Comitato del Consiglio di fondazione. 2 1.7.2008

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Art. 8 Il Comitato del Consiglio di fondazione si compone di cinque membri del

Consiglio di fondazione. Comitato del Consiglio di fondazione a) Composizione

Art. 9 Il Comitato del Consiglio di fondazione: b) Compiti

a) prepara le pratiche del Consiglio di fondazione e le propone a quest'ultimo; b) vigila sull'esecuzione delle decisioni del Consiglio di fondazione; c) elabora un concetto di gestione; d) evade ricorsi contro decisioni del direttore della Scuola e della Commissione d'esame.

Art. 10 1 Il Controllo delle finanze del Cantone dei Grigioni ricopre la carica di

Ufficio di controllo. Ufficio di controllo 2 Esso esamina il conto capitale e il conto di gestione e annualmente riferisce e presenta proposta al Consiglio di fondazione.

Art. 11 1 La Commissione d'esame si compone di cinque membri. Commissione

d’esame 2 Essa sorveglia la gestione scolastica ed organizza gli esami finali.

Art. 12 La gestione diretta della Scuola compete al direttore, un ingegnere

forestale con certificato di eleggibilità federale. Direzione

Art. 13 Si applica per analogia la legge sulla procedura nelle pratiche

amministrative e costituzionali del Cantone dei Grigioni 1). Diritto applicabile III. Gestione scolastica

Art. 14 Gli studenti devono soddisfare i requisiti fissati dal diritto federale. Ammissione di

studenti 1) Dal 1° gennaio 2007 sostituita dalla legge sulla giustizia amministrativa, CSC 370.100 1.7.2008 3

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920.750 Accordo sullo sviluppo e sulla gestione della SFIM

Art. 15 1 I Cantoni dei Grigioni, di San Gallo e il Principato del Liechtenstein

mettono a disposizione foreste e progetti adeguati, nonché altri oggetti d'esercizio per la formazione pratica. Progetti d'esercizio 2 A seconda delle necessità gli altri partner contraenti mettono a disposizione della Scuola oggetti adeguati per il trasferimento. IV. Finanziamento

Art. 16 1 I costi d'esercizio vengono coperti da: Copertura dei

costi d'esercizio a) saldo attivo dell'anno precedente; b) sussidi della Confederazione; c) sussidi di Cantoni che hanno diritto di inviare studenti, pur non essendo partner del presente accordo; d) tasse scolastiche e d'internato; e) proventi da corsi, attività e lavori del personale e di studenti; f) altre elargizioni. 2 I partner contraenti si assumono le spese residue.

Art. 17 I costi di costruzione vengono coperti da sussidi della Confederazione e

prelievi da accantonamenti. I partner contraenti si assumono le spese residue. Costi di costruzione a) Copertura

Art. 18 1 Viene costituito un accantonamento per la realizzazione, l'ampliamento

ed il rinnovo di costruzioni. b) Accantona- mento 2 Esso è alimentato da: a) versamenti annui fino al 2 percento del valore assicurato presso l'assicurazione fabbricati; b) prestazioni d'entrata secondo l'articolo 3 capoverso 2 del presente accordo.

Art. 19 La partecipazione alle spese dei partner contraenti viene stabilita

annualmente in base al preventivo e al bilancio. Partecipazione alle spese dei partner contraenti a) Determinazione

Art. 20 1 La chiave di ripartizione viene stabilita di volta in volta per cinque anni.

Sono determinanti: b) Chiave di ripartizione 4 1.7.2008

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Accordo sullo sviluppo e sulla gestione della SFIM 920.750 a) il numero di studenti di ogni partner contraente che hanno frequentato la Scuola negli ultimi cinque anni. È determinante il domicilio al momento dell'entrata a scuola; b) il numero dei forestali impiegati per boschi di proprietà pubblica o privata sul territorio di ogni partner contraente alla fine del periodo di valutazione in base alla lettera a di questa disposizione; c) la popolazione residente di ogni partner contraente alla fine del periodo di valutazione secondo la lettera a di questa disposizione. Sono determinanti le statistiche ufficiali. 2 Le basi secondo le lettere a-c di questa disposizione hanno un'importanza di due, due e uno.

Art. 21 La partecipazione ai costi di costruzione risulta dalla chiave di ripartizione

secondo l'articolo 20, vigente al momento della decisione di costruzione. Partecipazione ai costi di costruzione V. Disposizioni finali e transitorie

Art. 22 1 Viene abrogato l'accordo sulla costituzione e sulla gestione della Scuola

forestale intercantonale di Maienfeld dell'8 luglio 1971. Abrogazione del vecchio accordo 2 Vengono sciolti il fondo di gestione e il fondo di rinnovo. Il Consiglio di fondazione decide sull'utilizzo dei mezzi di questi fondi nell'ambito del dibattito sul preventivo, sul bilancio e su progetti di sviluppo e di rinnovo.

Art. 23 Gli articoli da 16 a 21 del presente accordo vengono applicati per la prima

volta per l'anno d'esercizio 1992 e per il finanziamento della trasformazione e dell'ampliamento (progetto 1990). Finanziamento

Art. 24 L'accordo necessita dell'approvazione dei partner contraenti e

dell'approvazione del Consiglio federale. Validità giuridica dell'accordo

Art. 25 L'accordo entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo

all'approvazione del Consiglio federale. 1) È fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo. Esecuzione 1.7.2008 5 1) Entrato in vigore il 1° gen. 1993 dopo l'approvazione del Dipartimento federale dell'interno del 3 set. 1992

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