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Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di giochi in denaro (IKV 2020)

Art. 1 Mandato di prestazioni Swisslos

I Cantoni aderenti al presente accordo (di seguito «Cantoni aderenti») gestiscono la società cooperativa «Swisslos Lotteria intercantonale » (di seguito "Swisslos").

Swisslos organizza giochi in denaro su mandato dei Cantoni aderenti a norma della LGD, della Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale e del presente accordo. art. 23 3 In applicazione dell'

cpv. 2 LGD, Swisslos viene definita quale unico ente organizzatore di lotterie e scommesse sportive di grande estensione sul territorio dei Cantoni aderenti.

Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di lotterie del 26 maggio 1937 -- 1 of 4 --

Art. 2 Consegna e destinazione dell'utile netto

L'utile netto di Swisslos e destinato integralmente ai Cantoni aderenti. Questi ultimi sostengono così scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, art. 125 sociale e sportivo (

cpv. 1 LGD).

I Cantoni aderenti impiegano una parte dell'utile netto per promuovere lo sport nazionale. L'importo è stabilito dalla CDGD secondo la procedura di cui all'art. 34 CGD e versato annualmente alla Fondazione per la promozione dello sport in art. 32 Svizzera (

segg. CGD).

L'utile netto rimanente dopo l'assegnazione della quota dell'utile netto secondo il cpv. 2 va ripartito annualmente tra i Cantoni aderenti secondo la seguente chiave di ripartizione:

  1. Utile netto proveniente da biglietti: a ogni Cantone un importo fisso pari a 70'000 franchi, il resto in base al numero di abitanti. Fa stato il numero di abitanti determinato in occasione dell'ultimo censimento.
  2. Utile netto proveniente da altri giochi: 50% in base al numero di abitanti, 50% in base all'ammontare delle poste. Fa stato il numero di abitanti determinato in occasione dell'ultimo censimento.

Un Cantone aderente ha diritto alla quota dell'utile netto in una categoria di gioco solo se la corrispondente categoria di gioco non è vietata sul suo territorio ai art. 28 sensi dell'

LGD.

Art. 3 Rappresentanza dei Cantoni concordatari in seno alla coope-

rativa I Cantoni aderenti delegano ciascuno un membro del Governo in seno all'assemblea generale di Swisslos.

Art. 4 Disposizioni comuni per piccole lotterie

Il totale (contingente) delle piccole lotterie approvate da un Cantone aderente in art. 34 un anno civile ai sensi dell'

LGD può ammontare al massimo a 2.50 franchi pro capite della popolazione residente del Cantone. Ogni Cantone ha a disposizione un importo minimo pari a 100'000 franchi, indipendentemente dal numero di abitanti.

Il trasferimento di parti di contingente inutilizzate da un anno civile a quello successivo non è permesso.

Il trasferimento di parti di contingente inutilizzate da un Cantone aderente a un altro è permesso. -- 2 of 4 --

Art. 5 Rendere nota la pubblica utilità

I Cantoni aderenti si impegnano a comunicare l'origine dei fondi al momento dell'assegnazione e a obbligare i beneficiari a rendere noto il sostegno ottenuto almeno utilizzando il logo di Swisslos.

Art. 6 Modifica dell'accordo

Le domande di modifica vanno sottoposte all'assemblea generale di Swisslos. L'assemblea generale avvia la procedura se i delegati di tre quarti dei Cantoni aderenti approvano l'avvio della procedura.

La modifica entra in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti i Cantoni aderenti.

Adeguamenti di importanza secondaria possono essere effettuati secondo una procedura semplificata ossia con una deliberazione unanime dell'assemblea generale di Swisslos. L'assemblea generale sottopone preventivamente il testo della decisione prevista all'attenzione dei Cantoni.

Art. 7 Disdetta dell'accordo

Il presente accordo può essere disdetto osservando un termine di due anni, sempre per la fine di un anno civile, mediante comunicazione all'assemblea generale di Swisslos, al più presto per la fine del decimo anno dalla sua entrata in vigore.

La disdetta da parte di un Cantone pone fine alla validità dell'accordo sul suo territorio.

Art. 8 Rapporto con la Convenzione sui giochi in denaro sul piano

nazionale In caso di contraddizione, le disposizioni della CGD prevalgono sulle disposizioni del presente accordo.

Art. 9 Entrata in vigore dell'accordo

Il presente accordo entra in vigore non appena vi avranno aderito tutti i Cantoni aderenti all'IKV 1937.

L'approvazione va dichiarata dinanzi all'assemblea generale di Swisslos. Quest'ultima comunica l'entrata in vigore ai Cantoni e alla Confederazione. -- 3 of 4 --

Art. 10 Abrogazione dell'IKV 1937

Con l'entrata in vigore del presente accordo vengono abrogate tutte le disposizioni dell'IKV 1937.

Art. 11 Disposizione finale

Swisslos adegua gli statuti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Deciso dai delegati dei Cantoni della Svizzera tedesca e del Cantone Ticino della Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie a destinazione della ratifica da parte dei Cantoni del 20 maggio 2019. Per la Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie (Cantoni della Svizzera tedesca e Cantone Ticino) Dr. Andrea Bettiga, Landamano Presidente CDCM -- 4 of 4 --