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00.1025 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel corso del mese di maggio 2000 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza concernente il sistema d'identificazione mediante profili dell'ADN (ordinanza IADN). Esso è a disposizione delle autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni come strumento per combattere i reati che sono elencati in un catalogo di delitti. I profili dell'ADN che vi sono inseriti sottostanno a un metodo d'analisi unificato. L'obbligo per i Cantoni di fornire profili dell'ADN può essere introdotto soltanto da una legge federale.

2./3. Per il sistema d'informazione mediante profili dell'ADN sarà utilizzato il software CODIS, sviluppato dalla polizia federale americana (FBI). Le generalità delle persone per le quali è allestito il profilo dell'ADN sono registrate nel Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) dell'Ufficio federale di polizia (UFP). Tale elaborazione dei dati, separata ai fini della protezione dei dati, è stata ripresa dal Sistema d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) della Confederazione. Ai dati personali hanno accesso unicamente i servizi AFIS e le persone dell'Ufficio federale di polizia che ne hanno bisogno per l'espletamento dei loro compiti imposti dalla legge; non però gli altri servizi interessati (servizi investigativi cantonali, istituti di medicina legale).

4. Per il catalogo dei reati rinviamo all'articolo 5 capoverso 1 IADN.

5. Le analisi saranno probabilmente effettuate soltanto dagli istituti di medicina legale, uno dei quali funge da centro di coordinazione.

6. Il 1° luglio 2000.

7. L'articolo 351septies CP, che disciplina la registrazione di dati segnaletici, è stato concepito anche per altre misure, diverse da quelle allora applicate (BBl 1990 III 1232). La loro rilevanza politica e il legame con altri metodi nel campo della genetica umana inducono tuttavia a regolamentare l'allestimento e la registrazione dei profili dell'ADN in un atto legislativo.

Risposta del Consiglio federale.

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