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00.1091 · Interrogazione ordinaria · 2000-10-02

Cancelleria federale

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Per evitare qualsiasi ritardo, l'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (ODPSE, RS 161.51) prevede nell'articolo 10 capoverso 1 che il Comune di voto trasmette il materiale ufficiale di voto come pure le spiegazioni del Consiglio federale direttamente all'avente diritto di voto al suo indirizzo all'estero. Come per ogni scrutinio federale, anche nella circolare concernente la votazione popolare del 24 settembre 2000 (FF 2000 3097 n. 42), il Consiglio federale ha chiesto ai Cantoni di esortare i Comuni a fornire prioritariamente il materiale di voto agli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto. Tale distribuzione avviene per posta aerea, a condizione che il trasporto tempestivo non sia garantito in altro modo (art. 10 cpv. 2 ODPSE). Tuttavia poiché la Svizzera non può esercitare alcuna influenza sulla rapidità di trasporto degli invii postali che competono a organizzazioni di distribuzione estere, anche in futuro non sarà possibile fare in modo che gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, che risiedono in un Paese molto lontano, dalla Svizzera ricevano sempre tempestivamente il materiale di voto. Per tale motivo l'articolo 10 capoverso 3 ODPSE prevede espressamente che nessuno può fare valere ritardi di trasporto imputabili a organizzazioni di trasporti postali estere. Questo vale non solo per gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, ma anche per le persone domiciliate in Svizzera che - essendo in viaggio di lavoro o in vacanza - votano dall'estero per corrispondenza.

È evidente che soltanto la possibilità del voto elettronico potrà garantire una diminuzione dei ritardi dovuti alla distribuzione postale all'estero. La sua realizzazione presuppone tuttavia ancora diversi chiarimenti e la soluzione di problemi (di natura legale, politica, federalistica, psicologica e tecnica); ad esempio per garantire che si impedisca di votare più volte o che vi siano altre possibilità di manipolazione, ma anche per tutelare il segreto del voto, e questo richiederà ancora parecchi anni. Nel giugno 2000 la Cancelleria federale ha nominato un gruppo di lavoro, che entro la fine dell'estate 2001 dovrà esaminare e circoscrivere precisamente tali problemi, delineare un primo progetto di soluzione e stilare un rapporto per il Consiglio federale. Quest'ultimo orienterà le Camere federali a tale riguardo.

Risposta del Consiglio federale.