00.1119 · Interrogazione ordinaria · 2000-10-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Giusta il diritto vigente, il figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero
perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra
cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità
svizzera in patria o all'estero (art.10 cpv. 1 LCit, RS 141.0). Chiunque ha omesso, per
motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione e ha di conseguenza perduto la
cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, ovvero fino
all'età di trentadue anni, presentare una domanda di reintegrazione (art. 21 LCit). La
reintegrazione presuppone che il richiedente ha vincoli con la Svizzera (art. 18 lettera b
LCit). Nel 1990, in occasione dell'ultima revisione della legge sulla cittadinanza (in
vigore dal 1992), è stata creata una nuova possibilità relativa alla reintegrazione nella
cittadinanza svizzera per le persone che non avevano compiuto i passi necessari fino
all'età di trentadue anni. La reintegrazione è accordata se il richiedente risiede in
Svizzera da tre anni (art. 21 cpv. 2 LCit).
L'articolo 58a LCit costituisce una disposizione transitoria applicabile ai figli nati prima
del 1° luglio 1985 da un matrimonio tra una cittadina svizzera e uno straniero e che non
hanno acquistato automaticamente la cittadinanza svizzera alla nascita. Nel 1997 è
stato introdotto un nuovo capoverso 2bis all'articolo 58a Lci. In base a tale capoverso il
figlio straniero di madre svizzera e di padre straniero può presentare una domanda di
naturalizzazione agevolata a partire dai trentadue anni compiuti anche se vive all'estero,
purché abbia vincoli stretti con la Svizzera. In tale contesto vi è effettivamente da
chiedersi se le persone di oltre trentadue anni che risiedono all'estero non potrebbero
parimenti essere reintegrate nella cittadinanza svizzera purché abbiano vincoli stretti
con la Svizzera.
Il postulato 97.3190 della Commissione delle istituzioni politiche del Coniglio nazionale
(96.2028) concerneva persone i cui genitori avevano perso la cittadinanza svizzera e cui
si offriva unicamente la possibilità della naturalizzazione ordinaria. Il Consiglio federale
aveva accettato tale postulato osservando che si sarebbe dovuto esaminare, in
occasione della prossima revisione della legge sulla cittadinanza, se fosse possibile
accordare la cittadinanza svizzera a questi figli di cittadini svizzeri per mezzo della
naturalizzazione agevolata.
Il 31 gennaio 2001 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di indire una consultazione
sulla revisione del disciplinamento in materia di cittadinanza. I punti sollevati nella
presente interrogazione si trovan già nel questionario incluso nei testi in consultazione.
Quando verrà il momento di redigere il messaggio sul disciplinamento della cittadinanza
il Consiglio federale terrà conto del presente intervento e dei risultati della procedura.
Risposta del Consiglio federale.