00.3017 · Mozione · 2000-03-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 99 capoverso 4 della Costituzione federale e l'articolo 27 della legge sulla Banca nazionale (LBN) disciplinano la ripartizione dell'utile della Banca nazionale Svizzera (BNS) in maniera esaustiva; per contro la Costituzione àncora solo il principio della determinazione dell'utile. L'articolo 99 capoverso 3 della Costituzione federale, accolto nella nuova Costituzione nell'ambito dell'aggiornamento, obbliga la BNS a costituire sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi. L'obbligo di costituire riserve deve aumentare la fiducia dei cittadini nel denaro pubblico. Serve quindi a sostituire l'obbligo della copertura aurea ora abbandonato (Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale; FF 1997 I 284 seg.). Per il momento una concretizzazione di questa disposizione manca a livello di legge; questa possibilità è esaminata nell'ambito della revisione della legge sulla Banca nazionale. Attualmente a livello di legge non è disciplinata la questione di quale parte di utili della banca centrale deve essere utilizzata per aumentare le riserve monetarie e quale parte può essere distribuita. Per colmare la lacuna il DFF ha concluso con la BNS per la prima volta nel 1992 un accordo sulla ripartizione degli utili. Questo è stato aggiornato nell'aprile 1998 - dopo l'entrata in vigore di una revisione della LBN, che permette alla BNS un investimento più redditizio delle sue riserve. Esso contiene le regole sull'ammontare delle riserve monetarie necessarie agli obiettivi di politica monetaria nonché una modalità di livellamento per la distribuzione annuale degli utili.
L'ammontare necessario delle riserve monetarie non può essere determinato con precisione scientifica. Dipende tra l'altro dall'apertura e dalle dimensioni di un'economia nazionale. L'accordo sulla ripartizione degli utili si fonda perciò sul principio che le riserve di divise non garantite necessarie alla politica finanziaria e monetaria della Banca nazionale, devono crescere di pari passo con il prodotto nazionale lordo (PNL) nominale. Quale punto di riferimento per il calcolo è stato scelto il livello raggiunto alla fine del 1990, in quanto, nel confronto con altri Paesi europei, a quel periodo le riserve di divise non garantite della BNS si trovavano ad un livello adeguato. Qualora le riserve superino l'ammontare auspicato, possono essere ripartite. L'aumento delle riserve valutarie figura nei passivi del bilancio della BNS e più precisamente sotto le voci menzionate dall'autore della mozione "accantonamenti per rischi di mercato, di credito e di liquidità". Non si tratta in nessuno caso di riserve "nascoste". Nella sua presentazione dei conti la BNS è anzi obbligata a rispettare il principio del "bilancio trasparente". Quale azienda quotata in borsa si attiene inoltre alle linee direttive della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (RAC).
Siccome una sostanziale variazione dell'ammontare da ripartire complicherebbe essenzialmente una pianificazione finanziaria ragionevole, l'accordo sulla ripartizione degli utili contiene anche una modalità di livellamento: per rendere costante la ripartizione annua degli utili, la BNS e il DFF convengono di volta in volta l'ammontare annuo fisso da ripartire durante un periodo di cinque anni. Per gli anni d'esercizio 1998-2002 esso ammonta a 1,5 miliardi di franchi l'anno. Tale ammontare si basa su una previsione degli utili generati dagli investimenti della BNS nel periodo in questione. Inoltre, vengono tenute in considerazione le divergenze delle risorse valutarie effettive dall'ammontare auspicato. Qualora alla fine dei cinque anni si constatasse che tale importo sia stato calcolato in modo troppo basso risp. troppo alto e che gli accantonamenti effettivi siano maggiori risp. minori all'ammontare auspicato, l'ammontare da ripartire nei cinque anni successivi verrebbe di conseguenza aumentato risp. diminuito.
Il fondo di riserva menzionato dall'autore della mozione non dà alcuna indicazione sull'ammontare delle riserve monetarie legali di carattere politico economico. Esso si basa su un criterio economico aziendale e secondo la LBN (Messaggio 1904) ha "esclusivamente il carattere di un fondo di garanzia per eventuali perdite della Banca". Alla luce dell'attuale situazione tale fondo di riserva non ha più nessun significato: nel 1999 la BNS registrava una somma di bilancio di 104,8 miliardi di franchi e il fondo era di 64 milioni di franchi. Gli enormi rischi di mercato ai quali una Banca nazionale di un regime a tassi di cambio flessibile è sottoposta, non si possono neutralizzare con un fondo di riserva.
Oltracciò la BNS tralascia ogni tentativo di costituire riserve "nascoste" mediante ammortamenti ingiustificati e di conseguenza di ridurne la ripartizione degli utili: nel 1999 gli ammortamenti dei beni patrimoniali necessari per motivi economico aziendali ammontavano a 21 milioni di franchi. Il loro influsso sul risultato globale di circa 4,5 miliardi è da considerarsi marginale. Inoltre gli ammortamenti sono esposti in maniera trasparente nel rapporto di gestione della BNS.
Riserve "nascoste" importanti figurano solo nell'ambito delle riserve auree: nel 1999 esse dovevano ancora essere valutate al prezzo di parità ufficiale di circa 4'600 Fr/kg, mentre il valore di mercato ammontava a 13'500 Fr/kg. A partire dal bilancio 2000 la BNS potrà valutare il proprio ammontare aureo a prezzo di mercato a causa della soppressione del vincolo legale del franco all'oro.
Riassumendo si può affermare che in realtà la BNS non ripartisce l'intero utile netto, ma che, accanto all'incremento relativamente contenuto dei fondi di riserva legali per i rischi di carattere economico aziendale, una parte viene impiegata per la costituzione di riserve necessarie per scopi di politica finanziaria e monetaria. La formazione di tali riserve è prescritta per Costituzione dal 1° gennaio 2000. Al fine di livellare gli importi ripartiti, l'utile della BNS è mantenuto costante per periodi di cinque anni, sicché gli accantonamenti effettivi possono scostarsi temporaneamente dall'ammontare auspicato. Tali divergenze vengono però tenute in considerazione per il calcolo degli utili da ripartire sull'arco del successivo quinquennio. Il rinnovo periodico dell'accordo sulla ripartizione degli utili comporta automaticamente una verifica dell'ammontare degli accantonamenti della BNS. Ulteriori studi del Consiglio federale sono pertanto inutili.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.