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00.3052 · Mozione · 2000-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Giusta l'articolo 38 capoverso 1 nCost, la Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

Secondo la ripartizione delle competenze, conforme alla Costituzione, tra Confederazione e Cantoni per quel che concerne la naturalizzazione ordinaria, la Confederazione è autorizzata a emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e a rilasciare il relativo permesso (art. 38 cpv. 2 nCost).

I Cantoni e i Comuni non sono tenuti, nella procedura di naturalizzazione ordinaria, a naturalizzare le persone che adempiono i presupposti previsti dal diritto federale. Essi possono prevedere condizioni supplementari. Di regola non sussiste né un diritto alla naturalizzazione in un Cantone o in un Comune né un rimedio giuridico ordinario contro le decisioni cantonali o comunali in materia di naturalizzazione. Agevolamenti alla naturalizzazione che siano vincolanti per i Cantoni presuppongono dunque una modifica del diritto vigente.

Recentemente si è posto il quesito di sapere se la competenza dei Cantoni nel settore della naturalizzazione non sia limitata dagli articoli 8 e 9 nCost. Dato che tali disposizioni prevedono una protezione, formulata espressamente, contro la discriminazione - anche la discriminazione a causa della provenienza - nonché un divieto d'arbitrio, si pone la domanda se esse non dovrebbero avere un impatto sulle disposizioni che disciplinano la questione della competenza in materia di naturalizzazione. In questo contesto è interessante la decisione del tribunale amministrativo del Cantone di Basilea-Campagna, del 29 marzo 2000, secondo cui il rifiuto della naturalizzazione per motivi puramente legati alla cittadinanza infrangono il principio della parità di diritto e il divieto d'arbitrario. Sarà possibile rispondere in maniera univoca a tale quesito solo dopo un pertinente decreto del Tribunale federale.

Un gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sta attualmente esaminando la questione della protezione contro l'arbitrio nella procedura di naturalizzazione nonché la questione dell'introduzione di un rimedio giuridico contro le decisioni cantonali o comunali in materia di naturalizzazione. Detto gruppo di lavoro sta parimenti elaborando un nuovo progetto relativo alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri nati e cresciuti in Svizzera e si occupa di ulteriori questioni legate alla regolamentazione della naturalizzazione.

Il rapporto finale del gruppo di lavoro deve essere pronto alla fine dell'anno, dopodiché il Consiglio federale si pronuncerà sulla questione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.