00.3058 · Mozione · 2000-03-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
ad domanda 1
L'UFR si impegna già da anni nel senso indicato dalla mozione. L'UFR ha realizzato due progetti che esaminano le alternative in questo campo: da un canto vi è il progetto "Pronto" che permette di effettuare l'audizione sui motivi d'asilo e la presa di decisione direttamente presso il centro di registrazione, dall'altro, vi è il progetto "Tutto" che prevede la possibilità di convocare il richiedente d'asilo per un'audizione da parte dell'UFR a partire dalla registrazione della domanda d'asilo. I primi risultati dei progetti dimostrano che si può snellire ulteriormente la procedura d'asilo. Problemi di natura logistica (ad es. disponibilità di interpreti per determinate lingue, disponibilità dei/delle segretari/ie, convocazione entro un termine ragionevole dell'istituzione di soccorso) non permettono tuttavia, per ora, di limitare a qualche giorno tale termine. Inoltre, il rapporto del gruppo di lavoro "Finanziamento del settore dell'asilo" propone come misura supplementare di delegare l'insieme delle audizioni all'UFR. Attualmente, l'UFR vaglia la fattibilità di una tale misura.
Infine, la problematica non è tanto quella di accelerare la procedura quanto piuttosto di eseguire gli allontanamenti; ragion per cui l'UFR ha istituito il 1° ottobre 1999 una Divisione Rimpatrio incaricata di sostenere i Cantoni nell'esecuzione dei rinvii.
ad domanda 2
La nuova legge sull'asilo prevede la notificazione di decisioni firmate, trasmesse per telefax nell'ambito della procedura presso un aeroporto, in occasione di domande presentate a un posto di confine e in casi urgenti. Al rappresentante è comunicata unicamente la notificazione della decisione al richiedente l'asilo. Questa forma di notificazione è una regolamentazione speciale della legge sull'asilo che permette alle autorità di notificare più rapidamente le decisioni d'asilo di quanto non lo permetta la via postale.
La domanda di sapere se la notificazione via telefax di decisioni firmate vada estesa ad altri generi di decisioni d'asilo sarà da esaminare allorquando in base ai risultati del progetto "Pronto" - menzionato alla domanda 1 - risultasse che tale forma di notificazione comporterebbe uno snellimento effettivo della procedura, ad esempio, nel caso delle decisioni di non entrata nel merito con allontanamento immediato.
ad domanda 3
L'attuale legge sull'asilo (LAsi) prevede la possibilità di rinviare un richiedente l'asilo in uno Stato terzo mediante l'allontanamento preventivo (art. 23 cpv. 1 e art. 42 cpv. 2 LAsi) e dopo una decisione di non entrata nel merito (art. 32 cpv. 2 lett. d LAsi).
Tutte queste possibilità sono accomunate dal fatto che, di norma, si dispone l'esecuzione immediata dell'allontanamento. Nel contempo, si revoca l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Gli interessati hanno a disposizione un termine di 24 ore per presentare una domanda di ripristino dell'effetto sospensivo. La CRA deve decidere in merito a dette domande entro 48 ore secondo l'articolo 112 capoverso 2 LAsi.
Nell'ambito delle decisioni di ripristino dell'effetto sospensivo la CRA è quindi vincolata a un termine. Onde rispettare il termine di trattamento di 48 ore anche durante i fine settimana e i giorni festivi, la CRA ha istituito un servizio di picchetto operativo dal 1° ottobre 1999, data di entrata in vigore della nuova legge sull'asilo. La CRA deve inoltre pronunciarsi entro un termine di sei mesi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito dell'UFR giusta l'articolo 109 LAsi. Per i ricorsi contro decisioni dell'UFR concernenti l'allontanamento preventivo in uno Stato terzo (cfr. art. 23 cpv. 1 e art. 42 cpv. 2 LAsi) la legge attuale non prevede per contro alcun termine di trattamento.
Inoltre il Consiglio federale è del parere che occorre trovare una regolamentazione sugli Stati terzi adeguata e attuabile nonché compatibile con le altre regolamentazioni vigenti negli Stati limitrofi e nei restanti Stati europei. La regolamentazione attuale dovrà quindi essere adattata nell'ambito della prossima revisione della legge sull'asilo (cfr. risposta della consigliera federale R. Metzler del 20 marzo 2000 durante la seduta del Consiglio nazionale in re 00.5040, ora delle domande, domanda Heberlein Trix, Richiedenti l'asilo).
ad domanda 4
Il Consiglio federale condivide il parere del mozionante secondo cui occorre prendere misure appropriate nei confronti dei richiedenti l'asilo che hanno commesso dei reati. Per tale motivo UFR e CRA trattano con priorità le domande d'asilo e l'esecuzione dell'allontanamento di richiedenti l'asilo criminali.
L'esame della domanda d'asilo non è legata al buon comportamento del richiedente l'asilo. Anche la vita di un richiedente l'asilo criminale può essere esposta a seri rischi nel Paese d'origine in maniera tale da rendere necessaria la protezione di un Paese ospitante. Anche se si tratta di un richiedente l'asilo che ha commesso dei reati l'esame della qualità di rifugiato corrisponde a un impegno di diritto internazionale pubblico. Secondo l'articolo 53 LAsi si può tuttavia rifiutare l'asilo a un rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso degli atti riprensibili o che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta.
Anche se non si entrasse nel merito delle domande d'asilo presentate da richiedenti l'asilo criminali, si dovrebbe rispettare in questi casi il principio del non respingimento che si basa sul diritto internazionale pubblico e sul diritto costituzionale.
ad domanda 5
Il mozionante chiede che non si entri nel merito di una domanda d'asilo qualora in uno Stato dell'Unione europea sia già stata respinta definitivamente una domanda d'asilo della stessa persona. Detta proposta va oltre la fattispecie esistente nell'articolo 32 capoverso 2 lettera d LAsi che riguarda richiedenti l'asilo che possono recarsi in un Paese in cui è già pendente una procedura d'asilo o che in virtù di un trattato è competente ad attuare la procedura d'asilo e d'allontanamento e che rispetta il principio del non respingimento.
Se durante la procedura d'asilo in Svizzera si accerta che il richiedente ha già presentato una domanda in uno Stato dell'Unione europea, già attualmente le autorità esaminano se è possibile un allontanamento preventivo nello Stato terzo secondo l'articolo 42 LAsi. Spesso risulta che il richiedente l'asilo è stato registrato nel relativo Stato UE sotto un'altra identità. In questo caso si applica la fattispecie di non entrata nel merito relativa alla falsa identità giusta l'articolo 32 capoverso 2 lettera b LAsi. Una fattispecie come proposta dal mozionante avrebbe piuttosto in pratica un'importanza marginale. Tuttavia anche un simile snellimento della procedura d'asilo verrà esaminato alla prossima revisione della legge.
Il Consiglio federale è impegnato a concludere con l'UE un accordo parallelo al Trattato di Dublino. Il Trattato di Dublino disciplina la competenza di uno Stato in merito all'esame di una domanda presentata in uno degli Stati membri dell'UE. Allo Stato responsabile della domanda d'asilo secondo detto Trattato spetta anche l'esecuzione di un eventuale allontanamento. In base a un accordo parallelo la parte contraente sarebbe tenuta a riprendere un richiedente l'asilo con decisione negativa - ad esclusione di una procedura d'asilo in Svizzera. Fintantoché la Svizzera non ha concluso un siffatto trattato, restano ammissibili le doppie domande dopo la conclusione di una procedura straniera (cfr. a tale proposito la decisione della CRA in GICRA 1998/24, pag. 213-214).
ad domanda 6
Gli Stati dell'Unione europea vanno considerati senza dubbio Stati sicuri da persecuzioni. Da questi Stati non giungono praticamente domande d'asilo. La maggioranza degli Stati che hanno inoltrato una domanda d'adesione all'Unione europea sono stati designati dal Consiglio federale come Stati sicuri. Ciò concerne Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania e Lituania. Dai restanti Paesi, considerati candidati per l'adesione all'Unione europea, segnatamente Estonia (1999: sei domande), Lettonia (1999: dieci domande), Polonia (1999: quattro domande) e Slovenia (1999: 1 domanda) non si registrano praticamente domande d'asilo. L'introduzione di una fattispecie di non entrata nel merito contribuirebbe soltanto marginalmente allo snellimento della procedura d'asilo.
ad domanda 7
Possibili accertamenti medici nell'ambito della procedura d'asilo sono attualmente l'analisi del DNA e quella dell'età ossea. Già da parecchi anni nell'interesse dei veri minorenni le autorità tutorie richiedono l'esame radiologico delle ossa. La nuova legge sull'asilo del 26 giugno 1998 tiene conto della situazione speciale dei richiedenti l'asilo minorenni e non accompagnati. È importante e nell'interesse di tutti stabilire con la massima sicurezza e il piú rapidamente possibile l'età di un richiedente l'asilo non accompagnato e presumibilmente minorenne per poter applicare le relative norme di legge. Per l'UFR simili accertamenti sono assolutamente legali (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo). Contro le decisioni dell'UFR per casi di analisi ossea sono stati presentati dei ricorsi davanti alla CRA. Una senzenza di principio in questo merito è ancora pendente.
Gli accertamenti circa la possibile applicazione degli esami genetici a scopo d'identificazione nell'ambito dell'asilo si trovano ancora agli inizi. Nel campo del ricongiungimento familiare è stato effettuato per la prima volta in alcuni casi l'esame della saliva; ciò è avvenuto tuttavia previo consenso dei richiedenti l'asilo e a loro vantaggio.
Presentemente non vi è nella procedura d'asilo alcuna base legale che consentirebbe l'ingerenza nella libertà personale mediante un esame genetico. Tuttavia è in fase di elaborazione una legge federale sugli esami genetici nell'uomo. Attualmente si procede alla rielaborazione dell'avamprogetto alla luce dei risultati della consultazione. Il messaggio sarà probabilmente licenziato dal Consiglio federale nel 2001. Nel capitolo 6 di detta legge "Esami a scopo d'identificazione" si trova anche la base legale per i rispettivi esami nella procedura amministrativa.
ad domanda 8
Il mozionante sottopone al Consiglio federale diverse proposte concrete destinate a snellire la procedura d'asilo e lo sollecita a trovare altre possibilità a tal riguardo. La richiesta di snellire la procedura d'asilo è stata posta negli ultimi tempi da diverse parti, tra gli altri dalla Commissione federale dei rifugiati (CFR) e nell'ambito del gruppo di lavoro "Finanziamento del settore dell'asilo". Il gruppo di lavoro "Airport" sta attualmente elaborando proposte per una procedura efficace all'aeroporto. Infine i due progetti dell'UFR, menzionati alla domanda 1, intendono, a titolo sperimentale, accelerare in determinati casi la procedura d'asilo. E' prevedibile che nell'arco del corrente anno si concretizzi le diverse proposte - che vanno nella stessa direzione delle proposte del mozionante -, e le si accorpi in un unico pacchetto di revisione parziale.
Quanto alla proposta di snellire la procedura ricorsuale va rilevato che già oggi esiste soltanto una procedura ricorsuale ordinaria, quella davanti alla CRA che si pronuncia in qualità di ultima istanza. La procedura di riesame e quella di revisione sono rimedi giuridici straordinari. Il ricorso a rimedi giuridici non sospende di principio l'esecuzione. Già oggi esistono quindi le basi legali che permettono di snellire la procedura o l'esecuzione degli allontanamenti nel caso in cui si faccia valere rimedi giuridici straordinari.
Il mozionante chiede pure di creare una legge sulla procedura d'asilo a se stante. Quest'ultima dovrebbe essere "umana" e "coerente". L'articolo 6 LAsi stabilisce che la procedura d'asilo è retta, nei suoi principi, dalla PA, nella misura in cui la legge sull'asilo non preveda eccezioni. In tale contesto, il legislatore ha previsto una deroga alla PA nell'articolo 17 capoverso 1 LAsi secondo cui non si applica alla procedura d'asilo la disposizione concernente la sospensione dei termini. Il Consiglio federale è favorevole a tali disposizioni nella procedura d'asilo atte ad accelerare la procedura. Ritiene tuttavia che siffatte disposizioni vadano tuttora fissate nella legge sull'asilo in quanto deroghe alla PA. Una legge speciale sulla procedura d'asilo sarebbe in questo caso inutile e comporterebbe soltanto dei doppioni. Infatti, i principi rilevanti della procedura si deducono o dalla Costituzione o dal diritto internazionale pubblico. Una legge speciale sulla procedura d'asilo dovrebbe contenere le stesse garanzie procedurali richieste dalla Costituzione e dal diritto internazionale pubblico alla stregua della PA.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.