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00.3120 · Interpellanza · 2000-03-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 21 capoverso 1 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) (RS 172.056.1) recita che l'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto. Essa viene determinata considerando diversi criteri, segnatamente il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi d'esercizio, il servizio clientela, l'opportunità della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. In base a questi criteri d'aggiudicazione il committente determina l'interesse economico dell'offerta.

La lista dei criteri d'aggiudicazione enunciati nell'articolo 21 capoverso 1 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) non è esaustiva. Si tratta soltanto di un'enumerazione dei criteri possibili. Ciò significa che il committente può comunque fissare altri criteri d'aggiudicazione. Secondo il vigente diritto federale sugli acquisti pubblici, questi criteri devono tuttavia essere sempre in rapporto con l'economicità dell'offerta. Da parte sua l'economicità viene valutata in modo differente secondo l'oggetto del bando. Il committente non può tuttavia scegliere criteri che potrebbero avere come conseguenza una disparità di trattamento tra gli offerenti. In particolare, non può lasciarsi guidare da considerazioni di politica regionale o statuale.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2, l'articolo 3 e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a della LAPub, la legge deve garantire la parità di trattamento tra gli offerenti. Le suddette disposizioni concernono sia la parità di trattamento tra gli offerenti svizzeri ed esteri sia quella tra offerenti svizzeri tra loro.

Ciò risulta dall'articolo III numero 1 dell'Accordo sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) secondo cui ciascuna Parte riserva immediatamente e incondizionatamente ai prodotti e servizi delle altre Parti nonché ai loro fornitori, che offrono questi prodotti o servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali, né di quello riservato ai prodotti e servizi di qualsiasi altra Parte ed ai loro fornitori.

Per questo motivo il Consiglio federale ritiene che il criterio "valore aggiunto creato in Svizzera" violerebbe il principio della parità di trattamento tra offerenti svizzeri ed esteri, come richiesto nell'Accordo sugli appalti pubblici OMC. Il committente non può pertanto determinare il vantaggio economico dell'offerta da esaminare sulla base del criterio "valore aggiunto creato in Svizzera".

Anche se l'elenco dei criteri d'assegnazione "termine, qualità, prezzo, economicità, costi d'esercizio, servizio clientela, opportunità della prestazione, estetica, compatibilità ambientale, valore tecnico" enunciati nell'articolo 21 capoverso 1 LAPub non è esaustivo, evidenzia comunque che, prescindendo dai prezzi offerti contrattualmente, l'economicità dell'offerta dev'essere confrontata con l'utilità dell'oggetto stesso del bando. Di conseguenza, un vantaggio fiscale che potrebbe derivare allo Stato a seguito di un'assegnazione ad un'impresa svizzera non è un criterio che può essere ritenuto per determinare l'offerta più favorevole (cfr. Gauch, Schweiz. Baurecht, 4/96, n. 1, lett. d, 3° paragrafo).

D'altronde, la regolamentazione sugli appalti pubblici giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera b della LAPub ha lo scopo di rafforzare la libera concorrenza tra gli offerenti. La libera concorrenza permette un confronto delle prestazioni e quindi la scelta dell'offerta che garantisce un rapporto ottimale fra prezzo e prestazione. Una libera concorrenza efficace promuove l'impiego economico dei fondi pubblici (art. 1 cpv. 1 lett. c LAPub). Quest'obiettivo della LAPub corrisponde pure a quelli dell'Accordo sugli appalti pubblici OMC (cfr. preambolo).

Ad avviso del Consiglio federale accade raramente che vi siano offerte di uguale valore per le quali non sia possibile determinare l'offerta più favorevole dal profilo economico. Ciò perché il committente fissa in precedenza e in relazione al mandato i criteri di idoneità e d'aggiudicazione. In particolare per l'aggiudicazione di commesse di servizi e di costruzioni sono a livello pratico applicabili parecchi criteri d'idoneità e d'aggiudicazione.

Un'offerta di uguale valore potrebbe eccezionalmente risultare nel caso di acquisti di beni simili se, per la stessa qualità, questi fossero offerti esattamente allo stesso prezzo.

2. Il Consiglio federale non vede alcuna possibilità di adottare misure che obblighino gli offerenti a menzionare nell'offerta la "quota di valore aggiunto creato in Svizzera", poiché ciò viola il principio della parità di trattamento.

3. Dall'entrata in vigore il 1° gennaio 1996 del regime degli appalti l'aggiudicazione delle commesse da parte della Confederazione e dei Cantoni non può essere più impiegata come strumento della politica sociale, strutturale, regionale o settoriale, che serva ad esempio a mantenere o a creare posti di lavoro nelle imprese. Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione dispone di altre misure al di fuori degli appalti pubblici. L'aggiudicazione degli appalti avviene esclusivamente secondo i criteri della libera concorrenza, dell'utilizzazione economica dei fondi pubblici, della trasparenza e della parità di trattamento tra gli offerenti. Questa prassi mira in particolare a sgravare le finanze dello Stato e a rafforzare la capacità di libera concorrenza delle imprese svizzere. D'altra parte è impossibile che l'aggiudicazione delle commesse soddisfi tutti gli obiettivi, in quanto conflitti d'interesse sono inevitabili.

Il Consiglio federale conclude quindi che l'introduzione di misure intese a garantire quote di valore aggiunto creato in Svizzera, non è compatibile con l'accordo sugli appalti pubblici OMC e con la legislazione sugli acquisti pubblici. Ne risulta che non è ammissibile favorire o svantaggiare gli offerenti sulla base dell'origine dei prodotti o dei servizi.

Il Consiglio federale evidenzia infine che le direttive europee, che sono state adeguate alle disposizioni dell'accordo sugli appalti pubblici OMC, non sono applicabili in Svizzera, poiché il nostro Paese non è membro dell'Unione europea.

Risposta del Consiglio federale.