00.3237 · Interpellanza · 2000-06-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua decisione il Consiglio federale doveva per la prima volta esaminare una tariffa TRM applicabile a un determinato fornitore di prestazioni per quanto concerne la sua compatibilità con la legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal; RS 832.10). La decisione del Consiglio federale è stata presa in applicazione della LAMal.
Secondo il sistema previsto nella LAMal, spetta innanzitutto agli assicuratori e fornitori di prestazioni cercare la soluzione conforme alla convenzione. Di norma il controllo delle tariffe è di spettanza cantonale. Le convenzioni necessitano dell'approvazione del governo cantonale o del Consiglio federale, se la loro validità si estende all'intera Svizzera. Solo quando è impossibile concludere una convenzione tariffaria o quando le parti interessate a una convenzione non si accordano sul rinnovo interviene allora il governo cantonale per fissare la tariffa. L'approvazione della tariffa o la sua fissazione da parte dell'autorità competente - come nel caso dell'ospedale cantonale di Sciaffusa - può essere contestata presso il Consiglio federale.
1) Il Consiglio federale si è lasciato unicamente guidare dalle esigenze poste dalla LAMal, in particolare dall'obbedienza al principio d'economia, determinante al momento di stabilire una tariffa. Ha inoltre esaminato la questione dell'utilizzazione economica degli apparecchi TRM rispetto al contesto nazionale. Piú di 100 TRM sono già in servizio in Svizzera, vale a dire circa 14 apparecchi ogni milione di abitanti. In confronto la Germania dispone di 5 apparecchi di questo tipo per ogni milione di abitanti. Il Consiglio federale ha costatato che, in considerazione delle tariffe attualmente praticate, la sovracapacità esistente è indiscutibilmente a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria e spinge a ricorrere piú del necessario alla diagnosi mediante TRM.
2) e 3) Non è lo scopo della LAMal sostenere economicamente una regione e salvaguardare posti di lavoro. Nella sua decisione il Consiglio federale ha dichiarato che l'interesse pubblico di beneficiare di tariffe economiche della LAMal prevale sull'interesse privato a far sopportare all'assicurazione malattia obbligatoria le perdite finanziarie legate a una prestazione che non è conforme ai bisogni e che non è quindi redditizia.
Il Consiglio federale ha inoltre esaminato minuziosamente le peculiarità del Canton Sciaffusa e ha concluso che non sussistono motivi economici o medici che giustificherebbero una deroga ai principi generali su cui si fondano le tariffe. Da un lato esistono alternative fuori Cantone per esami TRM, raggiungibili agevolmente e celermente e qualitativamente equivalenti, che anche in futuro sono in grado di garantire alla popolazione sciaffusana un'assistenza sanitaria qualitativamente elevata e appropriata. D'altro lato il Consiglio federale reputa, da un punto di vista economico, che i costi suppletivi dovuti agli esami subiti fuori Cantone non sono paragonabili ai costi che dovrebbero sopportare gli assicurati sciaffusani mediante i loro premi assicurativi e che sono causati dalle spese fisse non coperte dovute alla gestione non redditizia di un apparecchio TRM.
4) Il Consiglio federale ha rilevato che non sussiste violazione del principio della parità di trattamento visto che le tariffe per altri apparecchi TRM sono state approvate o fissate da altre autorità. La decisione del 10 maggio 2000 dovrebbe tuttavia avere ripercussioni a livello svizzero sui negoziati contrattuali tra assicuratori e fornitori di prestazioni e sull'approvazione e la determinazione delle tariffe, nella misura in cui il Consiglio federale, per fissare il valore del punto applicabile, si è fondato sulla capacità minima d'utilizzazione di 3'400 esami sanitari all'anno, proposta dall'Incaricato della sorveglianza dei prezzi.
La legge obbliga l'autorità a consultare l'Incaricato della sorveglianza dei prezzi al momento dell'approvazione o fissazione di ogni tariffa. A tale scopo l'Incaricato della sorveglianza dei prezzi ha rilasciato una raccomandazione materiale nel corso del 1998. Gli elementi di giudizio che l'hanno fondata sono rimasti immutati. La nuova struttura tariffaria Tar Med, approvata dal Consiglio federale il 18 settembre 2000 e che dovrebbe entrare in vigore l'anno prossimo, si basa pure su un reddito minimo di 3400 esami annui, cosí come lo raccomandava l'Incaricato della sorveglianza dei prezzi nella procedura sciaffusana. Per un'apparecchiatura simile e costi d'utilizzazione analoghi, le prestazioni TRM dovrebbero quindi, sul piano svizzero, essere rimunerati a medio termine secondo le tariffe paragonabili a quelle fissate per i TRM del Canton Sciaffusa.
5) Il Consiglio federale non doveva decidere in merito all'ammissione della tomografia per risonanza magnetica presso l'ospedale di Sciaffusa, ma in merito alla tariffa, nel pieno rispetto del principio di economia posto dalla legge. Il proprietario del TRM può benissimo continuare a utilizzare l'apparecchiatura. Come esposto piú sopra, l'introduzione del TarMed dovrebbe produrre anche altrove un risanamento delle strutture ai sensi della LAMal. Non si deve temere un'espansione quantitativa indesiderata della domanda, ma solo quella dell'offerta potrebbe presentare questo rischio. Il Consiglio federale è convinto che il suo compito prioritario è di contenere la scalata dei costi nel campo sanitario. Un mezzo a tal fine è di sfruttare certe prestazioni in ben determinati posti, a condizione che la sicurezza dell'approvvigionamento in cure per la popolazione non sia gravemente perturbato. Ma la situazione non è tale.
Occorre inoltre rilevare che contemporaneamente alla presente risposta, il Consiglio federale ha dichiarato irricevibile la domanda di riesame, presentata il 20 giugno 2000 dal Consiglio di Stato di Sciaffusa, in merito alla decisione in questione.
Risposta del Consiglio federale.