00.3243 · Interpellanza · 2000-06-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La decisione di mettere all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro la questione della revisione della Convenzione n. 103 è stata oggetto di un accordo della commissione tripartita in occasione della 268a sessione del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel mese di marzo 1997. Non si tratta quindi di una domanda unilaterale da parte del gruppo dei datori di lavoro dell'Organizzazione mondiale del lavoro.
Il 15 giugno 2000, la Conferenza internazionale del lavoro ha adottato la convenzione riveduta sulla maternità con 304 voti favorevoli, 22 contrari e 116 astensioni, tra cui quella della delegazione governativa svizzera e del gruppo dei datori di lavoro. Il gruppo dei lavoratori ha votato in blocco in favore di questa convenzione. Il numero considerevole di astensioni dimostra tuttavia che questo strumento non ha incontrato il consenso generale.
Riassumendo succintamente: la convenzione si applica a tutte le donne che esercitano un'attività lucrativa, comprese le donne occupate nell'ambito di forme atipiche di lavoro dipendente. Possono essere escluse soltanto categorie limitate di lavoratrici nel caso in cui l'applicazione della convenzione sollevasse problemi speciali che rivestono un'importanza particolare. Rispetto alla Convenzione n. 103, il nuovo strumento prevede un congedo di maternità che passa da 12 a 14 settimane e che deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio di 6 settimane dopo il parto. Il datore di lavoro non può per principio licenziare una donna durante la gravidanza o durante il periodo che segue direttamente il congedo di maternità, a meno che il licenziamento non abbia un rapporto diretto con la gravidanza, la nascita del bambino o l'allattamento. In questo caso l'onere della prova spetta al datore di lavoro. Al termine del congedo di maternità, la donna deve avere la garanzia di ritrovare lo stesso posto di lavoro o un posto di lavoro equivalente con il medesimo salario. Inoltre, la donna ha diritto a una o più pause quotidiane o a una riduzione della durata giornaliera del lavoro, calcolate come tempo di lavoro e rimunerate di conseguenza, per allattare il suo bambino.
1. La delegazione svizzera si è astenuta in occasione del voto sulla convenzione durante la seduta plenaria della Conferenza. Questa posizione si fonda sul fatto che, in seguito alla votazione popolare del 13 giugno 1999, la Svizzera continua a non disporre di una legislazione federale in materia di congedo di maternità pagato. Inoltre il nostro Paese vota in favore degli strumenti internazionali del lavoro soltanto se questi ultimi corrispondono, nelle grandi linee, al nostro diritto positivo, conformemente alla prassi di ratifica del Consiglio federale. Anche questo fatto ha impedito finora al nostro Paese di ratificare la Convenzione n. 103. Nella commissione tecnica incaricata di elaborare la nuova convenzione, la delegazione svizzera si è espressa in favore di una protezione contro i licenziamenti in caso di gravidanza, di nascita e di parto nonché per un disciplinamento in materia di perdita di guadagno, ma senza esprimersi sui limiti di tempo e sul contenuto di tali punti. A tale scopo, la delegazione svizzera ha basato la propria posizione sulla dichiarazione del Consiglio federale relativa alle mozioni Spoerry e Hafner: il Consiglio federale ha dichiarato di avere l'intenzione di proporre una soluzione adeguata al Parlamento all'inizio di questa legislatura. La soluzione precisa non è ancora stata elaborata, ma la delegazione svizzera ha confermato la volontà del Consiglio federale di agire in questo settore.
2. Gli standard previsti dalla Convenzione n. 103 rendono difficile la sua ratifica per numerosi Stati membri, in particolare per i Paesi in via di sviluppo, che spesso non dispongono nemmeno di un sistema valido di sicurezza sociale, e per parecchi Paesi industrializzati per motivi di ordine tecnico. La Convenzione n. 103 non fa parte delle convenzioni fondamentali dell'OIL, riconosciute come tali dalla comunità internazionale. L'OIL si è impegnata in un ampio programma di sostegno in favore della promozione della donna, soprattutto in un'ottica di parità di trattamento nell'ambito professionale. Lo scopo della revisione della Convenzione n. 103 consisteva nel tentare di prendere in considerazione i cambiamenti economici e sociali intervenuti dopo l'adozione di questo strumento, garantendo nel contempo un'adeguata protezione delle donne. In generale, le norme dell'OIL devono riflettere l'equilibrio tra una protezione soddisfacente e l'esigenza di un maggior numero possibile di ratifiche. Siccome la ratifica delle convenzioni dell'OIL è l'espressione di una volontà politica di ogni Stato membro, una campagna in favore della ratifica delle norme fondamentali dell'OIL è stata lanciata da tale Organizzazione ed è stata sostenuta dalla comunità internazionale. Questa campagna ha ottenuto risultati incoraggianti con più di 150 ratifiche a partire dal 1996. Infine la Svizzera ritiene che l'OIL debba elaborare norme ratificabili per la maggior parte dei Paesi.
3. È ancora prematuro stabilire se e quando il Consiglio federale sarà in grado di presentare una nuova proposta di ratifica della Convenzione n. 103. Il Consiglio federale ha già presentato questo strumento internazionale nel suo rapporto sulla 35a sessione della Conferenza internazionale del lavoro del 18 dicembre 1953 (FF 1953 III 1062). La politica della Svizzera in materia di ratifica è nota: il nostro Paese ratifica una convenzione dell'OIL quando le sue disposizioni corrispondono allo stato della nostra legislazione e delle nostre pratiche nazionali. Una deroga a tale politica è stata fatta per le convenzioni fondamentali dell'OIL relative alla lotta contro il lavoro minorile, per le quali il Consiglio federale ha presentato la ratifica contemporaneamente ad alcune modifiche minori della legislazione svizzera. La ratifica della Convenzione n. 103 non costituisce una norma fondamentale dell'OIL: tale ratifica richiederebbe una modifica sostanziale del nostro ordinamento giuridico, o addirittura la creazione di nuove norme giuridiche. Occorre pertanto attendere il processo di elaborazione del nostro diritto e lasciare decidere al Parlamento, e se necessario al popolo, sul contenuto della legislazione svizzera in materia di protezione della maternità, basandosi sia sulla proposta che il Consiglio federale intende presentare che sullo stato del diritto internazionale. In ogni caso, la nuova convenzione adottata il 15 giugno 2000 dalla Conferenza dell'OIL sarà oggetto di un'analisi approfondita da parte dei competenti servizi dell'amministrazione federale e verrà sottoposta, come di solito, al Parlamento per dargli il seguito che esso riterrà necessario. A tale proposito occorre osservare che, a partire dalla sua entrata in vigore dopo due ratifiche da parte degli Stati membri dell'OIL, la nuova convenzione sostituirà la Convenzione n. 103, che non potrà quindi più essere ratificata. La questione riguardante la Convenzione n. 103 non si porrà pertanto più.
Risposta del Consiglio federale.