Lexipedia

00.3277 · Mozione · 2000-06-14

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la presente mozione si intende obbligare la Confederazione a sostituirsi al Belgio nel pagamento dei complementi di rendita che tale Stato rifiuta di corrispondere ai cittadini svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda-Urundi. Oggi soltanto le rendite dei cittadini belgi, di quelli dei Paesi che hanno concluso un accordo di reciprocità con il Belgio e dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea sono infatti indicizzate al costo della vita. Alla stessa stregua di altre persone che lavoravano nelle due colonie sopraccitate e versavano contributi, i nostri concittadini non rientrano in alcuna di queste categorie e percepiscono pertanto rendite non indicizzate.

Nel mese di maggio del 1989 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) aveva presentato una mozione che perseguiva il medesimo obiettivo dell'intervento parlamentare in esame. La CdG-N invitava infatti il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento un decreto federale in cui si prevedesse lo stanziamento di un credito d'impegno destinato a consentire il versamento di complementi di rendita ai cittadini svizzeri che avevano pagato contributi alla sicurezza sociale dell'ex Congo belga. Come il presente intervento parlamentare, la mozione della CdG-N mirava pertanto a garantire ai cittadini svizzeri il versamento di rendite indicizzate al costo della vita e quindi a ristabilire la parità di trattamento con i cittadini belgi. Il 14 giugno 1989 tale mozione è stata trasformata in postulato al fine di lasciare un certo margine di apprezzamento al Consiglio federale. Nel messaggio del 23 maggio 1990, quest'ultimo ha proposto "il versamento, in luogo dei complementi di rendita mensili, di una sovvenzione forfettaria ed unica"1. Benché fosse meno incisiva di quella della CdG-N, la proposta del Consiglio federale è stata approvata dal Parlamento (decreto federale del 14 dicembre 1990).

Sulla base del decreto sopraccitato, la Confederazione ha pertanto concesso un aiuto finanziario ai cittadini svizzeri che avevano versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda-Urundi. Il versamento di tali sovvenzioni è tuttavia stato subordinato a determinate condizioni (pagamento dei contributi durante almeno tre anni e limite d'età), sostenendo che le persone in giovane età e quelle il cui soggiorno nel Congo belga o nel Ruanda-Urundi era stato molto breve avevano fruito del tempo necessario per ricostituirsi una copertura assicurativa sufficiente nell'ambito delle loro successive attività professionali. Essendosi manifestati alcuni casi di rigore, nel 1995 il criterio dell'età è stato sostituito da quello dell'indigenza.

Di regola, la Confederazione non versa indennità per danni cagionati all'estero da Stati terzi. Per gli Svizzeri del Congo belga e del Ruanda-Urundi è stata prevista una deroga a causa della situazione specifica risultante dalle leggi belghe del 16 giugno 1960 e del 17 luglio 1963. Benché nessun obbligo la costringesse a versare un indennizzo ai cittadini svizzeri danneggiati, la Confederazione ha deciso di compiere un gesto finanziario nei confronti di tali persone e ha adottato spontaneamente una soluzione "sui generis", unica, meramente interna e di carattere politico2. Adottando la base legale che ha consentito di concedere questo aiuto finanziario, il Parlamento si è dimostrato eccezionalmente generoso. Sinora la Confederazione ha versato a circa 280 beneficiari un importo complessivo di 20'500'000 franchi.

Secondo l'articolo 4 del decreto federale del 1990, l'importo della sovvenzione è calcolato in funzione del numero di anni di contribuzione ai sistemi coloniali di sicurezza sociale, della differenza tra la rendita indicizzata al livello del 1° gennaio 1990 e la rendita non indicizzata e della speranza di vita3. Il fatto che sia stato concesso soltanto un importo forfetario unico e che si sia tenuto conto della speranza di vita nel calcolo della capitalizzazione del complemento di rendita dimostra che il Consiglio federale intendeva risolvere la questione in modo definitivo, perlomeno sul piano nazionale. Adottando il decreto federale, il Parlamento ha mostrato di condividere questo punto di vista. Non v'è quindi motivo di versare ulteriori indennità.

Nella risposta del 13 giugno 2000 all'interrogazione ordinaria Neirynck, il Consiglio federale si è già pronunciato in merito alla presentazione di un ricorso statale dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Va da sé che la posizione assunta a tal proposito dall'Esecutivo non obbliga assolutamente la Svizzera a sostituirsi al Belgio.

I negoziati avviati negli anni Ottanta con il Governo belga non lasciavano presagire che sarebbe stato possibile trovare una soluzione equa in un prossimo futuro. La Confederazione aveva pertanto adottato una misura interna. Questo non dispensa tuttavia il Belgio dai suoi obblighi. La Confederazione ha pertanto rinnovato a più riprese e a diversi livelli le sue iniziative presso le autorità belghe, soprattutto dopo l'insediamento del nuovo Governo, che sembra più propenso a trovare una soluzione soddisfacente di quanto non lo fosse il precedente Esecutivo. Respingendo la presente mozione non si pregiudicherebbe quindi in alcun modo l'esito delle discussioni intavolate con il Belgio.

Il nostro Paese ritiene inoltre che le rendite dovranno essere indicizzate in previsione dell'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999 tra la Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra. Le autorità belghe competenti in materia di sicurezza sociale dovrebbero sopprimere ogni discriminazione tra i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e i cittadini della Comunità residenti in uno Stato dell'Unione europea.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.