00.3382 · Interpellanza · 2000-06-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha preso atto della volontà dei Ministri delle finanze dell'Unione europea (UE) d'assicurare a medio termine l'imposizione dei versamenti transfrontalieri d'interessi attraverso un sistema di dichiarazione come deciso al vertice di Santa Maria di Feira del 18-20 giugno 2000. Tuttavia, in un primo tempo gli Stati membri dell'UE si sono accordati unicamente su un certo numero di principi della direttiva sull'imposizione dei redditi da interessi che sono stati relativizzati da singoli Stati dell'UE da una serie di dichiarazioni e riserve. La decisione definitiva su adozione ed esecuzione di questa direttiva sarà presa soltanto verso la fine del 2002.
Sui diversi punti dell'interpellanza il Consiglio federale si esprime come segue:
1./2. Già nel mese di maggio del 1999 in occasione di colloqui con rappresentanti della Commissione dell'UE, il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha dichiarato, che la Svizzera non avrebbe alcun interesse ad attirare transazioni intese unicamente ad eludere l'imposizione degli interessi prevista dall'UE. Ha inoltre precisato che qualora l'UE introducesse un sistema effettivo per un'ampia imposizione degli interessi la Svizzera sarebbe pronta, nei limiti del suo ordinamento giuridico, a cercare soluzioni per ridurre al massimo l'attrattiva della sua piazza finanziaria per queste transazioni a condizione che questo sistema s'applichi non soltanto ai suoi Stati membri ma anche ai loro territori associati o dipendenti che non sono soggetti alla legislazione europea. L'introduzione di un sistema di dichiarazione non è comunque in discussione. Anche all'inizio del mese di giugno 2000, in occasione della visita del commissario dell'UE Bolkenstein, ha ribadito la posizione della Svizzera. Il Consiglio federale condivide questa valutazione della situazione, che ha confermato per scritto in una pertinente unità d'intenti dopo le decisioni del Consiglio europeo di Santa Maria de Feira di fine giugno 2000
3. Il Consiglio federale avrebbe apprezzato se l'UE avesse eliminato le sue divergenze interne prima di aprire negoziati con Paesi terzi. Non è tuttavia compito del Consiglio federale pronunciarsi sulla strategia dell'UE o su quella dei suoi Stati membri. L'accordo trovato a Santa Maria de Feira è il risultato di lunghe trattative. In questo processo sono dapprima state fatte concessioni a recalcitranti Stati membri dell'UE. Parte del compromesso raggiunto a Feira è il fatto che gli Stati membri dell'UE si sono riservati il diritto di prendere all'unanimità le future decisioni importanti dell'UE. In tal modo gli Stati citati dall'autore dell'interpellanza conservano ancora la possibilità di affermare che i risultati dei negoziati con Paesi terzi o che gli sforzi di Stati membri dell'UE verso territori associati o dipendenti sono insufficienti per cui non possono approvare l'adozione della direttiva.
Il fatto che l'UE debba condurre negoziati con Paesi terzi non dovrebbe di per sé essere considerato come una manovra diversiva. Da un lato non si tratta di una nuova esigenza, poiché già dall'inizio delle discussioni sull'imposizione degli interessi era chiara l'intenzione della Commissione dell'UE di vincolare i Paesi terzi per evitare o rendere più difficile un'elusione attraverso un ufficio di pagamento fuori dell'UE. Del resto le decisioni di Santa Maria di Feira prevedono che la Commissione avvii colloqui con Paesi terzi per invitarli ad adottare misure "equivalenti", ma non "le stesse".
4. Nel corso di precedenti colloqui con i rappresentanti della commissione dell'UE, la Svizzera ha già evidenziato che un punto debole della direttiva è la limitazione al pagamento degli interessi a persone fisiche. Dopo attento esame della situazione il Consiglio federale deciderà in quale misura riprendere queste limitazioni nel quadro delle misure "equivalenti" che la Svizzera dovrà eventualmente prendere.
5. Il Consiglio federale è dell'avviso che un sistema d'imposizione alla fonte possa essere considerato come un sistema assolutamente equivalente a una procedura di dichiarazione, per assicurare l'imposizione dei versamenti transfrontalieri d'interessi.
6. Le discussioni in seno all'UE hanno chiaramente mostrato che, oltre ad assicurare l'imposizione effettiva dei redditi d'interessi delle persone fisiche, un ruolo importante è attribuito alla tutela degli interessi delle piazze finanziarie dei singoli Stati membri. Quest'ultima volontà spiega probabilmente perché l'UE ha potuto finora raggiungere soltanto un minimo consenso politico. Anche il Consiglio federale terrà ovviamente in debito conto nei confronti dell'UE gli interessi della piazza finanziaria svizzera.
7. La Commissione dell'UE conosce bene la posizione coerente della Svizzera su questa questione, pure sostenuta dalle banche svizzere. Dopo una discussione sulla piazza finanziaria svizzera la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale e la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati hanno parimenti aderito a maggioranza alla posizione del Consiglio federale. Naturalmente il Consiglio federale dispone di una strategia sul modo di procedere. Per evidenti ragioni non è sua intenzione divulgare più di quanto detto sopra.
Risposta del Consiglio federale.