Lexipedia

00.3391 · Mozione · 2000-06-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la vendita di bestiame rappresenta un notevole contributo per il reddito dei detentori di bovini nelle regioni montane. Esso adotta pertanto diversi provvedimenti intesi a promuovere la vendita di bestiame proveniente dalle regioni montane. Nell'ambito del preventivo 2000 sono previsti a tale scopo 18,5 milioni di franchi quale contributo per sussidiare le esportazioni.

Ad 1:

Secondo il diritto svizzero, l'esportazione di bovini è possibile in modo illimitato e non è soggetta ad alcuna restrizione. Le esportazioni di bestiame hanno quindi effettivamente luogo. Infatti, nell'autunno del 1999 e nella primavera del 2000 sono state esportate complessivamente nel Kosovo 1'268 giovenche e vacche nell'ambito di azioni umanitarie. È tuttavia risaputo che gli Stati membri dell'Unione europea continuano a vietare l'importazione di bestiame bovino dalla Svizzera a causa della situazione dell'ESB nel nostro Paese.

Al fine di raggiungere un livello di sicurezza elevato, il che costituisce una condizione fondamentale per l'esportazione di bovini, la Svizzera ha adottato tutte le misure adeguate per combattere l'ESB. Menzioniamo tra l'altro il divieto di utilizzare farina animale per il foraggiamento dei ruminanti e il ritiro di materiale specifico a rischio dall'intera produzione. È stato parimenti introdotto un nuovo sistema di controllo del traffico di animali che funziona mediante una banca dati. Inoltre, la Svizzera è stato il primo Paese che ha introdotto su scala nazionale test rapidi per certe categorie specifiche di bovini a rischio. In generale si può affermare che lo standard di sorveglianza in Svizzera è comparativamente molto elevato.

I provvedimenti adottati in Svizzera sono stati anche riconosciuti dall'Unione europea. In una valutazione provvisoria, il Comitato scientifico principale dell'Unione europea ritiene che il rischio che i bovini svizzeri siano infettati dall'ESB non sia più alto rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei. La Svizzera condivide tale valutazione degli esperti della Comunità europea. Questa valutazione dei rischi effettuata secondo criteri scientifici non ha ancora alcuna conseguenza diretta per l'esportazione di bovini svizzeri. La valutazione comparativa costituisce però una valida base in previsione di una riapertura dei mercati in questione. Il Consiglio federale intraprende tutto quanto è in suo potere per raggiungere al più presto questo obiettivo.

Ad 2:

La Confederazione continua a sostenere le esportazioni tradizionali di bestiame. Negli anni scorsi, i crediti non utilizzati per la concessione di aiuti all'esportazione di bestiame d'allevamento e di bestiame da reddito sono stati in parte utilizzati per acquistare carne destinata all'aiuto umanitario. Nell'ambito del preventivo 2000, le Camere federali hanno approvato un credito di 18,5 milioni di franchi per la concessione di aiuti all'esportazione di bestiame d'allevamento e da reddito. Inoltre, nell'ambito dell'aiuto umanitario fornito dalla Svizzera, vengono utilizzati mezzi finanziari per acquistare animali in Svizzera e metterli a disposizione della popolazione indigente in Kosovo. L'azione "mucche per il Kosovo" è stata accolta molto favorevolmente dall'opinione pubblica che l'ha considerata un aiuto efficace e opportuno. I costi risultanti dalle azioni effettuate nell'autunno del 1999 e nella primavera del 2000 ammontavano complessivamente a oltre 5,5 milioni di franchi.

Ad 3:

Secondo il diritto internazionale, le misure intese a proteggere la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante sono ammesse soltanto se si basano su principi scientifici e se sono necessari. Inoltre tali misure non possono essere applicate in modo da comportare una limitazione dissimulata del commercio internazionale. La Svizzera può pertanto introdurre una restrizione delle importazioni di bestiame soltanto se queste condizioni sono soddisfatte.

Non è quindi ammessa la limitazione delle importazioni di bestiame quale misura di ritorsione unilaterale. Tali misure non soltanto sono in contraddizione con il diritto internazionale, ma anche con la pertinente disposizione della Costituzione federale (art. 5 cpv. 4).

Ad 4:

Nel settore della sanità, la Svizzera non prevede prescrizioni discriminatorie legate all'importazione e all'esportazione di bestiame. In Svizzera le esigenze previste per l'esportazione di animali non sono più elevate rispetto a quelle applicabili all'importazione.