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00.3396 · Interpellanza · 2000-06-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Sebbene essa sia definita nel diritto privato, la vigilanza delle fondazioni è un compito che si basa sul diritto pubblico (cfr. DTF 100 Ib 145). La vigilanza federale su fondazioni di pubblica utilità è assunta dal Servizio giuridico della Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno (art. 5 n. 1 lett. b dell'ordinanza del 9 maggio 1979 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici, RS 172.010.15; dal 1° agosto 2000: art. 3 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno, OOrg-DFI, RS 172.212.1). Sono applicabili gli articoli 80 e segg. del CC svizzero (RS 210).

La vigilanza è tenuta ad assicurare che la fondazione persegua i suoi scopi, come definiti nell'atto di fondazione. L'autorità di vigilanza controlla in modo particolare gli investimenti e l'uso del patrimonio tenendo conto di questioni organizzative. Deve inoltre assicurarsi che gli organi della fondazione rispettino le disposizioni legali, il buon costume, l'atto di fondazione ed eventuali regolamenti. Nella misura in cui gli organi della fondazione dispongono di un margine di valutazione, l'autorità di sorveglianza deve rispettare l'eventuale potere discrezionale degli organi e mantenere riservatezza. Poiché l'autorità di sorveglianza è un'autorità di tipo amministrativo, la sua attività deve orientarsi in modo particolare al principio della proporzionalità. È tenuta ad intervenire in caso di mancanza di chiarezza sul patrimonio della fondazione e sui suoi investimenti. La competenza di intervenire serve a garantire che il patrimonio della fondazione sia utilizzato per quanto possibile per lo scopo previsto.

Nel caso in questione la Vigilanza delle fondazioni aveva contattato a più riprese i rappresentanti della fondazione accordandosi con loro su varie misure atte sicuramente a far fronte alla situazione particolare della fondazione. In questo modo la Vigilanza federale delle fondazioni ha potuto ottemperare in modo efficace ai propri doveri.

L'interpellanza solleva la domanda se è possibile che una fondazione possa sottrarsi alla vigilanza affidando ad un'associazione le attività di raccolta di fondi.

L'articolo 84, capoverso 2 del Codice civile conferisce all'autorità di sorveglianza solo un potere ed un dovere di controllo sul patrimonio della fondazione. Non può invece esercitare alcun controllo su beni che non siano in possesso della fondazione, segnatamente quelli di un'associazione di donatori che finanzia una fondazione. I beni raccolti da un'associazione di donatori entrano a far parte, di regola, del patrimonio della stessa; sfuggono quindi alla sorveglianza delle fondazioni. Tuttavia se la donazione è a favore della fondazione, gli organi della medesima hanno il diritto di esigere che l'associazione fornisca la prestazione promessa. In questo caso l'autorità di sorveglianza può intervenire e invitare gli organi della fondazione a far valere i propri diritti.

Anche se nel caso in questione non si può parlare di principio giuridico della trasparenza basato sul diritto delle società anonime, non è però esente da problemi il fatto che siano in parte le stesse persone a prendere decisioni fondamentali tanto negli organi dell'associazione sostenitrice quanto in quelli della relativa fondazione. Tali sovrapposizioni hanno costituito una parte degli argomenti di discussione tra la Vigilanza delle fondazioni ed il consiglio di fondazione. In questo settore esiste certamente la necessità di intervenire per migliorare la situazione. Nel frattempo il consiglio di fondazione ha informato la Vigilanza federale di aver deciso ed in parte realizzato una serie di misure. Il consiglio di fondazione ne comunicherà i risultati al pubblico verso la fine dell'estate 2000.

Inoltre, in maniera generale, il diritto di procedura amministrativa prevede che gli amministrati interessati al processo decisionale siano tenuti a fornire all'autorità competente le informazioni desiderate e necessarie per stabilire i fatti. L'autorità amministrativa può anche, in via eccezionale, cercare informazioni presso terzi (cfr. l'art. 12 e l'art. 19 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [RS 172.021] combinato con l'art. 49 della legge federale del 4 dicembre 1947di procedura civile federale [RS 273]). Tuttavia, un'autorità può appellarsi a questa legge solo quando dispone di un potere di

pubblica amministrazione, come nel caso dell'autorità di vigilanza delle fondazioni.

Risposta del Consiglio federale.