Lexipedia

00.3441 · Interpellanza · 2000-09-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La più recente cronaca ha tra l'altro evidenziato la nuova natura del contrabbando di sigarette, che ha prevalentemente assunto una dimensione internazionale andando peraltro ad orbitare attorno alla malavita organizzata.

Chiedo perciò al Consiglio federale:

- se non intenda riconsiderare la legislazione, in modo che il nostro paese possa partecipare ancora più compiutamente alla lotta contro la criminalità organizzata, reprimendo tutti i suoi traffici (incluso quello di sigarette che è strettamente collegato agli altri);

- se siano in corso - o intenda avviare - contatti con altri paesi, allo scopo di coordinare interventi congiunti.

Begründung

Recenti avvenimenti hanno concorso ad evidenziare che il contrabbando di sigarette, prevalentemente organizzato a livello internazionale, si intreccia sovente con altri traffici illegali ed è in buona parte gestito dalla malavita.

Alla luce delle caratteristiche assunte nel tempo da questi traffici, l'impunibilità del contrabbando di sigarette nel nostro paese merita di essere riconsiderata. E' d'altronde opportuno che la Svizzera, attraverso una modifica della sua legislazione, possa partecipare ancora più intensamente allo sforzo che gli altri Stati conducono nella lotta al crimine organizzato, che passa anche attraverso interventi sul fronte del contrabbando di sigarette.

Deve pure essere considerato l'impatto che l'attuale regolamentazione finisce per esercitare sull'immagine stessa del nostro paese; essa offre il fianco a critiche, che offuscano indebitamente quanto viene fatto nella lotta al crimine internazionale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il fatto che il contrabbando di sigarette a scapito degli interessi fiscali della CE nuoccia all'immagine della Svizzera se può essere posto in relazione con il nostro paese, sia che il contrabbando venga organizzato da persone domiciliate in Svizzera sia che i pagamenti relativi al contrabbando di sigarette siano effettuati attraverso banche o intermediari finanziari svizzeri, è evidente e insoddisfacente per il Consiglio federale. Negli ultimi anni esso ha quindi manifestato più volte la propria intenzione di lottare più intensamente contro il contrabbando di sigarette e la criminalità organizzata. È stata inoltre rafforzata la collaborazione con le autorità dei singoli Stati, che ha consentito di scoprire importanti casi di contrabbando.

Il contrabbando di sigarette a scapito degli interessi fiscali della CE è un problema di tutta l'Europa, che non può essere risolto soltanto mediante emendamenti legislativi autonomi della Svizzera. La lotta contro il crimine organizzato nel campo del contrabbando di sigarette va piuttosto affrontato assieme all'UE. Con scritto del 9 settembre 1998 la Svizzera ha comunicato ai commissari dell'UE Gradin e van den Broek la propria disponibilità a lottare insieme contro la frode negli scambi commerciali e il crimine organizzato. Tale disponibilità è stata confermata lo scorso mese di luglio dal consigliere federale Joseph Deiss durante la sua visita a Bruxelles. Il consigliere federale ha inoltre sottolineato che intende nel contempo perseguire anche una migliore cooperazione nel campo della sicurezza interna. I colloqui avvenuti negli anni scorsi in base a tale scambio di lettere tra gli esperti delle due parti costituiscono la base per i mandati di negoziazione che vengono attualmente elaborati dalla Svizzera e dall'UE.

2. Il rimprovero sovente mosso contro la Svizzera secondo cui essa non fornirebbe informazioni alle autorità estere poiché nel nostro paese il contrabbando di sigarette non costituirebbe un reato è infondato. La Svizzera fornisce quotidianamente informazioni alle autorità estere conformemente al protocollo addizionale del 9 giugno 1997 all'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CE relativo all'assistenza amministrativa in materia doganale (protocollo addizionale; RU 1999 II 1822).

È invece vero che sino ad oggi il semplice contrabbando di sigarette in Svizzera non adempie una fattispecie per la quale può essere prestata assistenza giudiziaria in materia penale. Essa viene tuttavia sempre accordata se la procedura estera concerne un'infrazione considerata in Svizzera una truffa in materia fiscale (art. 3 cp. 3 seconda frase della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, AIMP; RS 351.1). L'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP; RS 351.11) definisce la truffa in materia fiscale come la frode fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). L'evasione fiscale fraudolenta mediante l'impiego di documenti falsi o falsificati adempie la fattispecie della truffa in materia fiscale, per la quale può essere accordata l'assistenza giudiziaria. Per i casi importanti di contrabbando di sigarette imputabili alla criminalità organizzata l'amministrazione delle dogane ha sempre prestato, su richiesta, assistenza giudiziaria.

Per impedire il contrabbando di sigarette a scapito degli interessi fiscali della CE, l'amministrazione delle dogane notifica elettronicamente ogni invio di sigarette che lascia la Svizzera in una procedura di transito sia all'ufficio di passaggio sia all'ufficio di destinazione e alla Commissione CE. Quale ulteriori provvedimenti, per le sigarette trasportate in transito su strada la Svizzera accetta attualmente soltanto le fideiussioni particolari e ha inoltre aumentato considerevolmente gli importi delle garanzie per tali invii. Entrambi i provvedimenti hanno praticamente bloccato gli invii di sigarette e il relativo contrabbando dai punti franchi doganali. Determinati problemi sussistono ancora per quanto concerne le persone che organizzano il contrabbando estero dalla Svizzera e che investono una parte dei proventi sulla nostra piazza finanziaria.

Risposta del Consiglio federale.