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00.3500 · Mozione · 2000-10-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 132 capoverso 1 della Costituzione federale attribuisce alla Confederazione la

competenza di riscuotere una tassa di bollo sui titoli. Secondo la vigente legge federale del

27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB), la Confederazione riscuote, oltre alla tassa

d'emissione e alla tassa sui premi d'assicurazione, una tassa di negoziazione sul commercio

di titoli.

La tassa di negoziazione prelevata sulle transazioni di titoli è disciplinata nel capo secondo

della LTB; essa ha apportato alla Confederazione circa due miliardi di franchi annui nel 1998

e 1999. Nel 2000 il prodotto di questa tassa è ammontato a 2,8 miliardi di franchi. Queste

cifre mostrano chiaramente che la tassa di negoziazione costituisce un'importante fonte di

entrate per la Confederazione.

2. Negli ultimi anni, la questione dell'abolizione parziale o totale della tassa di negoziazione è

stata sollevata a più riprese. Di conseguenza, per quanto riguarda la tassa di negoziazione

sono stati accordati diversi sgravi. Ricordiamo ad esempio la revisione parziale della LTB del

4 ottobre 1991 nonché quelle del 19 marzo 1999 e del 15 dicembre 2000, decise in

procedura d'urgenza.

Gli sgravi già adottati sono stati decisi in gran parte per tener conto della globalizzazione dei

mercati e della pressione dovuta a una concorrenza sempre più forte tra le singole piazze

finanziarie. Al fine di permettere alla Svizzera di restare una piazza finanziaria attraente per

gli investitori ed evitare che le operazioni borsistiche emigrino verso altre piazze, negli ultimi

due anni le necessarie misure sono state prese in procedure d'urgenza. Questi sgravi operati

in certi settori del commercio di titoli, che causano minori entrate ma che servono a

sopprimere gli svantaggi per la Svizzera a livello di concorrenza, sono appena sopportabili

nel quadro di un'amministrazione scrupolosa delle finanze federali, peraltro incontestata.

3. La soppressione della tassa di negoziazione richiesta dall'autore della mozione,

unitamente alla rinuncia a misure di compensazione, non può essere sostenuta e nemmeno

giustificata dal Governo. La tassa di negoziazione dev'essere mantenuta poiché è un'entrata

della Confederazione; dal punto di vista della politica finanziaria, la sua soppressione non

sarebbe sopportabile né oggi né in un prossimo futuro.

Come mostrano le recenti analisi, le eccedenze delle entrate della Confederazione previste

secondo il piano finanziario potrebbero presto scomparire. Ciò avverrebbe sicuramente se

fosse soppressa la quota della Confederazione ai futuri aumenti dell'aliquota dell'imposta sul

valore aggiunto a favore dell'AVS/AI. Per questo motivo, la Confederazione non potrà

soddisfare tutti i desideri in materia di spese e di riduzione di imposte. In particolare, per

ragioni di budget essa continuerà a dipendere dalle entrate provenienti dalla tassa di

negoziazione. Di conseguenza gli sgravi accordati nel settore della tassa di negoziazione

continueranno ad essere limitati come finora ai settori finanziari più colpiti dalla concorrenza

e dalla fuga di transazioni verso l'estero. Il rischio di veder emigrare gli investimenti all'estero

dovrebbe essere minore per i clienti privati e i piccoli investitori. Per questi, infatti, una

differenza minima delle spese di transazione non è un fattore determinante per spostare le

loro operazioni in titoli da un Paese all'altro. Essi danno piuttosto maggiore importanza alla

qualità dei servizi, alla stabilità come pure alla discrezione di una piazza finanziaria. Per

quanto riguarda le misure urgenti concernenti la tassa di negoziazione, nella sessione

invernale del 2000 anche le Camere federali hanno deciso, in maggioranza, di limitare

sistematicamente la revisione ai settori economici per i quali esiste un pericolo di fuga di

transazioni verso l'estero.

4. Infine, occorre rammentare che il Consiglio federale respinge l'introduzione di un'imposta

sugli utili in capitale, come chiesto da un'iniziativa popolare. In effetti, sarebbe difficile

spiegare ai cittadini svizzeri che talune persone che realizzano in borsa utili talvolta elevati,

ma non imponibili, possano ora anche beneficiare dell'esenzione dalla tassa di negoziazione,

che nel confronto è molto modesta. D'altra parte bisogna evidenziare che le cifre d'affari

realizzate nelle transazioni di titoli sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, e ciò per

evitare un suo cumulo alla tassa di emissione e a quella di negoziazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.