00.3532 · Mozione · 2000-10-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto di consultare i registri esecutivi è stato oggetto di ampia discussione in occasione
della recente revisione completa della LEF. Già nel messaggio del Consiglio federale gli
interessi contrapposti (tutela dei creditori da un canto, protezione dei dati e tutela dei debitori
dall'altro) sono stati illustrati esaustivamente e soppesati attentamente (cfr. FF 1991 III 21).
Anche in Parlamento la problematica è stata successivamente discussa a fondo. Il risultato
di tali discussioni molto circostanziate è il nuovo articolo 8a LEF, in vigore dal 1° gennaio
1997, e che attua un compromesso ragionevole tra tutela del creditore e protezione del
debitore nonché dei dati.
Il disciplinamento in questione parte dal principio che ogni esecuzione va menzionata negli
estratti rilasciati dall'ufficio d'esecuzione fintantoché non sia stato accertato, in base a una
decisione del tribunale o in seguito a impugnazione, che essa sia stata avviata
indebitamente. La legge si fonda dunque - nell'interesse dei creditori e del pubblico - sul
principio della divulgazione di informazioni. Nel contempo tuttavia vuole garantire che
l'escusso, per quanto riguarda la sua reputazione (solvibilità), non abbia a patire inutilmente
un danno. Se in seguito il debitore intenta per esempio un'azione di disconoscimento del
debito dall'esito positivo o il creditore intenta un'azione di riconoscimento del debito
rispettivamente avvia una procedura di rigetto dell'opposizione dall'esito negativo, la relativa
esecuzione non deve più risultare in un estratto del registro esecutivo (art. 8a cpv. 3 lett. a e
b). Lo stesso dicasi se l'esecuzione è stata annullata, su ricorso o d'uuficio, in ragione di un
vizio essenziale di procedura. Fino al riconoscimento della circostanza che l'esecuzione è
avvenuta a torto, la tutela del creditore prevale sulla tutela del debitore e le esecuzioni sono
menzionate negli estratti.
Per di più la legge stabilisce che anche un'esecuzione ritirata a posteriori dal creditore non
può più essere menzionata in un estratto (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF). Un siffatto ritiro entra
segnatamente in linea di conto se il debitore ha fatto fronte alle proprie obbligazioni mediante
pagamento nel corso della procedura d'esecuzione.
Tale limite suppletivo posto al diritto di consultare i registri esecutivi viene criticato dalla
mozione adducendo che esso altera il valore informativo del registro esecutivo. Infatti già la
stessa circostanza che una persona faccia fronte alle proprie obbligazioni soltanto in seguito
a una procedura esecutiva costituisce già un indizio d'insolvenza e di una dubbia moralità nel
soddisfare le proprie obbligazioni, circostanza in merito alla quale il pubblico va dunque reso
attento.
La limitazione del diritto di consultazione, oggetto di critica, è stata introdotta nel quadro delle
deliberazioni parlamentari sulla revisione della LEF, mostrandosi quindi il Parlamento
assolutamente consapevole della problematica. Alla base vi è l'intento del legislatore di
agevolare nel limite del possibile un soddisfacimento extragiudiziale dei debiti contestati.
Inoltre si vuole dare al debitore uno stimolo supplementare a pagare i propri debiti, cosí da
rendere successivamente superflua l'intera attuazione dell'esecuzione. Ciò permette a tutte
le parti e anche alle autorità di esecuzione e giudiziarie di risparmiare costi notevoli. Dottrina
e prassi approvano un siffatto completamento della legge (cfr. Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea 1998, art. 8a N 28).
Anche il Consiglio federale non ha motivo di tornare sulla questione. Esso desidera anzi
sottolineare come il disciplinamento del diritto di consultazione ai sensi dell'articolo 8a LEF
attribuisca particolare rilevanza alla tutela dei creditori, visto che nell'estratto relativo alle
esecuzioni vengono menzionate tutte le esecuzioni in corso anche se presumibilmente
promosse senza valido motivo. La legittimità o meno di una procedura esecutiva emerge
sempre a posteriori e sino a quel momento le esecuzioni vengono sempre menzionate negli
estratti. Il pubblico che va reso attento alla situazione è interessato a conoscere - accanto
alle iscrizioni di attestati di carenza di beni - soprattutto le esecuzioni in corso e dunque a tal
riguardo non sussiste alcuna limitazione materiale. D'altro canto, fornendo una "prova" (nel
presente caso il pagamento), al debitore deve restare la possibilità di ristabilire la sua buona
reputazione. Ciò lo esige anche una protezione dei dati correttamente intesa.
Non vi è dubbio che l'applicazione della lettera c ha in qualche caso dato adito a incertezze.
Ma tale circostanza non deve sfociare nell'abrogazione del disciplinamento o - come chiesto
dall'autore della mozione - alla sua trasformazione nel perfetto contrario. E' invece ovvio, e
corrisponde anche allo spirito della legge, che in materia di diritto di consultazione il
pagamento del debitore durante una procedura esecutiva in corso e il susseguente ritiro
della stessa da parte del creditore vengano trattate sempre nel medesimo modo,
indipendentemente dal fatto se il pagamento è stato effettuato al creditore o all'ufficio
d'esecuzione: le esecuzioni interessate non devono più risultare poiché la "prova",
precedentemente menzionata, è stato fornita in entrambi i casi. In tal modo anche le
disparità, oggetto di critica, risultano eliminate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.