00.3574 · Mozione · 2000-10-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli mira a ridurre gli ostacoli al commercio. L'Allegato 11 di questo Accordo precisa che il diritto svizzero in materia di epizoozie è equivalente a quello dell'UE. Di conseguenza, nel commercio tra la Svizzera e l'UE fanno ampiamente stato le stesse condizioni vigenti negli scambi fra gli Stati membri. Tale equivalenza non verrà applicata soltanto agli scambi commerciali di animali vivi, ma anche al loro transito attraverso la Svizzera.
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il traffico transfrontaliero di animali comporta sempre il rischio di introdurre epizoozie nel nostro Paese. Pertanto la sua grande preoccupazione è sempre stata quella di impedire che la salute degli effettivi di animali svizzeri ne venisse pregiudicata. Esso ha quindi provveduto affinché le regolamentazioni in vigore, intese a ridurre il più possibile i rischi legati al transito di animali, potessero essere sostanzialmente mantenute malgrado gli Accordi bilaterali. Anche se l'autorizzazione per il transito di animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia verrà abolita, le visite veterinarie di confine saranno mantenute per consentire il controllo degli invii relativamente al rischio di epizoozie e alla protezione degli animali. Ogni invio continua ad essere accompagnato da un certificato prescritto dall'Unione europea attestante che gli animali provengono da una regione non soggetta ad alcun divieto o ad alcuna restrizione dovuti alle epizoozie, né in virtù del diritto comunitario, né in virtù della legislazione di uno o dell'altro Stato membro. Tali certificati saranno sistematicamente controllati al confine svizzero. Gli animali, da parte loro, verranno sottoposti a un controllo per campionatura. Inoltre, il transito di animali attraverso la Svizzera resterà limitato al traffico ferroviario e aereo, mentre i posti di sdoganamento autorizzati saranno definiti chiaramente.
Per quanto concerne la protezione degli animali, i trasporti internazionali di animali dovranno essere conformi sia alle disposizioni della Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale che alla legislazione svizzera in materia di protezione degli animali (legge del 9 marzo 1978 e ordinanza del 27 maggio 1981). In particolare, le superfici minime di carico, che figurano all'Allegato 4 di detta ordinanza, dovranno essere rispettate anche nei trasporti ferroviari.
In Svizzera le polmoniti dei suini, vale a dire la polmonite enzootica (PE) e l'actinobacillosi (APP), sono oggetto di un cosiddetto "risanamento di superficie" sotto la responsabilità dello Stato. Questo concetto di risanamento viene applicato in diversi Cantoni svizzeri e il suo obiettivo finale consiste nel rendere la Svizzera indenne da queste due malattie. Fintantoché tale obiettivo non sarà raggiunto, non è possibile richiedere garanzie supplementari nell'ambito degli Accordi bilaterali.
Il Consiglio federale ritiene che sia le disposizioni in vigore che quelle previste in materia di transito di animali attraverso la Svizzera siano sufficienti per impedire l'introduzione di epizoozie nel nostro Paese. Tuttavia, al fine di poter valutare meglio il pericolo di PE/APP dovuto al trasporto ferroviario di suini, si prevede di effettuare un'analisi dettagliata dei rischi. In questo contesto si dovranno esaminare altre misure al fine di diminuire ulteriormente i rischi di nuove infezioni e, soprattutto nel caso in cui la Svizzera fosse indenne da epizoozie, adottare dei provvedimenti anche nell'ambito dei trattati internazionali.
In tal senso, il Consiglio federale è disposto ad accettare la mozione sotto forma di postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.