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00.421 · Iniziativa parlamentare · 2000-06-15

Liquidato

Wortlaut

Sulla base dell'articolo 160 della Costituzione federale e dell'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, deposito la seguente iniziativa parlamentare in forma generica:

Occorre modificare la normativa svizzera in materia di vendita e acquisto di diritti di godimento a tempo parziale di fondi, al fine di sancire la protezione dell'acquirente sul modello di quanto previsto dalla direttiva UE 94/47/CE del 26 ottobre 1994.