Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina
00.431 · Iniziativa parlamentare · 2000-06-23
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
In base all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, deposito l'iniziativa parlamentare seguente in forma generica: occorre istituire una legge quadro svizzera che disciplini il commercio delle attività a rischio all'aperto e la professione di guida alpina fondandosi sulle competenze costituzionali della Confederazione (art. 42 cpv. 2 e 76, 77, 78 e 95 Cost.).
Begründung
1. Introduzione
Non posso non essere scettico nei confronti dell'elaborazione di nuove leggi. Tuttavia, quando sono in gioco vite umane, è indispensabile legiferare. Attualmente, chiunque può offrire per scopi commerciali attività quali il canyoning, il rafting o il salto con l'elastico, senza dover attestare una formazione sufficiente o garantire il rispetto delle norme elementari di sicurezza. Non è necessaria neppure un'autorizzazione specifica e vi è un'assenza totale di controllo. Sarebbe un'illusione aspettarsi che il mercato si regoli autonomamente mediante certificati di sicurezza e di formazione specifici e facoltativi. È possibile istituire un sistema chiaro e durevole che tuteli sufficientemente i clienti soltanto elaborando disposizioni vincolanti e realistiche. È nell'interesse del settore turistico svizzero proteggere i clienti da operatori poco scrupolosi.
I numerosi sport estremi praticabili a pagamento si suddividono in due categorie: quelli che non sono rischiosi o che presentano solo rischi naturali minimi e quelli la cui pratica richiede una conoscenza dei pericoli oggettivi e soggettivi per poterne uscire indenni. Chiunque desideri praticare un'attività che rientra in una di queste due categorie si aspetta che le norme elementari di sicurezza siano rispettate e che il rischio residuo, pur essendo sempre presente ed anche auspicato, sia ridotto. Del resto, è per avere questa prestazione da parte della guida che paga un compenso.
La montagna comporta sempre rischi quali le cadute, i ghiacciai, le valanghe, la manipolazione errata delle funi, la carente informazione sui fenomeni meteorologici o la scarsa conoscenza dei luoghi. Per garantire la sicurezza dei clienti del nostro settore turistico, basato sulla qualità, è indispensabile disciplinare il commercio o l'accompagnamento di turisti e di gruppi nei settori seguenti:
a. gite in montagna fuori dai sentieri segnalati;
b. sci fuori pista;
c. scalate e arrampicate sulla roccia, scalate su cascate di ghiaccio e arrampicate in goulotte;
d. scalate su palestre di roccia naturali, a eccezione delle pareti artificiali;
e. discese lungo corsi d'acqua e gole (canyoning), se è necessario calarsi o assicurarsi mediante una fune;
f. parapendio (voli in tandem) e salto con l'elastico;
g. rafting, hidrospeed;
h. altre attività con lo stesso potenziale di rischio offerte dietro pagamento.
2. Perché una regolamentazione svizzera?
Si possono formulare le argomentazioni seguenti:
a. In alcuni Cantoni, vi è una tendenza, difficilmente comprensibile, a deregolamentare, in particolare, la professione di guida alpina.
b. La pratica dei nuovi sport estremi come il canyoning, le arrampicate o il salto con l'elastico può essere offerta in quasi tutti i Cantoni.
c. Nell'UE, di cui fanno parte tutti gli altri Paesi alpini, la professione di guida alpina è regolamentata secondo la nuova piattaforma internazionale dell'Unione internazionale delle associazioni di guide alpine.
d. Le offerte provenienti dalla Svizzera o dall'estero si moltiplicano sul mercato del nostro Paese. Sempre più spesso ci giungono domande dall'estero su che cosa, per esempio, un "accompagnatore di media montagna" o un "istruttore di scalata" può o non può fare in Svizzera. Finché le legislazioni cantonali continueranno a essere differenti o a non contemplare disposizioni in materia, è difficile dare una risposta soddisfacente a queste domande.
e. Con la libera circolazione delle persone (accordi bilaterali con l'UE) è importante che operatori e clienti sappiano esattamente chi è responsabile e di che cosa.
f. Per la Svizzera, Paese turistico per eccellenza, il fatto di essere l'unico Stato in cui i turisti che pagano una guida per praticare attività ad alto rischio non sono protetti contro operatori privi di una formazione e di un'assicurazione sufficiente potrebbe avere conseguenze disastrose. Naturalmente, oltre all'elaborazione delle necessarie disposizioni legislative, occorre agire anche sul piano della formazione (istituzione di filiali) e dei certificati di sicurezza di diritto privato. Tali provvedimenti costituiscono infatti la condizione indispensabile per poter esigere e applicare le norme stabilite.
La futura legge quadro terrà conto delle peculiarità cantonali disciplinando solo gli aspetti fondamentali e lasciando ai Cantoni l'incombenza di regolamentare i dettagli secondo le proprie esigenze.