Proposte di modifiche legislative per una lotta più efficace contro il contrabbando e la criminalità economica organizzati
00.447 · Iniziativa parlamentare · 2000-10-05
Liquidato
Wortlaut
Conformemente agli articoli 160 cpv.1 della Costituzione federale e 21bis della Legge sui rapporti tra i Consigli, deposito la seguente iniziativa parlamentare redatta in termini generici:
In vista di combattere il contrabbando ed il crimine economico organizzati su larga scala a partire dalla Svizzera, si chiede di colmare le lacune legislative in materia. In particolare il Parlamento procede alle necessarie modifiche del codice penale, della legge sull'aiuto giudiziario internazionale e di eventuali altre leggi pertinenti.
Begründung
A. Inquadramento
1. Il caso definito dalla stampa nazionale "Ticinogate" ha portato nuovamente alla ribalta il Ticino per un grave scivolone sul binomio contrabbando-corruzione, scivolone che è però intrinseco al sistema svizzero.
Se di certo va detto che è ticinese l'humus sul quale ha potuto svilupparsi una deprecabile "connection" fra un contrabbandiere straniero, un giudice, alcuni avvocati, politici locali e funzionari dell'amministrazione, va pur detto che il quadro giuridico entro il quale tale humus ha potuto far germogliare suddetta "connection" è di marchio svizzero. Altrettanto non ticinese, bensì principalmente basilese, è la piattaforma logistica fisica attraverso la quale le sigarette di contrabbando vengono raccolte e smistate tramite attività d'intermediazione commerciale che sono, va rilevato, perfettamente legali per il diritto svizzero.
Che accanto al contrabbando di sigarette si articoli un insieme di gravi e pericolosi traffici criminosi (droga, armi, ecc.), affiancati dal necessario corollario del riciclaggio di denaro sporco, è pure generalmente riconosciuto, oltre che dimostrato in casi concreti.
Lo scandalo di corruzione ticinese va perciò considerato quale campana d'allarme per tutta la Svizzera, in particolare per la piazza finanziaria e per le istituzioni democratiche svizzere, esposte a pressioni mafiose e tentativi di corruzione d'origine estera.
Attività criminose legate al contrabbando e al riciclaggio, che come detto, hanno trovato in Ticino un favorevole humus per prosperare, hanno spostato inevitabilmente l'attenzione dei media anche sul segreto bancario. Non a caso negli scorsi mesi, sulla scorta delle citate vicende, si sono moltiplicati gli interventi di stati esteri per ottenere l'abolizione del segreto bancario da parte della Svizzera nelle relazioni internazionali, in particolare nell'ambito della collaborazione tra le autorità fiscali e doganali.
2. Questo stato di cose, al di là del ripensamento - di fatto è già in atto - sulla strategia svizzera in materia di segreto bancario, impone un intervento concreto e a breve termine in un campo particolarmente delicato qual'è la lotta al contrabbando ed ai crimini economici ivi connessi, come episodi recenti hanno dimostrato.
Attualmente, la situazione è infatti la seguente:
a. La Svizzera non considera il contrabbando alla stregua di un reato penale e lo reprime unicamente nell'ambito delle sanzioni previste dalle leggi speciali che rientrano nel diritto penale amministrativo.
b. Di conseguenza, anche l'assistenza giudiziaria fornita agli stati esteri che perseguono il contrabbando dal profilo penale è limitata ed oltremodo difficoltosa, specialmente in due settori:
- quello del perseguimento o della confisca dei proventi del contrabbando;
- quello del perseguimento o dell'assistenza agli stati che perseguono persone coinvolte in organizzazioni dedite al contrabbando.
c. Occorre peraltro anche fare astrazione dalla legislazione doganale svizzera, visto come in molti casi la merce, come ad esempio le sigarette, non transita neppure dalla Svizzera. Pure i flussi finanziari relativi al contrabbando non transitano necessariamente dalla Svizzera. Per contro, l'organizzazione dei trasporti, l'assemblaggio e la coordinazione delle operazioni, le dichiarazioni fasulle rilasciate alle dogane estere sono orchestrate dalla Svizzera per posta, per fax, per telofono o e-mail.
3. A tale proposito è utile ricordare che le principali disposizioni applicabili sono attualmente le seguenti:
a. Secondo l'articolo 260ter CP (organizzazione criminale) è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione "chiunque partecipa ad un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali" nonché chi "sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale".
b. Secondo l'articolo 305bis CP (riciclaggio di denaro) è punito con la detenzione o con la multa "chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengano da un crimine".
c. Secondo l'articolo 3 cpv. 3 della legge sull'aiuto giudiziario internazionale in materia penale non è possibile l'arresto o l'estradizione di un organizzatore estero soggiornante in Svizzera per il delitto di contrabbando, e ciò vale anche se ciò si accompagna ad evasione fiscale (il che è sempre il caso per il contrabbando internazionale su larga scala). E' ammessa solo la trasmissione di documenti ai giudici esteri. Si tenga presente che se l'organizzatore del contrabbando è svizzero e agisce in Svizzera, egli non può essere perseguito, visto come la legge svizzera non punisce il contrabbando ai danni di stati esteri. Per questo motivo, e l'articolo 3 cpv. 3 della citata legge lo esclude, non può neppure essere estradato. L'autore svizzero gode perciò di totale impunità, il che non ci deve di certo rallegrare.
4. È ben vero che recentemente sono state estese le possibilità di assistenza nel campo della frode fiscale e in campo doganale (cfr. Bernasconi, Influssi recenti del diritto penale sul mercato bancario e finanziario in "Diritto penale economico" n. 18. pag. 143). Tuttavia, i summenzionati articoli di legge non possono entrare in linea di conto se l'infrazione costituisce unicamente un reato doganale, persino se connessa con documenti falsi (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, ad articolo 305 bis n. 10).
Di conseguenza, l'appartenenza ad un'organizzazione dedita al contrabbando non permette l'applicazione del reato di organizzazione criminale (a meno di non dimostrare che, accanto al contrabbando, l'organizzazione compie altri crimini) così come il riciclaggio dei proventi del contrabbando (che non è un crimine) non appare punibile e non consente la loro confisca (sempre a meno di non dimostrare un'altra provenienza criminosa).
B. Considerazioni
1. La concezione tradizionale svizzera in materia di contrabbando, che lo considera alla stregua di un'attività non criminosa e lo sanziona a livello amministrativo, appare inadeguata sotto diversi aspetti.
2. In primo luogo, essa non tiene conto dell'evoluzione intervenuta nelle attività di contrabbando. Da un lato, esse sono evolute sul piano organizzativo ed estese su quello economico, divenendo il monopolio di organizzazioni ramificate, potenti e pericolose che minano le politiche fiscali e doganali degli stati e ne condizionano l'efficacia. Dall'altro, il contrabbando moderno è in effetti commercio armato: accanto alla clandestinità richiede di essere protetto, viste le enormi cifre di fatturato mensile in gioco, e tale protezione è armata (cioè si spara e si ammazza, finora solo all'estero, forse un domani prossimo anche in Svizzera). Il contrabbando odierno su vasta scala non si limita più al semplice trasferimento di beni leciti eludendo l'imposizione fiscale, ma è indissolubilmente legato ad altre attività estremamente gravi e pericolose: con il traffico della droga e/o delle armi, con il racket della prostituzione (adulta e infantile) e/o dell'estorsione, con il traffico clandestino di forza lavoro. I suoi esponenti e complici ricorrono ad ogni sorta di violenza e fanno parte di organizzazioni talvolta più potenti ed agguerrite degli stati stessi. Pertanto, la tolleranza implicita del contrabbando di beni leciti (in particolare di sigarette e oro) equivale ad una supina acquiescenza verso forme gravissime di criminalità. Queste forme di criminalità, data la portata degli interessi economici che vi stanno dietro, spinge le organizzazioni criminali ad "acquistare" appoggi nelle nostre istituzioni, inquinando a partire da ciò la sostanza della nostra democrazia. E' quanto successo con il caso Cuomo, è quanto può succedere in ogni Cantone svizzero sul cuscinetto legislativo vigente.
3. In secondo luogo, la concezione vigente in materia di contrabbando non tiene conto della necessità di un'armonizzazione internazionale nella lotta contro la criminalità, che richiede misure preventive efficaci e uniformi. Secondo la dottrina (Cassani, Combattre le crime en confisquant les profits, in Wirtschaftskriminalität, 1999 pag. 257 segg) è necessario in particolare estendere l'assistenza giudiziaria e la confisca dei proventi del crimine, che costituiscono gli strumenti più efficaci contro il crimine organizzato, poiché ne colpiscono il "tallone d'Achille" impedendo al criminale di godere indisturbato dei proventi dei suoi crimini e di reinvestirli in nuove attività criminose.
4. Occorre perciò ricercare una soluzione in grado di perseguire i seguenti tre obiettivi:
- permettere alla Svizzera di perseguire autonomamente le organizzazioni dedite al contrabbando armato e le organizzazioni che, pur non ricorrendo alla violenza fisica, sono attive nell'ambito della criminalità economica (organizzazione dedite alla truffa, alla falsificazione, all'insider trading, ecc.);
- permettere alla Svizzera di confiscare i proventi del contrabbando;
- permettere alla Svizzera di dare assistenza in caso di contrabbando.
5. Una soluzione di questo stampo consentirebbe alla Svizzera di rispondere fattivamente alle critiche che le vengono mosse a livello internazionale, superando fra altro una delle principali obiezioni in materia di segreto bancario e smentendo l'immagine, spesso diffusa all'estero di un paese in cui "pecunia non olet". Inoltre questa soluzione renderebbe il nostro territorio terra bruciata per il contrabbando armato ed avrebbe pertanto un effetto preventivo importante.