00.454 · Iniziativa parlamentare · 2000-10-06
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 dalla Costituzione federale e dell'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli presento la seguente iniziativa parlamentare sotto forma di proposta generale.
La determinazione del grado d'invalidità di chi esercita un'attività lucrativa a tempo parziale è disciplinato dall'articolo 27bis dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI), recentemente modificato con l'integrazione degli assicurati che operano gratuitamente nell'azienda del coniuge. Le disposizioni sulla determinazione del grado di invalidità di chi esercita un'attività lucrativa a tempo parziale dovranno essere modificate nell'ambito della 4a revisione dell'AI, allo scopo di trovare una soluzione giusta e adeguata anche in questo settore (cfr. motivazione). Propongo un nuovo articolo 28 capoverso 2bis LAI: se l'assicurato prima dell'insorgenza dell'invalidità esercitava un'attività lucrativa a tempo parziale, la determinazione del grado di invalidità in relazione all'attività lavorativa e alle mansioni consuete secondo l'articolo 5 capoverso 1 LAI si basa su un'attività lucrativa a tempo pieno.