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01.1011 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

I Cantoni garantiscono l'assistenza dei richiedenti l'asilo. Per l'erogazione delle prestazioni assistenziali vale principalmente il diritto cantonale (art. 80 e 82 LAsi). Il sostegno ai richiedenti l'asilo consiste per quanto possibile in prestazioni in natura. I Cantoni sono per principio liberi di stabilire i contributi assistenziali e in che modo alloggiare i richiedenti l'asilo. In ogni caso però bisogna garantire il minimo esistenziale contemplato dalla Costituzione. Ciò detto, la fissazione delle quote è una questione di politica sociale ed è a livello locale che si devono trovare le risposte adeguate. Ma in fondo le quote assistenziali per i richiedenti l'asilo nei diversi Cantoni non variano molto, anche se consideriamo i differenti costi della vita. Per l'attuazione del minimo esistenziale garantito dalla Costituzione e per una giusta applicazione del diritto cantonale riguardo all'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo le persone interessate hanno a disposizione le vie di diritto cantonali. Inoltre valutare e sorvegliare se i contributi assistenziali sono adeguati è una questione politica, poiché spetta a Gran Consiglio, partiti, opere assistenziali e organizzazioni private stabilire la forma concreta di quanto concerne l'asilo mediante le loro iniziative e capacità d'influenza. Per questa ragione il Consiglio federale non intravede nessuna possibilità d'intervenire con direttive nella sfera delle competenze cantonali. È però disposto a sostenere un'iniziativa cantonale per stabilire direttive aventi carattere di raccomandazione allo scopo di sostenere i richiedenti l'asilo (analogamente alle direttive per l'assetto e il calcolo dell'aiuto sociale stabilite dalla Conferenza svizzera per l'aiuto sociale).

La Confederazione accredita ai Cantoni i costi assistenziali dei richiedenti l'asilo con una somma forfettaria. Questo tipo d'indennizzo fa sí che, a seconda dei mezzi impiegati, sia possibile costituire delle riserve. Per il Consiglio federale è importante conoscere la situazione nei Cantoni nonché sapere se i soldi sono stati adoperati in modo conforme agli obiettivi. Perciò l'Ufficio federale dei rifugiati segue attentamente quel che capita in questo campo e si riserva anche per il futuro la possibilità di trasmettere raccomandazioni ai Cantoni specialmente se constata situazioni difficili o carenti. Con la revisione parziale della legge sull'asilo, attualmente in corso, si persegue tra l'altro anche lo scopo di attribuire alla Confederazione la responsabilità strategica dell'aiuto sociale nel settore dell'asilo e di lasciare ai Cantoni la responsabilità operativa, i quali potranno anche scegliere i mezzi e le modalità di attuazione piú adeguate alla loro situazione. Si deve inoltre migliorare la trasparenza concernente l'uso dei mezzi federali mediante una modifica della legge sull'asilo, inserendo tra l'altro l'obbligo di notificazione di come è organizzato e finanziato il settore dell'asilo e affiancando gli organi cantonali della sorveglianza finanziaria alla sorveglianza della Confederazione. Eventuali riserve che i Cantoni creano con le sovvenzioni federali esercitando la loro libertà d'azione, dovrebbero essere legittimate in modo piú chiaro di oggi e si deve poter verificare l'uso dei mezzi messi a disposizione, conformemente alle disposizioni.

Risposta del Consiglio federale.