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01.1014 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-22

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

È esatto che la giustizia militare ha incaricato il giudice istruttore maggiore Barbara Ott di condurre un'inchiesta sulle attività svolte da un prete ruandese, attualmente domiciliato a Ginevra, al momento dei fatti e durante il genocidio avvenuti in Ruanda nel 1994.

È invece errato ritenere che la giustizia militare non abbia più a disposizione mezzi per condurre ulteriori procedimenti penali contro presunti criminali di guerra.

La Svizzera, in quanto depositaria e parte contraente della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei suoi Protocolli aggiuntivi del 1977, ha l'obbligo di perseguire le persone sospettate di crimini di guerra che soggiornano sul suo territorio. Essa adempie questo obbligo indipendentemente dalla nazionalità delle persone perseguite, dal luogo in cui i crimini sono stati commessi e dall'entità del conflitto armato interno o internazionale in cui il crimine ha avuto luogo. Per il nostro Paese e la nostra giustizia militare, gli aspetti finanziari non sono mai stati né sono un impedimento per avviare un procedimento penale qualora sussistano i necessari presupposti formali e materiali.

Risposta del Consiglio federale.