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01.1021 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Premessa

Lo scopo dell'Azione umanitaria 2000 (HUMAK 2000) era quello di sanare la situazione di circa 13 000 persone, la cui procedura d'asilo o di allontanamento era prendente da anni senza che ne fossero responsabili, e che si erano nel frattempo integrati nel nostro Paese. Fino al 31 marzo 2001 sono state accolte 15 506 domande nell'ambito di HUMAK 2000, di cui 15 040 (vale a dire il 97%) erano persone provvisoriamente ammesse. HUMAK 2000 era, nei suoi principi, un'ammissione definitiva su larga scala, di natura umanitaria, con la quale si è potuto sanare in modo semplice la situazione di molte persone residenti da anni in Svizzera.

Ad domanda 1

È possibile revocare l'ammissione provvisoria precedentemente decisa se il motivo, da cui dipendeva, viene a mancare o se l'interessato ha un comportamente criminale o asociale. Se una persona ha soddisfatto i criteri di HUMAK 2000 e si comporta correttamente è praticamente escluso che nell'ambito di HUMAK 2000 venga revocata l'ammissione provvisoria.

È di competenza cantonale dare alle persone ammesse provvisoriamente uno statuto di soggiorno conforme all'ordinaria legislazione sulla polizia degli stranieri e rilasciare loro un permesso di dimora giusta l'articolo 13f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21). Siccome si tratta di persone che tutte, accolte provvisoriamente nell'ambito di HUMAK 2000, vivono in Svizzera da piú di 8 anni, ne concludiamo che i Cantoni sono in principio disposti a rilasciare a queste persone un permesso di dimora giusta l'articolo 13f OLS. Fino al 31 marzo 2001 è stato rilasciato un permesso di dimora conformemente a detto articolo a 2'297 persone ammesse provvisoriamente nel quadro dell'azione HUMAK 2000.

Ad domanda 2

Gli stranieri ammessi provvisoriamente possono liberamente scegliere il posto dove dimorare nel Cantone di soggiorno, da cui ricevono un permesso per un'attività lucrativa dipendente, nella misura in cui il mercato del lavoro e la situazione economica lo permettono, e su cui possono contare per prestazioni assistenziali se non sono in grado di procurarsi autonomamente mezzi di sussistenza e se terzi non devono essere loro garanti. La Confederazione restituisce ai Cantoni, con somma forfettaria, i costi di assistenza.

Per quanto riguarda l'autorizzazione del ricongiungimento familiare di persone provvisoriamente ammesse la competenza spetta alle autorità di polizia cantonale degli stranieri (art. 24 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; RS 142.281). Il ricongiungimento familiare è concesso se il Cantone di residenza è disposto a rilasciare preliminarmente un permesso di dimora alla persona ammessa provvisoriamente in Svizzera. L'interessato deve poi disporre di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la propria famiglia, avere un alloggio conveniente e garantire la cura dei figli (art. 39 OLS).

Visto che nel caso dei due maggiori gruppi di persone interessati da HUMAK 2000, vale a dire i cittadini srilanchesi e iugoslavi, molti coniugi hanno successivamente presentato domanda d'asilo, il Consiglio federale ne deduce che il ricongiungimento familiare è sulla buona strada. Questo fenomeno è confermato dal fatto che nell'ambito di HUMAK 2000 l'accoglienza provvisoria è stata estesa, fino alla fine di marzo 2001, a 3'901 persone (in qualità di coniugi o genitori).

Giusta l'articolo 14c capoverso 6 LDDS (RS 142.20), gli stranieri ammessi provvisoriamente sono obbligati a fornire garanzie per il rimborso delle spese d'assistenza, procedura, partenza ed esecuzione. Un eventuale saldo attivo sarà adoperato per coprire le spese avute durante il periodo dell'ammissione provvisoria. L'esperienza mostra che anche dopo l'ammissione provvisoria in molti casi ci sono sempre costi d'assistenza o di cure dentarie, ai quali deve provvedere la Confederazione. Contrariamente a quel che succede nella procedura d'asilo, per l'ammissione provvisoria non viene piú trattenuta una somma forfettaria massima per preseunzione di normativa, bensí vengono messi in conto i costi effettivi.

Trattare diversamente chi è stato ammesso provvisoriamente nell'ambito dell'azione HUMAK, da chi è stato provvisoriamente ammesso in base a un'esecuzione non eseguibile o a una situazione personale difficile non è né previsto sul piano giuridico né compatibile con il principio della parità di trattamento.

Ad domanda 3

La questione dell'assetto giuridico dell'ammissione provvisoria è attualmente oggetto d'esame da parte di chi, nell'amministrazione, si occupa dei lavori preliminari di revisione parziale della legge sull'asilo. Nel corso dell'estate 2001 l'avamprogetto sarà sottoposto a consultazione presso le cerchie interessate.

Risposta del Consiglio federale.