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01.1077 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazioni introduttive:

La revisione della Costituzione svizzera (Cost.) non ha cambiato nulla per quanto concerne la ripartizione dei compiti nell'ambito dell'assistenza sociale. Il Cantone continua a determinare a quali condizioni e in quale modo è concessa l'assistenza sociale nella sua sfera di competenza. Questo vale per tutte le categorie di persone ad eccezione di quelle la cui assistenza è disciplinata da atti legislativi particolari della Confederazione (svizzeri all'estero, richiedenti l'asilo, rifugiati, persone da proteggere o provvisoriamente ammesse, apolidi).

Conformemente all'articolo 115 della Costituzione, gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio mentre la Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze. La Confederazione ha concretizzato tale disposizione costituzionale (art. 48 della vecchia Costituzione) mediante la legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS), riveduta nel 1990.

La LAS contiene essenzialmente le prescrizioni dirette ai Cantoni per quanto concerne la competenza nell'ambito dell'assistenza sociale. Risponde segnatamente alla domanda in che misura il Cantone di domicilio cui spetta in primo luogo la competenza in merito può ancora ottenere il sostegno del Cantone d'origine. L'articolo 16 LAS, considerato il punto centrale della legge, afferma: "Se l'assistito non è ancora domiciliato ininterrottamente da due anni in un altro Cantone, il Cantone d'origine rimborsa al Cantone di domicilio le spese dell'assistenza che lui stesso ha prestato, o che ha rimborsato al Cantone di dimora secondo l'articolo 14".

Da ciò si può dedurre il disciplinamento dell'articolo 14 LAS menzionato nell'interrogazione. È qui che si può anche localizzare la citata problematica dell'obbligo del Cantone d'origine di rimborsare le spese d'assistenza per un biennio, il che relativizza in una certa misura il principio del luogo di domicilio stabilito nell'articolo 115 capoverso 1 Cost.

Ad domanda 1

L'obbligo del Cantone d'origine di rimborsare le spese d'assistenza per un biennio ha una spiegazione storica.

Fino alla Prima guerra mondiale, l'assistenza spettava completamente agli enti pubblici del Cantone d'origine. Tra il 1916 e il 1960 su tale questione i Cantoni hanno concluso concordati che hanno introdotto gradualmente l'assistenza da parte del Cantone di domicilio ma prevedevano sempre possibilità di essere rimborsati, a volte in modo cospicuo, dal Cantone d'origine. Nel 1977 ed infine nel 1990, la LAS si è avvicinata sempre più al principio del luogo di domicilio, senza sopprimere completamente una limitata possibilità di rimborso da parte del Cantone d'origine.

Così il primo concordato del 27 novembre 1916 prevedeva per il Cantone d'origine il rimborso al Cantone di domicilio di tutte le spese d'assistenza di una persona domiciliata da meno di due anni, di due terzi delle spese per una persona domiciliata da due fino a dieci anni, della metà delle spese per una persona domiciliata da dieci fino a vent'anni e di un quarto delle spese per una persona domiciliata da più di vent'anni. A quei tempi era addirittura possibile il rimpatrio dell'indigente nel Cantone d'origine.

In occasione del più recente emendamento della LAS del 1990, pur sopprimendo la possibilità del rimborso da parte del Cantone d'origine della metà delle spese di assistenza dal terzo fino al decimo anno di domicilio, l'obbligo di rimborsare le spese per un biennio è mantenuto. Come si può desumere dal messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 1989 relativo alla summenzionata revisione della LAS, quest'obbligo del Cantone d'origine di rimborsare le spese d'assistenza ha suscitato molte discussioni: "Si è chiaramente notato che i Cantoni d'emigrazione e i Cantoni d'immigrazione hanno qui pareri molto divergenti. 13 Cantoni e due associazioni professionali hanno deplorato che non si sia approfittato di quest'occasione per passare al principio costituzionale del luogo di domicilio" (cit. FF 1990 I 46 n. 123 pag. 52).

Nel compendio introduttivo del messaggio è molto chiaro il motivo del mantenimento dell'obbligo di rimborsare le spese da parte del Cantone d'origine: "Da un'inchiesta effettuata presso i governi cantonali è risultato che non è ancora giunto il momento di passare al mero principio del luogo di domicilio nel diritto assistenziale, .... I Cantoni d'immigrazione, segnatamente, auspicano il mantenimento dell'obbligo del Cantone d'origine di rimborsare le spese d'assistenza. Per avvicinarsi al principio del luogo di domicilio, il Consiglio federale propone di limitare quest'obbligo a un biennio".

Ad domanda 2

Per rispondere a questa domanda, il Consiglio federale in una piccola inchiesta ha chiesto la collaborazione dei Cantoni in quanto principali interessati.

Tutti i Cantoni che hanno preso posizione rilevano che oggettivamente la possibilità di un rimborso da parte del Cantone d'origine non ha alcun influsso sulle prestazioni assistenziali e che le persone nel bisogno venute da fuori devono essere trattate alla stregua di quelle domiciliate da più tempo. Tutte le persone nel bisogno soggiacciono alla stessa legge cantonale sull'assistenza sociale e alle stesse direttive, a prescindere dalla durata del loro domicilio.

Tuttavia, i singoli Cantoni osservano che la questione dell'assunzione delle spese dei nuovi immigrati in casi limite o problematici può avere un peso. Sapendo di una possibilità di rimborso delle spese da parte del Cantone d'origine, in singoli casi si tende a essere più dispendiosi, ad esempio nell'acquisto di mobilia, oppure meno risoluti nel far valere presso la famiglia l'obbligo alimentare. Anche l'ammissione in un nuovo Comune avviene senza difficoltà.

Quindi l'obbligo del Cantone d'origine di rimborsare le spese d'assistenza per un biennio non influisce piú di quel tanto sulla pratica dell'assistenza sociale, ma ha piuttosto la funzione regolatrice di una perequazione finanziaria tra il Cantone di emigrazione e gli agglomerati urbani nell'ambito dell'assistenza sociale. Le conseguenze finanziarie cambiano da cantone a cantone. I Cantoni di Basilea, Ginevra o Zurigo ricevono annualmente dal sistema di calcolo LAS contributi tra i 2 e i 10 milioni di franchi. Per contro, Cantoni come Glarona, Obvaldo o Uri devono versare annualmente contributi di CHF 100'000.- o di piú.

Per i Cantoni è difficile stimare nel loro complesso i costi indiretti (personale, amministrazione) in rapporto alle spese per l'assistenza sociale. Fatte alcune eccezioni, le cifre dichiarate sono comprese tra l'1,5% e il 7,7%.

Il dispendio per i calcoli LAS tra il Cantone di dimora e il Cantone di domicilio rispettivamente il Cantone d'origine non è citato nell'interrogazione ma è perlopiù contenuto nelle cifre menzionate. Copre i casi di assistenza di persone senza domicilio, residenti o persone che dimorano provvisoriamente in un luogo e sono nel bisogno.

È incontestato che il dispendio amministrativo per i calcoli LAS tra i Cantoni non sia ininfluente anche se va notato un sensibile miglioramento dall'emendamento del 1990 della LAS.

Ad domanda 3

Le conseguenze sociali sui singoli di una soppressione dell'obbligo da parte del Cantone d'origine di rimborsare le spese per un biennio sono difficili da valutare. Le persone nel bisogno potrebbero essere maggiormente incitate a lasciare i luoghi o certi comuni potrebbero mettere piú ostacoli alla loro accoglienza.

La maggior parte dei Cantoni che hanno preso posizioni sulla questione auspicherebbero la soppressione dell'obbligo di rimborsare le spese per un biennio. Le conseguenze positive sarebbero l'ulteriore riduzione generale delle spese amministrative (limitate al rimborso al Cantone di dimora), la riduzione dei compiti amministrativi delle persone attive nell'assistenza sociale, l'accresciuta mobilità e l'abolizione dei vincoli con il Cantone d'origine, meno controversie sull'interpretazione delle singole, in parte innovative prestazioni di assistenza sociale, meno problemi di coordinamento con le altre leggi (LAMal).

Per contro, i Cantoni urbani sono contrari all'idea di sopprimere la possibilità di essere rimborsati per un biennio. Dal loro punto di vista una perequazione finanziaria tra agglomerati e Cantoni d'emigrazione deve continuare ad esistere nell'ambito dell'assistenza sociale.

Il Consiglio federale è consapevole della problematica sollevata ed è favorevole, perlomeno a medio termine, al passaggio al mero principio del luogo di domicilio nell'assistenza sociale. Anche la Convenzione europea di assistenza sociale e medica dell'11 dicembre 1953, a cui si riferisce la Carta sociale europea nell'art. 13 capoverso 4, parte dallo stesso principio. Tuttavia, con la soppressione dell'obbligo di rimborsare le spese per un biennio da parte del Cantone d'origine, le obiezioni e gli interessi giustificati degli agglomerati urbani con offerte di assistenza sociale ampie e completamente professionali non sarebbero tenuti in sufficiente considerazione. Si dovrebbe quindi prevedere una perequazione finanziaria sotto altra forma, meno dispendiosa. Si dovrà esaminare se la compensazione molto generale degli oneri eccessivi dovuti a fattori sociodemografici, come quella prevista dalla riforma della perequazione finanziaria (RPF), sarà sufficiente per rimediare. Si può prevedere anche di includere il precedente Cantone di domicilio invece del Cantone d'origine o, data una base costituzionale, di disciplinare il problema con un'eventuale legge quadro federale sull'assistenza sociale, attualmente respinta dalla maggioranza dei Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.