01.1105 · Interrogazione ordinaria · 2001-10-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si esprime come segue in merito alle domande rivoltegli:
1.In base alla statistica delle cause di morte dell'Ufficio federale di statistica, tra il 1980 e il 1997, le cifre, assolute e relative, sui suicidi in Svizzera erano in diminuzione. Se nel 1980 i suicidi re-gistrati erano 1621 (1128 uomini e 493 donne), nel 1990 scendevano a 1467 (1032 uomini e 425 donne) e nel 1997 a 1341 (963 uomini e 378 donne). Nel 1980, su 100'000 abitanti si sono avuti 24,9 suicidi, nel 1990 20,1 e nel 1997 17,1. Se si moltiplicano tali cifre per i fattori che corri-spondono alla stima dei suicidi non conosciuti, si ottiene per l'anno 1997 un numero di tentati suicidi, in Svizzera, che oscilla fra 20'000 e 67'000 (!). Occorre aggiungere che, per quanto ri-guarda i suicidi ufficialmente registrati, il nostro Paese è in testa alla graduatoria internazionale.
Gli esperti, psichiatri (forensi), psicoterapeuti e medici legali degli Stati industrializzati dell'Europa occidentale partono oggi dal presupposto che il numero dei tentativi di suicidio risul-ta essere almeno dieci volte superiore a quello dei suicidi realmente riusciti e perciò divenuti uf-ficiali. La cifra sommersa in ogni caso è spaventosamente alta. Il dott. Calvin Frederick, Chief of Emergency Mental and Disaster Assistance presso il National Institute of Mental Health ameri-cano calcola che il numero dei tentati suicidi negli Stati industrializzati è addirittura fino a 50 volte più alto di quello dei suicidi riusciti.
2.Il Consiglio federale non è a conoscenza del fatto che in Svizzera si raccolgano stime ufficiali o private dei tentativi di suicidio. Nonostante le varie analisi puntuali su queste questioni, non è stato possibile trarne dati rappresentativi a lungo termine per tutta la Svizzera.
Uno studio condotto per la regione di Berna nel 1990 che ha paragonato tra loro i tentativi di sui-cidio con conseguente trattamento medico e la corrispondente mortalità, mostra tuttavia che su 100'000 abitanti, all'incirca ogni 27 suicidi si registrano 131 tentativi, cioè un rapporto tra suicidi e tentativi di 1 a 4,8. In questo calcolo non si tiene però conto dei tentativi per i quali non si è re-so necessario un trattamento medico, o per i quali non è stato richiesto.
3.Gli effetti che coloro che decidono di suicidarsi gettandosi sotto il treno causano sui macchinisti e sulle loro famiglie sono spesso di lunga durata. Per questa ragione le FFS offrono ai colpiti ap-poggio individuale, assistenza e, se necessario, terapia. Tuttavia, per la Svizzera non esistono a-nalisi scientifiche su questa problematica.
4.Per il momento non è previsto differenziare, nella statistica delle cause di morte, tra suicidio as-sistito e altri tipi di suicidio, poiché questo tipo di statistica viene condotto in base agli standard internazionali dell'OMS (ICD-10) in cui i suicidi non vengono classificati in modo differenzia-to. A causa dell'enorme cifra sommersa in merito agli altri suicidi, dati di questo tipo non sareb-bero molto informativi. Una statistica differenziata delle cause di morte potrebbe essere elabora-ta solo con un notevole dispendio (sarebbe necessario esaminare e classificare i casi uno ad u-no).
5.La normativa sugli stupefacenti concerne l'uso legale di tali prodotti, sotto forma di farmaci usati in particolare per il trattamento di dolori, ed il loro uso illegale.
Tra gli stupefacenti utilizzati a scopo terapeutico (legalmente, dunque), è possibile citare segna-tamente la morfina ed i barbiturici. Informazioni non ufficiali indicano che questi prodotti posso-no anche essere utilizzati per l'assistenza al suicidio.
Tra le disposizioni della normativa menzionata, bisogna citare l'articolo 11 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup) che prevede che i medici ed i veteri-nari sono tenuti a impiegare, distribuire o prescrivere gli stupefacenti solo nelle quantità previste dalla scienza.
Il problema dell'assistenza al suicidio per mezzo di stupefacenti, tuttavia, è ben conosciuto senza che vi siano dati convalidati. I medici mettono a disposizione questi prodotti nell'ambito del loro settore di competenza, rispettando comunque alcuni principi: la persona interessata deve avere essa stessa fatto una simile richiesta e deve essere in grado di capire la portata della propria scel-ta. Il suo stato di salute deve essere estremamente grave, senza speranza di trattamenti in grado di alleviare la sofferenza. In questo contesto va segnalato che secondo le direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche concernenti l'assistenza medica ai morenti e alle persone con le-sioni cerebrali molto gravi l'aiuto al suicidio non è un aspetto dell'attività medica.
Risposta del Consiglio federale.