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01.1110 · Interrogazione ordinaria · 2001-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Come preambolo il Consiglio federale vuol rammentare che al momento della revisione totale della legge sull'asilo (Lasi; RS 142.31), il legislatore ha inserito nella legge una norma specifica alla lingua di procedura, cioè l'articolo 16 Lasi.

Basato sul principio di territorialità, l'articolo 16 capoverso 2 Lasi prevede che la procdura davanti all'UFR è di norma condotta nella lingua ufficiale in cui si svolge l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente (art. 16 cpv. 2 Lasi). Per quanto riguarda la procedura di ricorso, essa è generalmente condotta nella lingua ufficiale nella quale la decisione impugnata è redatta (art. 16 cpv. 3 Lasi).

Queste norme costituiscono i principi generali, ai quali derogano certe eccezioni. Cosí l'articolo 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa alla procedura (OA 1; RS 142.311) fissa le condizioni che permettono all'UFR di scostarsi dai principi legali enunciati all'articolo 16 capoverso 2 Lasi. Questo caso si verifica se il richiedente l'asilo o il suo mandatario padroneggia un'altra lingua ufficiale, diversa da quella del suo luogo di residenza (art. 4 lett. a OA 1) o se una deroga alla regola generale si rivela provvisoriamente necessaria per trattare le domande d'asilo in modo particolarmente efficace e rapido a causa del numero delle richieste o della situazione sul piano del personale (art. 4 lett. b OA 1).

Ad domande 1, 2 e 3

I dati statistici richiesti non sono disponibili. Il sistema di registrazione automatica delle persone AUPER non contiene infatti nessuna informazione concernente la lingua dell'audizione, e nemmeno si registra in quale lingua sono rese le decisioni dell'UFR.

Una rapida campionatura fatta nella Divisione principale "Procedura d'asilo" permette tuttavia di affermare che le deroghe all'articolo 16 capoverso 2 Lasi sono un'eccezione.

Ad domanda 4

Giusta l'articolo 54 capoverso 2 PA l'autorità di ricorso può designare un avvocato se la parte che si trova nel bisogno non è in grado di provvedere alla sua difesa. Questo caso si presenta quando si ha a che fare con una fattispecie complessa e occorre giudicare questioni difficili dal punto di vista legale. Non bisogna dimenticare a questo proposito che spetta d'ufficio alla Commissione di ricorso appurare la fattispecie e applicare le normative del caso. Il solo fatto che la decisione impugnata sia redatta in una lingua ufficiale diversa da quella in uso nel cantone di residenza del ricorrente non giustifica per principio l'istituzione di un patrocinio ufficiale.

Ad domanda 5

Al 1° di ottobre 2001 la Divisione principale "Procedura d'asilo" disponeva in totale di 125 persone incaricate di redigere le decisioni d'asilo; 84 di esse erano di madrelingua tedesca, 35 di madrelingua francese, 3 erano bilingui italiano/francese e 3 bilingui francese/tedesco. Nessun collaboratore della Divisione principale "Procedura d'asilo" dichiara di padroneggiare perfettamente tre lingue ufficiali.

Ad domanda 6

La scelta dei candidati al posto di collaboratore scientifico presso la Divisione principale "Procedura d'asilo" avviene tra l'altro mediante un test attitudinale consistente nella redazione di un progetto di decisione a partire dai verbali anonimizzati delle audizioni di un richiedente l'asilo. I candidati francofoni e italofoni ricevono dei verbali in tedesco, i candidati germanofoni dei verbali in francese. Inoltre i colloqui che i quadri hanno con i candidati non si tengono necessariamente nella lingua materna di questi ultimi. In questo modo l'UFR può essere sicuro che i suoi futuri collaboratori padroneggino perfettamente una delle nostre lingue nazionali e comprendano molto bene passivamente almeno una seconda lingua ufficiale.

Tutti i collaboratori dell'UFR hanno la possibilità di frequentare dei corsi di lingue per perfezionarsi in una seconda o terza lingua ufficiale. Inoltre all'UFR si effettuano periodicamente dei controlli di qualità. Alla Divisione principale "Procdura d'asilo" questi controlli concernono in particolare la questione linguistica e la comprensione dei verbali. D'altronde ogni caposezione è anche lui responsabile della qualità delle decisioni che firma assieme al collaboratore incaricato del fascicolo. Infine ogni collaboratore dell'UFR che dovesse avere un problema di comprensione linguistica può sempre rivolgersi ai colleghi.

Ad domanda 7

La Commissione di ricorso occupa attualmente 155 collaboratori: 105 di loro si occupano di questioni procedurali e, in qualità di giudici o di segretari giuristi, si occupano delle decisioni e della motivazione della sentenza. Di queste 105 persone, 62 sono di madrelingua tedesca, 37 francese e 6 italiana. Nella scelta dei collaboratori vien data grande importanza alle conoscenze linguistiche; la maggior parte padroneggia una seconda lingua ufficiale in modo tale da capire e valutare in questa lingua testi giuridici, protocolli d'audizione e altri documenti.

Ad domanda 8

Il Consiglio federale deve constatare che non è possibile rispettare, per ogni caso, l'unità assoluta dela lingua nel corso della procedura. Infatti i richiedenti che presentano una domanda d'asilo in Svizzera sono tutti registrati presso l'uno o l'altro dei quattro centri di registrazione (Basilea, Kreuzlingen, Vallorbe, Chiasso). In ognuno di questi centri vengono raccolti i loro dati personali e sono brevemente ascoltati sul loro itinerario e i loro motivi di asilo. Questa audizione sommaria si svolge nella lingua del cantone in cui si situa il centro di registrazione in questione. È però evidente che tuti i richiedenti registrati al centro di Chiasso, vale a dire un quarto circa di tutti i richiedenti l'asilo non possono essere attribuiti al canton Ticino, il quale ne ospita il 3,9% (art. 21 OA 1). Già per questa ragione è inevitabile che richiedenti registrati al centro di Chiasso, quindi ascoltati in italiano, siano poi atribuiti a un cantone che effettuerà l'audizione cantonale in tedesco o in francese, la orocedura essendo poi in linea di massima proseguita nella lingua dell'audizione cantonale.

Le possibilità d'azione del Consiglio federale sono pure limitate dalle capacità dell'UFR. Conformemente a quanto si evince dalle spiegazioni fornite ad domanda 5 la netta maggioranza dei collaboratori della Divisione principale "Procedura d'asilo" sono in grado di redigere soltanto in una delle nostre lingue nazionali. Inoltre per motivi d'efficienza e d'economia ogni collaboratore è specializzato nel trattamento di alcuni paesi. Per cui non è possibile chiedere all'UFR che tutti i richiedenti attribuiti all'uno o all'altro dei cantoni svizzeri ricevano una decisione redatta nella lingua ufficiale di detto cantone. Per esempio l'UFR fa uso dell'eccezione prevista dall'articolo 4 lettera a OA 1 quando notifica delle decisioni in francese a richiedenti attribuiti a un cantone della Svizzera tedesca o al Ticino. All'opposto, e per ragioni di organizzazione interna dell'ufficio, può capitare che dei richiedenti provenienti da certi paesi africani, residenti in un cantone romando, ricevano decisioni in tedesco perché il personale a disposizione dell'UFR a un certo momento non sia in grado di fare altrimenti (art. 4 OA 1).

Ciò detto, il Consiglio federale è da un canto affatto consapevole delle difficoltà di comprensione causate dalla notificazione in una lingua diversa di quella del luogo di residenza del richiedente. D'altro canto, e in certe circostanze, in particolare per ridurre il numero dei casi in sospeso di determinati paesi di provenienza, può capitare che l'UFR debba trattare dei fascicoli in una lingua diversa da quella del cantone di attribuzione. Questa situazione si era già presentata durante gli anni 1995 e 1996, si è riprodotta quest'anno e si presenterà indubbiamente ancora in futuro.

Il Consiglio federale è del parere tuttavia che le autorità competenti in materia di asilo applicano correttamente le disposizioni legali concernenti la lingua della procedura. L'UFR deroga alla regola generale dell'articolo 16 capoverso 2 Lasi soltanto in modo eccezionale, provvisorio e in circostanze speciali fissate dall'articolo 4 lettera b OA 1. Il Consiglio federale constata pure che le eccezioni consentite dall'UFR non concernono esclusivamente la Svizzera romanda; può capitare che richiedenti attribuiti a un cantone della Svizzera tedesca ricevano una decisione in francese. In questo caso il Consiglio federale non condivide l'opinione dell'interrogante quando parla di "lacune del funzionamento linguistico". Per cui non è giustificabile nessun intervento.

Risposta del Consiglio federale.

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