01.1114 · Interrogazione ordinaria · 2001-10-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Quale mezzo per combattere la criminalità organizzata, l'indagine combinata (o ricerca per griglie) mette a confronto diverse banche dati e ricerca un'eventuale concordanza in relazione al profilo di un autore di reato. Questo metodo di ricerca è stato sviluppato e introdotto per la prima volta verso la metà degli anni settanta in Germania per contrastare il terrorismo della RAF. Tipico di questo metodo è il confronto di banche dati che non sono state create a scopo criminologico. In particolare un'indagine combinata copre una vasta cerchia di persone non necessariamente sospette di reato. Con lo sviluppo dell'informatica, l'accezione di "indagine combinata" viene spesso paragonata ad un confronto automatico di diverse banche dati elettroniche.
Ad domande 1 e 2:
Nel settore della lotta al terrorismo, di tipo preventivo e di polizia giudiziaria, esistono in Svizzera delle disposizioni legali che prevedono informazioni provenienti anche da raccolte di dati esterne alla polizia. Soprattutto nella fase di ricerca e di investigazione, possono essere valutate su larga scala informazioni relative a persone sulle quali cade anche un lontano sospetto di collegamento con un reato. Un'indagine combinata, intesa come un collegamento elettronico di diverse banche dati per un confronto automatico, non è tuttavia ancora prevista dall'attuale diritto svizzero.
Ad domanda 3:
Nel 1990 il Consiglio federale ha rinunciato ad una disposizione generale sull'indagine combinata e ha deciso che il ministero pubblico della Confederazione doveva provvisoriamente cavarsela senza l'ausilio di tale strumento (FF 1990 III 1008 segg.). Nel disegno di legge, attualmente in consultazione, concernente l'ordinamento processuale svizzero, l'indagine combinata con l'ausilio del computer non è prevista in modo esplicito, ma si dice nel rapporto relativo al disegno che è "utilizzabile". Un esame approfondito dovrà prendere specialmente in considerazione la questione della proporzionalità e dell'adeguamento delle norme giuridiche.
Già prima dei terribili attentati negli Stati Uniti dell'11.9.2001, il Consiglio federale aveva ricevuto l'incarico di rivedere in maniera critica gli strumenti giuridici per prevenire i reati contro la personalità dello Stato. Eventuali proposte per colmare le lacune constatate a livello di informazione saranno presentate durante il processo legislativo ordinario. Il Consiglio federale ha inoltre già deciso il 7 novembre alcune misure d'urgenza e basandosi sull'articolo 13 capoverso 3 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) ha esteso l'obbligo di dichiarazione e d'informazione degli uffici e organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche.
Per la lotta al terrorismo la cooperazione internazionale è di fondamentale importanza. A questo livello spiccano consessi e organizzazioni impegnate nella prevenzione e nella lotta al terrorismo.
Nel campo della polizia criminale va menzionata l'Interpol, che ha allestito una Task Force permanente dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre. Il 25 settembre 2001 l'assemblea generale di Interpol ha approvato una risoluzione che condanna gli attacchi negli Stati Uniti. Contemporaneamente è stata proposta una serie di provvedimenti che mostrano come Interpol intende affrontare in futuro una piú estesa lotta al terrorismo internazionale. Da anni la Svizzera lavora in stretta unione con Interpol e anche per quanto concerne le nuove misure di lotta contro il terrorismo sarà di volta in volta molto attiva nei gruppi di lavoro o a livello strategico nella misura delle sue priorità e risorse.
A livello europeo occorre menzionare poi Europol. Per il 2002 Europol ha completato il programma fissando come priorità assoluta la lotta al terrorismo. Inoltre Europol ha ricevuto competenze operazionali che cominceranno a far effetto all'inizio dell'anno prossimo: questo ufficio europeo potrà costituire delle squadre comuni d'inchiesta con gli Stati membri. La Svizzera non può aderire a questa organizzazione poiché non fa parte dell'Unione europea. Tuttavia il Consiglio dei ministri europei della giustizia e dell'interno ha affidato a Europol il mandato di concludere accordi di cooperazione con Stati terzi. Il 18 settembre 2001 la Svizzera e Europol hanno portato a termine dei negoziati concernenti un accordo di cooperazione. La firma di questo documento è prevista per il 2002, non appena sarà stato trattato dalle istanze europee competenti. La cooperazione con Europol potrà iniziare una volta ratificato questo accordo.
Per quel che concerne la collaborazione tra servizi d'informazione e servizi di sicurezza la Svizzera è molto ben associata da tanti anni alle diverse forme di collaborazione internazionale. La cooperazione tra questi servizi, sulla quale i ministri europei dell'interno si sono accordati all'indomani dell'11 settembre, si svolge per mezzo di gruppi informali esistenti. Il Servizio svizzero di analisi e prevenzione, incorporato nel'Ufficio federale di polizia (UFP), partecipa a questi gruppi informali a titolo di interlocutore associato.
Esiste inoltre una serie di organizzazioni, sul modello dell'ONU o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che sono impegnate nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo. L'OSCE e l'Ufficio per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine (UCDPC) delle Nazioni Unite hanno, per esempio, organizzato il 13 e 14 dicembre 2001 una conferenza internazionale sul terrorismo a Bischkek/Kirghizstan. La Svizzera partecipa a queste organizzazioni nella misura della sua importanza e in funzione delle proprie possibilità.
Ad domanda 4:
Il Consiglio federale non si può pronunciare su dossier che sono stati allestiti nell'ambito di un procedimento penale cantonale. Può tuttavia essere esclusa una relazione con una "indagine combinata svizzera " che coinvolge uffici federali.
Ad domanda 5:
Con lo scopo di prevenire attacchi terroristici, il servizio di analisi e prevenzione (SAP) dell'UFP può allestire ed elaborare profili di personalità. La raccolta di informazioni non deve essere riconoscibile dagli interessati e può riguardare anche banche dati che non sono state create a scopo criminologico. Il DFGP controlla parallelamente o successivamente i programmi di ricerca del SAP. D'altra parte la Delegazione delle commissioni di gestione dispone di diritti di sorveglianza e di controllo sviluppati. Il pubblico viene informato in modo sommario in occasione della pubblicazione di rapporti sulla sicurezza dello Stato.
Nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria valgono le disposizioni speciali del processo penale federale. In linea di principio le informazioni devono essere raccolte in maniera riconoscibile dagli interessati, a meno che ciò metta in pericolo le indagini. La polizia criminale federale, incorporata nell'UFP, può anche raccogliere informazioni mediante altre vie, ad esempio accedendo ai registri dell'amministrazione o ottenendo informazioni relative ad altri procedimenti penali. In linea di principio le persone interessate devono essere successivamente informate.
In mancanza di sufficienti basi legali nel diritto svizzero, il confronto automatico di diverse banche dati elettroniche relative al profilo di un criminale a scopo di combattere la criminalità non può essere né ordinato né eseguito.
Risposta del Consiglio federale.