01.3074 · Mozione · 2001-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è perfettamente consapevole che le armi da fuoco e le armi bianche rappresentano un rischio elevato per i terzi se persone malintenzionate ne sono in possesso al momento di commettere un'infrazione. Del resto il legislatore ha già preso una serie di provvedimenti per lottare contro il loro abuso.
La legge sulle armi, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, subordina a severe condizioni l'acquisto e il porto d'armi da fuoco e delle armi bianche. Il permesso di acquisto di armi non può essere rilasciato alle persone che hanno ripetutamente commesso crimini o reati o un'infrazione che denota un carattere violento o pericoloso. Un permesso non sarà rilasciato se ci sono motivi di ritenere che il richiedente potrebbe utilizzare l'arma in modo pericoloso per lui o per terzi. Chi acquista o porta con sé un'arma senza l'autorizzazione è punibile con l'arresto fino a tre anni. Le armi confiscate sono recensite dal 1° maggio 2001 in una banca dati. Nel marzo di quest'anno il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di colmare le lacune della legge sulle armi, in particolare per quel che concerne la cessione di armi fra terzi.
Il codice penale prende pure in considerazione la pericolosità dell'uso di armi in quanto tale. Il furto e la rapina sono puniti più severamente se l'autore era munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (art. 139 comma 3 cpv. 2 e 140 comma 2 CP). Il porto di un'arma può anche essere punito in quanto atto preparatorio delittuoso ai sensi dell'articolo 260bis CP in caso di gravi crimini, vale a dire in particolare assassinio, omicidio, rapina, sequestro, presa d'ostaggio o gravi lesioni corporali. Infine, chiunque mette a disposizione di terzi armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi o munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un reato o di un crimine, è punito con la detenzione fino a cinque anni (art. 260 quater CP).
2. Il mozionante vorrebbe rafforzare questo dispositivo di protezione punendo con la reclusione per cinque anni al massimo chiunque porta con sé un'arma al momento di commettere un reato e con l'espulsione a vita dei delinquenti stranieri. Un attento esame mostra tuttavia che le misure proposte sono inutili o disproporzionate.
a. Il disciplinamento è innanzitutto inutile dal momento che il Codice penale attuale prevede già pene minime molto severe praticamente per tutti i reati in cui è immaginabile l'uso di un'arma. La pena minima sarà la reclusione non inferiore a dieci anni in caso di assassinio (art. 112 CP); la reclusione non inferiore a cinque anni in caso di omicidio (art. 111 CP); la reclusione non inferiore a tre anni in caso di presa d'ostaggio (art. 185 comma 2 CP), di coazione sessuale (art. 189 cpv. 3 CP) e di violenza carnale (art. 190 cpv. 3 CP), in particolare quando si fa uso di armi; la reclusione o la detenzione non inferiore a un anno in caso di sequestro di persona (art. 184 CP) o di presa d'ostaggio (art. 185 comma 1 CP). A ciò s'aggiunga che la pena può essere in ciascun caso aggravata conformemente alle regole generali sul concorso di reati (art. 68 CP) se l'autore porta con sé un'arma senza averne il diritto.
b. Il disciplinamento proposto dal mozionante condurrebbe in certi casi a un aggravamento sproporzionato della pena, che non è compatibile con il sistema della responsabilità penale fondata sulla colpa e che potrebbe inoltre condurre in seno al Codice penale medesimo a una valutazione incoerente della gravità degli atti criminali. Cosí la pena minima per una lesione semplice, attualmente di tre giorni di detenzione (art. 123 comma 2 CP), sarebbe di cinque anni di reclusione. La stessa pena minima colpirebbe l'omicidio passionale e l'omicidio su domanda della vittima, che sono attualmente puniti rispettivamente con la detenzione non inferiore a un anno e con tre giorni di detenzione (art. 113 e 114 CP). Simili pene sono disproporzionate e urtano ogni sentimento di giustizia.
c. Il disciplinamento proposto concernente l'espulsione è anch'esso troppo rigido e va oltre l'obiettivo. Prima di pronunciare l'espulsione il giudice valuta la situazione personale dell'autore. Il fatto che quest'ultimo porti su di sé un'arma con lo scopo di commettere un reato non è l'unico elemento determinante; conviene maggiormente tener conto della situazione personale del reo e dei rischi che rappresenta per la collettività.
Per le ragioni suesposte il Consiglio federale è d'avviso che la mozione non rappresenta un mezzo adeguato nella lotta contro l'abuso di armi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.