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01.3077 · Mozione · 2001-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è sensibile alla situazione socio-economica dei lavoratori stranieri ed è parimenti conscio degli inconvenienti dello statuto di stagionale dal punto di vista della politica d'integrazione degli stranieri e per l'insieme dell'economia.

Mediante una nuova politica in materia di stranieri per gli anni 90-2000, il Consiglio federale ha definito quale priorità la liberalizzazione della politica d'ammissione nei confronti dei cittadini della CE e dell'AELS. In questo contesto, lo statuto di stagionale è stato riservato ai soli cittadini della CE e dell'AELS. Si trattava di una prima misura volta a creare uno statuto di dimora temporanea conforme all' "acquis communautaire" che fosse più propizio al lavoratore come pure all'economia. Il Consiglio federale ha inoltre incoraggiato i soggiorni durevoli aumentando i contingenti per i permessi annuali e diminuendo le unità di contingente a disposizione per gli stagionali.

La sostituzione dello statuto di stagionale è stata così concepita in un contesto più ampio, tenendo conto degli obiettivi della politica d'integrazione europea della Svizzera. In quanto strumento di tale politica d'apertura, l'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE liberalizza qualitativamente le condizioni di dimora e d'impiego di tutti i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'UE. La reciprocità, l'effetto diretto, il principio della parità di trattamento, il diritto di dimora per le persone esercitanti attività o no e il diritto al ricongiungimento familiare sono altrettanti principi generali essenziali per una buona applicazione dell'accordo. Lo statuto di dimorante temporaneo, che sostituirà lo statuto di stagionale a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, è parte integrante di questo accordo bilaterale e non può pertanto essere introdotto prematuramente, a costo di compromettere l'equilibrio delle disposizioni dell'accordo.

È un fatto incontestato che il processo di ratifica nei quindici Stati membri dell'UE prende più tempo di quanto previsto dal Consiglio federale. Nell'aprile 2001, tuttavia, 9 Stati membri hanno ratificato l'accordo sulla libera circolazione delle persone e non vi è motivo di dubitare che gli accordi bilaterali entreranno presto in vigore. Tenuto conto del calendario parlamentare previsto dagli Stati membri che ancora non hanno ratificato gli accordi, il Consiglio federale prevede che questi ultimi potranno entrare in vigore a principio 2002.

Soprattutto per motivi di coerenza della politica svizzera in materia di stranieri, il Consiglio federale non prevede di mettere in opera unilateralmente nei confronti di una categoria di stranieri l'accordo sulla libera circolazione delle persone alla vigilia della sua entrata in vigore. Una simile decisione violerebbe tra l'altro il principio della parità di diritti nei confronti dei titolari di altri permessi di soggiorno le cui condizioni d'ammissione e di soggiorno continuerebbero ad essere disciplinate dal diritto federale attuale (legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS).

L'accordo è inoltre stato accolto favorevolmente dalla popolazione svizzera in occasione delle votazioni federali del maggio 2000 proprio in quanto tiene debitamente conto della situazione particolare della Svizzera. Il Consiglio federale reputa pertanto molto importante che tutte le sue disposizioni entrino in vigore simultaneamente e reciprocamente.

Il confronto, in questo contesto, con l'accordo bilaterale sul trasporto di merce e di passeggeri per ferrovia e strada non è appropriato. Tale accordo si distingue da quello sulla libera circolazione delle persone in quanto la Svizzera assicura, per il suo tramite, la propria politica di trasporti rispettosa dell'ambiente in applicazione di un mandato costituzionale (iniziativa delle Alpi accettata nel febbraio 1994). L'introduzione della tassa per i veicoli pesanti legata alla prestazione, del limite di 34 tonnellate e dei contingenti non coincide con la messa in atto anticipata dell'accordo bilaterale sui trasporti con la CE, bensì con la concretizzazione della politica dei trasporti della Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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