01.3142 · Interpellanza · 2001-03-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Già da tempo il Consiglio federale persegue un'ottimizzazione della sicurezza interna del nostro paese. Un mezzo in questo senso è di migliorare la collaborazione internazionale. In questo campo l'UE è già attiva da tempo e ha approntato strumenti per meglio combattere la criminalità organizzata e per controllare piú efficacemente la migrazione. Se la Svizzera rimane in margine di tali trattati corre il pericolo di venir esposta a un aumento della criminalità e a una pressione migratoria piú forte. Per fronteggiare tale rischio il consigliere federale Koller ha reso attenta l'UE già nel 1995 dell'interesse per la Svizzera di una collaborazione con il sistema di Schengen. Nel rapporto sull'integrazione del 1999 a tale ambito è stato dedicato un capitolo dettagliato. Nell'atto finale dell'accordo sulla libera circolazione delle persone la Svizzera ha affermato ancora una volta in una dichiarazione unilaterale l'interesse a partecipare alla politica in materia di asilo e di migrazione contemplata nel trattato di Dublino. Nel rapporto sulla politica estera 2000 il Consiglio federale ha in definitiva descritto la partecipazione della Svizzera agli strumenti di Schengen come un'importante richiesta di politica estera nell'ottica di una garanzia ottimale della nostra politica interna.
La problematica di un controllo piú efficiente alle frontiere nonché la possibilità di un'eventuale partecipazione della Svizzera al sistema di Schengen son stati piú volte al centro di analisi interne. Dal 1999 è in corso il progetto di Esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS), nel cui ambito sono elaborate proposte globali per migliorare la sicurezza interna; di queste fa parte anche - indipendentemente dal sistema "Schengen/Dublino" - l'analisi dei controlli di frontiera. Per ogni fase dei lavori di USIS i cantoni hanno un rappresentante.
Parallelamente all'esame generale della sicurezza interna della Svizzera, il gruppo di progetto PESEUS (strategia DFGP Svizzera-UE) si occupa in modo approfondito delle possibilità di cooperazione rafforzata in materia di polizia e di giustizia, dell'asilo e della migrazione tra la CE e gli Stati membri dell'UE da una parte, e la Svizzera dall'altra. Tale gruppo può usufruire delle ricerche e degli accertamenti di diversi precedenti gruppi di lavoro e commissioni peritali (ad es. la commissione peritale "Controlli di persone in materia di polizia di frontiera", presieduta dal consigliere nazionale Leuba, rapporto finale 1993). Queste analisi interne costituiscono la base di una valutazione globale nell'ottica dei trattati con l'UE. Vista la situazione attuale il Consiglio federale raccomanda la partecipazione della Svizzera al sistema "Schengen/Dublino" poiché per la Svizzera prevalgono i vantaggi. Alcuni settori necessitano ancora di approfonditi chiarimenti. Sarà possibile giungere a una valutazione conclusiva soltanto dopo la conclusione delle trattative. Per il resto il Consiglio federale ritiene che anche l'UE e i suoi Paesi membri possono avere un certo interesse all'inclusione della Svizzera nel sistema "Schengen/Dublino".
Ad domanda 1
Il Consiglio federale sa benissimo che né il trattato di Schengen del 14 giugno 1985 né il relativo trattato d'esecuzione del 19 giugno 1990 esigono un obbligo legale di organizzare controlli di polizia sulla fascia interna di confine e all'interno del paese. La decisione di un eventuale rafforzamento di simili controlli sottostà, anche nel sistema Schengen/Dublino, alla sovranità dei singoli Stati contraenti. In caso di partecipazione a questo sistema la Svizzera potrà perciò decidere autonomamente se ritiene necessario istituire controlli di polizia sulla fascia interna del confine o all'interno del paese oltre ai provvedimenti di sicurezza imposti dal trattato e oltre a eventuali altre misure di compensazione.
La questione dell'eventuale modalità di questi controlli è attualmente oggetto di ampia discussione interna, tra l'altro nell'ambito del progetto USIS. Il criterio di base è la salvaguardia della sicurezza del paese.
Ad domanda 2
Come detto sopra, la questione di eventuali controlli compensatori nella fascia interna del confine o all'interno del paese è attualmente oggetto di schiarimenti, per cui non è possibile per il momento fare affermazioni sulle concrete modalità di simili controlli.
Ad domanda 3
Fino a che punto controlli e perquisizioni di persone, beni e veicoli in cui esse viaggiano, effettuati senza alcun sospetto o incidente giustificatorio, costituiscono una lesione della libertà personale e della vita privata dell'interessato, ai sensi degli articoli 10 e 13 Cost., e a proposito dei quali non esiste ancora una base legale, si dovrà al momento opportuno stabilirlo con norme di legge.
Ad domanda 4
Né il trattato di Schengen né quello di Dublino esigono dagli Stati contraenti l'introduzione dell'obbligo generale di aver con sé un documento di identità. Il Consiglio federale sta parimenti valutando gli effetti che potrebbe avere un eventuale nuovo tipo di controllo.
Ad domanda 5
Il Consiglio federale è al corrente della sentenza definitiva del tribunale costituzionale del Land tedesco del Mecklenburgo-Pomerania del 21 ottobre 1999. Secondo questa sentenza in Germania è anticostituzionale autorizzare la polizia a procedere a controlli l'identità sulla strada pubblica allo scopo di lottare preventivamente contro ogni forma di criminalità transfrontaliera. È per contro possibile prevedere una simile autorizzazione quale lottare preventiva contro reati della criminalità organizzata transfrontaliera in base a un relativo elenco di pene del legislatore, stabilito appositamente per la criminalità organizzata.
La sentenza del tribunale costituzionale del Land tedesco del Mecklenburgo-Pomerania presuppone gli stessi principi validi in virtú del diritto costituzionale svizzero per l'azione statuale: violazioni da parte dello Stato dei diritti fondamentali del singolo - ad es. limitazione della libertà personale mediante esecuzione di controlli di persona senza alcun sospetto o incidente giustificatorio al di fuori della zona di confine - devono poggiare su principi giuridici soddisfacenti, essere di pubblica utilità e ottemperare al principio di proporzionalità (cf. art. 5 Cost.)
Ad domanda 6
Il Consiglio federale è del parere che i controlli d'identità e delle persone che vengono eseguiti in punti non obbligatori d'intercettazione o in momenti che non autorizzano un qualsiasi sospetto, ma soltanto in base al colore della pelle o all'apparenza straniera della persona, hanno un carattere fortemente discriminatorio e contraddicono fondamentalmente la convenzione internazionale ratificato dalla Svizzera il 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104). Questa problematica non ha perciò nulla a che vedere con l'ammissibilità bensí con la corretta forma dell'esecuzione di questi controlli eseguiti in punti non obbligatori d'intercettazione o in momenti che non autorizzano un qualsiasi sospetto. Il problema del resto esiste per tutti gli organi svizzeri di controllo, vale a dire anche per i controlli indipendenti dal sistema di Schengen.
Risposta del Consiglio federale.